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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2422

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2422 della Commissione, del 24 novembre 2025, recante iscrizione dell’indicazione geografica Maraş Çöreği (IGP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32025R2422

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2422 iscrive la denominazione "Maraş Çöreği" come indicazione geografica protetta nel registro dell’Unione. La Commissione rileva che la domanda, presentata prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143, non ha ricevuto opposizioni e può quindi essere registrata. L’atto produce effetti direttamente in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Iscrizione dell’indicazione geografica protetta "Maraş Çöreği" nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche.

Ambito di applicazione

Si applica all’indicazione geografica "Maraş Çöreği" (IGP), quale prodotto oggetto di registrazione nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143. Il regolamento riguarda gli effetti della registrazione nell’ordinamento dell’Unione e ha applicazione diretta in tutti gli Stati membri. La domanda era stata presentata dall’Unione delle camere del commercio e dell’industria del Kahramanmaraş (Turchia) e ricevuta dalla Commissione prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143; nel procedimento non è stata presentata alcuna opposizione.

Iscrizione dell’indicazione geografica "Maraş Çöreği"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2422 della Commissione ha la finalità di registrare nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche la denominazione "Maraş Çöreği" come IGP. L’adozione avviene nell’ambito del regolamento (UE) 2024/1143, che disciplina le indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché altri regimi di qualità.

Contesto procedurale

La Commissione richiama che la domanda di registrazione era stata presentata dall’Unione delle camere del commercio e dell’industria del Kahramanmaraş (Turchia) e che, poiché era stata ricevuta prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143, era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale secondo la disciplina previgente, richiamata dal regolamento n. 1151/2012. La domanda rientra tuttavia nel regime applicabile del regolamento (UE) 2024/1143, in particolare per quanto riguarda la procedura di opposizione.

Assenza di opposizioni e iscrizione nel registro

Nei considerando la Commissione evidenzia che non le è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla domanda in forza dell’articolo 90, paragrafo 2, dello stesso regolamento. Su tale base, l’atto dispone l’iscrizione della denominazione "Maraş Çöreği" nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.

Entrata in vigore ed efficacia nell’Unione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di prassi per un regolamento UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti uniformi nel mercato interno.

Disposizioni principali

Registrazione dell’IGP

L’articolo 1 dispone l’iscrizione dell’indicazione geografica "Maraş Çöreği" (IGP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche previsto dall’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.

Base procedurale e assenza di opposizioni

Nei considerando si precisa che la domanda di registrazione era stata presentata dall’Unione delle camere del commercio e dell’industria del Kahramanmaraş (Turchia) e pubblicata nella Gazzetta ufficiale ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, poiché ricevuta prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143. La domanda è soggetta all’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, richiamato dall’articolo 90, paragrafo 2, e non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre stabilito che l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geograficheregimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentariproprietà industrialemercato interno

Testo integrale

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