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Sentenza

Sentenza n. 5807/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria n. 00630/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202502518

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Liguria che aveva dichiarato irricevibile per tardività il ricorso contro un permesso di costruire e gli atti presupposti

Esito

RINVIO AL PRIMO GIUDICE

Favorevole al ricorrente (proprietaria confinante)

Prevale il privato

La controversia

L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR che aveva dichiarato tardivo il ricorso contro il permesso di costruire rilasciato per la realizzazione di un nuovo edificio commerciale. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 29 e 41 c.p.a., nonché difetto di istruttoria e motivazione, sviamento, travisamento, illogicità e ingiustizia manifesta, sostenendo che non fosse stata provata la coincidenza tra la data indicata nel cartello di cantiere e l'effettivo inizio dei lavori. Ha inoltre affermato di avere acquisito consapevolezza dell'effettivo avvio dei lavori soltanto nel giugno 2023 e della concreta consistenza dell'intervento solo dopo l'accesso documentale, i cui atti le erano stati trasmessi il 28 luglio 2023; il ricorso di primo grado era stato notificato l'8 settembre 2023. Con il secondo motivo ha censurato l'estensione della tardività anche alle censure relative al quomodo dell'intervento, sostenendo che tali vizi potessero essere conosciuti soltanto mediante l'esame degli elaborati progettuali. Ha poi riproposto i motivi di merito non esaminati dal TAR: necessità di una progettazione urbanistica unitaria per il sub-distretto DT2-1; asserita inidoneità dell'area alla nuova edificazione dopo la decadenza del vincolo preordinato all'esproprio; insufficiente mitigazione ambientale del parcheggio; incompatibilità dell'intervento con il Piano di Bacino per la collocazione del fabbricato e del parcheggio in fasce a rischio idraulico; violazione delle distanze minime dalle costruzioni esistenti.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto il primo motivo di appello e ha dichiarato nulla la sentenza del TAR, rinviando la causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.a., senza esaminare la fondatezza dei motivi di merito. Il Collegio ha ritenuto non adeguatamente dimostrata la data di effettivo inizio dei lavori: la data riportata nel cartello di cantiere non provava né l'effettiva affissione del cartello in quel momento né la coincidenza tra tale data e l'avvio dei lavori. Ha inoltre valorizzato la deduzione dell'appellante secondo cui il cantiere era iniziato nel giugno 2023 e l'accesso agli atti aveva consentito soltanto successivamente di conoscere la reale consistenza del progetto. La prova della piena conoscenza dell'atto, necessaria per fondare l'irricevibilità per tardività, grava sulla parte che la eccepisce e deve essere rigorosa, non potendo basarsi su una mera verosimiglianza. Il Consiglio ha altresì escluso che la tardività delle censure relative all'an dell'edificazione si estenda automaticamente alle censure relative al quomodo, per le quali il termine decorre, in linea di principio, dalla conoscenza degli elementi progettuali idonei a rivelare i vizi denunciati. L'erronea declaratoria di irricevibilità, avendo impedito integralmente l'esame del merito, ha comportato una sostanziale compressione del diritto di difesa e la violazione del doppio grado di giudizio, integrando un'ipotesi di nullità della sentenza rilevante ai fini dell'art. 105, comma 1, c.p.a. Il rinvio è stato disposto anche se non espressamente richiesto dall'appellante e senza previo avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., poiché l'accoglimento del motivo comportava l'applicazione della conseguente disciplina processuale. Le spese del grado sono state integralmente compensate per la novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 29 c.p.a.

    La tempestività dell'azione di annullamento deve essere valutata in relazione alla piena conoscenza dell'atto lesivo e dei suoi vizi, secondo le regole sulla decorrenza del termine decadenziale.

  • art. 41 c.p.a.

    La piena conoscenza dell'atto impugnabile costituisce il presupposto per la decorrenza del termine di impugnazione; la relativa prova deve essere rigorosa.

  • art. 105, comma 1, c.p.a.

    Il Consiglio di Stato rimette la causa al giudice di primo grado soltanto se è mancato il contraddittorio, oppure è stato leso il diritto di difesa di una delle parti, ovvero dichiara la nullità della sentenza, o riforma la sentenza o l’ordinanza che ha declinato la giurisdizione o ha pronunciato sulla competenza o ha dichiarato l’estinzione o la perenzione del giudizio.

    La dichiarazione di irricevibilità per tardività, quando erronea e tale da impedire integralmente l'esame del merito, può determinare la nullità della sentenza e il rinvio al giudice di primo grado per lesione del diritto di difesa e del doppio grado di giudizio.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il rinvio al primo giudice conseguente all'accoglimento del motivo che incide sul regime processuale dell'azione può essere disposto anche senza previo avviso alle parti, quando non si tratti di una questione rilevata d'ufficio ma della conseguenza processuale della censura accolta.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    Consente la regolazione delle spese secondo i criteri applicabili nel processo amministrativo, anche mediante compensazione in presenza di ragioni eccezionali.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    La novità delle questioni controverse può integrare una ragione eccezionale per la compensazione integrale delle spese.

Massime di principio

  • La prova della piena conoscenza di un titolo edilizio, ai fini della decorrenza del termine decadenziale per impugnarlo, incombe sulla parte che eccepisce la tardività e deve essere rigorosa; la mera indicazione di una data nel cartello di cantiere non dimostra necessariamente che in quella data siano effettivamente iniziati i lavori.
  • Per le censure relative al quomodo dell'intervento edilizio, il termine per impugnare il titolo abilitativo non decorre necessariamente dalla mera percezione dell'avvio dei lavori, quando i vizi dedotti siano conoscibili soltanto mediante l'accesso agli elaborati progettuali o il raggiungimento di un adeguato grado di sviluppo dell'opera.
  • La tardività di censure relative all'an dell'edificazione non si estende automaticamente alle censure relative al quomodo, poiché la decorrenza del termine deve essere valutata in rapporto alla concreta conoscibilità dei singoli vizi dedotti.
  • Quando il giudice di primo grado dichiara erroneamente irricevibile il ricorso per tardività, impedendo integralmente l'esame del merito e comprimendo il diritto di difesa, il Consiglio di Stato può dichiarare nulla la sentenza e rimettere la causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.a.
  • Il rinvio al giudice di primo grado, conseguente all'accoglimento della censura sulla erronea declaratoria di irricevibilità, può essere disposto anche se l'appellante non lo abbia richiesto espressamente e senza previo avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., quando il rinvio costituisca la conseguenza processuale dell'accoglimento del motivo dedotto.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziPiani attuativi e lottizzazioniTermini e notificazione del ricorsoDecisione e riti speciali
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàOnere della prova e principio dispositivoNullità del provvedimentoDifetto di istruttoria

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