Sentenza n. 278/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del diniego di data 6 giugno 2022, Prot. Uscita n. 0044431, da parte di AGEA Organismo Pagatore in ordine alla richiesta di autotutela presentata in data 30 dicembre 2019 dall'azienda agricola ricorrente ai sensi della Legge n. 228/2012 con riguardo a diverse campagne, tra cui, per quanto qui di interesse, l’annata 2003-2004. - per l'accertamento dell'obbligo di pronunciarsi, anche ai sensi dell'art. 31 c. 3 c.p.a., sulla fondatezza della pretesa della ricorrente, ordinando all'Agea di annullare/revocare in via di autotutela il prelievo supplementare per la relativa annata, con obbligo di AGEA di ricalcolare il prelievo supplementare in conformità alle statuizioni della Corte di Giustizia (Settima Sezione) del 27 giugno 2019 nella causa C 348/18, (Seconda Sezione) del 11 settembre 2019, nella causa C 46/18 e (Seconda Sezione) del 13 gennaio 2022 nella causa C-377/19. - per l'accertamento della inesistenza del debito imputato alla ricorrente a titolo di prelievo supplementare sulle consegne di latte vaccino per la relativa annata, con ogni conseguente statuizione in merito all'iscrizione di detto debito nel Registro Nazionale dei Debiti tenuto da AGEA ex art. 8-ter L. n. 33/2009. - per dichiarare l'obbligo di AGEA di provvedere in merito alle istanze di autotutela presentata dalla ricorrente. - per il risarcimento del danno cagionato dal prelievo medio tempore operato in forza della comunicazione con la quale parte ricorrente veniva informata dei criteri di applicazione del regime delle c.d. quote latte con riferimento alla “Compensazione nazionale per il periodo oggetto dell'istanza”, con obbligo di restituzione di tutte le somme indebitamente percepite a tale titolo, di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, incidono nella sfera giuridica dello stesso e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del ricorso, in quanto lesivo. Per quanto riguarda i motivi aggiunti: per l’annullamento - dell'intimazione di pagamento n. 022 2023 90019554 32/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione, relativa alle campagne 2003-2004 e 2008-2009, trasmessa alla ricorrente via PEC in data 13/04/2023, e con essa del ruolo emesso da AGEA; - del provvedimento di “aggiornamento” del Registro Nazionale dei debiti presso Agea ex art. 8 ter L.33/99 (non allegato e non conosciuto); - del provvedimento di determinazione del prelievo supplementare per le annate oggetto dell'intimazione, ovvero delle comunicazioni di AGEA aventi ad oggetto le “multe quote latte”, e segnatamente i risultati della compensazione nazionale per i periodi in esame, anche se in corso di definizione al momento della notificazione del ricorso; - e comunque di ogni atto connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del ricorso, in quanto lesivo, compresa la cartella esattoriale n. 022 2020 7180166557 000 asseritamente notificata l’11.12.2018 a titolo di prelievo latte, e in ogni caso di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente, ed in particolare dell'atto di iscrizione a ruolo e del ruolo indicato nell'intimazione sopra descritta, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico dell’azienda agricola ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti incidono nella sfera giuridica della stessa;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di autotutela di AGEA relativo al ricalcolo del prelievo supplementare per la campagna 2003-2004, nonché intimazioni di pagamento, cartelle, ruolo e determinazioni del prelievo relative alle campagne 2003-2004 e 2008-2009
Esito
Favorevole al ricorrente (produttore lattiero-caseario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego di AGEA del 6 giugno 2022 sull’istanza di autotutela presentata nel 2019 per il ricalcolo del prelievo supplementare relativo, tra le altre, alla campagna 2003-2004. Ha dedotto la violazione della disciplina sull’autotutela, degli obblighi di motivazione e partecipazione, dei principi di legalità, buona fede, legittimo affidamento, sana amministrazione, parità di trattamento e leale cooperazione, nonché del diritto dell’Unione europea, sostenendo che AGEA avrebbe dovuto adeguare il calcolo del prelievo alle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea del 27 giugno 2019, causa C-348/18, dell’11 settembre 2019, causa C-46/18, e del 13 gennaio 2022, causa C-377/19. Ha inoltre contestato l’efficacia preclusiva del giudicato o dell’inoppugnabilità del debito, invocando l’obbligo dell’amministrazione di disapplicare la disciplina nazionale incompatibile con il diritto unionale. Con motivi aggiunti ha impugnato l’intimazione di pagamento del 13 aprile 2023, il ruolo, l’aggiornamento del Registro Nazionale dei Debiti e gli atti di determinazione del prelievo relativi alle campagne 2003-2004 e 2008-2009, deducendo difetto di istruttoria e motivazione, falsa rappresentazione della realtà, violazione del procedimento e del diritto di difesa, nonché contrasto dei criteri di calcolo con il diritto dell’Unione. Ha chiesto anche l’accertamento dell’inesistenza del debito, l’obbligo di provvedere in autotutela e il risarcimento dei danni derivanti dalla riscossione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili, per sopravvenuta carenza di interesse, le domande relative alla campagna 2003-2004. Il ricorso originario mirava infatti a ottenere un ricalcolo dell’importo ormai definito, essendo il precedente giudizio sull’imputazione del prelievo stato dichiarato perento nel 2010 e non essendo maturata la prescrizione del credito. Il contrasto con il diritto dell’Unione può comportare la disapplicazione della normativa interna incompatibile e, in materia di quote latte, imporre alle autorità amministrative il ricalcolo dei debiti; tuttavia, tale obbligo non consente di superare situazioni divenute definitive per giudicato o per scadenza dei termini di impugnazione. Il potere-dovere di autotutela permane, ma, dopo gli artt. 10-bis e 10-ter del d.l. 69/2023, può essere esercitato esclusivamente mediante le procedure amministrative previste da tali disposizioni, che costituiscono la sede per la rivalutazione delle posizioni debitorie e per la compensazione o il ristoro dei produttori. Nessun giudizio pendente o di nuova instaurazione può anticipare l’esito di tali procedure. Quanto alla campagna 2008-2009, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 7069/2023, aveva già annullato una precedente intimazione di pagamento imponendo ad AGEA la rideterminazione complessiva del prelievo. Il TAR ha quindi accolto i motivi aggiunti limitatamente a tale campagna e ai soli fini del nuovo calcolo, facendo rinvio all’effetto conformativo della sentenza del Consiglio di Stato. Le spese sono state compensate per la peculiarità e complessità della controversia.
