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Sentenza

Sentenza n. 2283/2026 - Catania, Sezione 4

Giustizia amministrativa202601387

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria e conferimento dell’incarico di revisore contabile indipendente per tre progetti SAI, nonché clausola dell’avviso che prevedeva, a parità di punteggio, la selezione del candidato più giovane

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente aveva partecipato a una procedura comparativa per soli titoli, aperta a professionisti singoli e società di servizi o di revisione, finalizzata al conferimento dell’incarico di revisore contabile indipendente per il triennio 2026-2028. La commissione aveva attribuito il punteggio massimo di 50 punti alla società ricorrente e a due professionisti, individuando come vincitrice la candidata anagraficamente più giovane in applicazione della clausola di spareggio prevista dall’art. 6 dell’avviso. La ricorrente ha dedotto la violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, non discriminazione in ragione dell’età e concorrenza, della direttiva 2000/78/CE e degli artt. 3 e 97 Cost., nonché eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta. In particolare, ha contestato sia l’applicabilità del criterio della minore età a una procedura di conferimento di incarico professionale, diversa da un concorso per il pubblico impiego, sia la combinazione tra tale criterio e i sub-massimali triennali previsti per tre dei quattro criteri relativi all’esperienza professionale. Secondo la ricorrente, il limite massimo di tre anni impediva di valorizzare esperienze ulteriori, creando parità artificiali tra candidati con qualificazioni diverse e facendo prevalere, in concreto, l’età sull’esperienza. Ha chiesto l’annullamento parziale degli atti, con rinnovazione del solo segmento relativo allo spareggio mediante sorteggio, o in subordine l’annullamento integrale della procedura. La controinteressata ha eccepito il difetto di legittimazione e interesse, l’omessa impugnazione dei criteri di attribuzione del punteggio e l’inammissibile invasione della discrezionalità amministrativa.

La decisione

Il TAR ha riconosciuto la giurisdizione amministrativa, ritenendo che la procedura comparativa per il conferimento di un incarico retribuito fosse espressione di un potere pubblicistico e che la posizione dei partecipanti fosse qualificabile come interesse legittimo. Ha dichiarato inutilizzabili la memoria e i documenti depositati tardivamente dal Comune oltre il termine delle ore 12:00 previsto dagli artt. 55, comma 5, c.p.a. e 4, comma 4, delle disposizioni di attuazione del c.p.a. Ha inoltre ritenuto integro il contraddittorio nei confronti del controinteressato non costituito, essendo valida la notificazione presso l’indirizzo PEC professionale estratto