Norme richiamate
art. 1, commi 538 e 539, l. 228/2012
La disciplina invocata per l’autotutela sulle cartelle e sulle intimazioni non costituisce più, secondo il TAR, la sede applicabile alla rivalutazione dei vecchi calcoli del prelievo supplementare, sostituita dalle procedure previste dagli artt. 10-bis e 10-ter del d.l. 69/2023.
art. 21-nonies l. 241/1990
La riscrittura della disciplina dell’annullamento d’ufficio è stata invocata dalla ricorrente, ma il TAR ha ritenuto che la rivalutazione delle posizioni debitorie relative alle quote latte debba ora avvenire attraverso le procedure speciali degli artt. 10-bis e 10-ter del d.l. 69/2023.
art. 31, comma 3, c.p.a.
La domanda di accertamento dell’obbligo di provvedere non può essere utilizzata per ottenere giudizialmente il superamento di un giudicato o dell’inoppugnabilità del precedente calcolo del debito.
art. 34, comma 2, c.p.a.
La disciplina è richiamata per escludere che il giudice possa anticipare l’esito delle nuove procedure amministrative di ricalcolo e superamento del contenzioso.
artt. 10-bis e 10-ter, d.l. 13 giugno 2023, n. 69
Le disposizioni individuano la procedura amministrativa speciale per il ricalcolo delle posizioni debitorie relative al prelievo supplementare, anche quando il precedente calcolo sia divenuto definitivo, e costituiscono al contempo la forma di autotutela e di ristoro riconosciuta ai produttori.
art. 8-ter l. 33/2009
È la base normativa del Registro Nazionale dei Debiti presso AGEA, la cui iscrizione è stata contestata dalla ricorrente.
art. 8-quinquies l. 33/2009
È stato invocato in relazione alla legittimità dell’iscrizione a ruolo e della riscossione del prelievo supplementare.
art. 40, n. 3, secondo comma, Trattato CE
La ricorrente lo ha invocato per sostenere l’obbligo di ripartire il prelievo tra tutti i produttori che avevano contribuito a determinarlo.
art. 4, paragrafo 3, TUE
Il principio di leale cooperazione è stato invocato per sostenere l’obbligo dell’amministrazione di adeguarsi al diritto dell’Unione.
Massime di principio
- La disapplicazione della normativa nazionale incompatibile con il diritto dell’Unione impone alle autorità amministrative di adeguare i calcoli ancora rivedibili, ma non consente di superare situazioni definite da giudicato o divenute inoppugnabili per la scadenza dei termini di impugnazione.
- La violazione del diritto dell’Unione da parte dell’amministrazione non determina, di per sé, la nullità del provvedimento definitivo: quando il vizio è qualificabile come annullabilità, esso deve essere fatto valere nei termini di impugnazione, salva la permanenza del potere di autotutela nei limiti previsti dall’ordinamento.
- L’azione contro il silenzio o il diniego di autotutela non può essere utilizzata per ottenere dal giudice un nuovo calcolo del debito che superi il giudicato o l’inoppugnabilità del precedente atto; il giudice non può né disapplicare il giudicato né eludere le preclusioni processuali interne.
- Per le posizioni debitorie relative al prelievo supplementare sulle quote latte, gli artt. 10-bis e 10-ter del d.l. 69/2023 costituiscono la sede amministrativa speciale per il ricalcolo e per il superamento del contenzioso residuo, con funzione sia di autotutela sia di ristoro dei produttori.
- Quando una precedente sentenza passata in giudicato ha annullato un atto di riscossione relativo al prelievo supplementare e imposto all’amministrazione una nuova determinazione, il giudice investito di un successivo ricorso deve riconoscere l’effetto conformativo di tale pronuncia e può accogliere la domanda ai soli fini della rideterminazione del prelievo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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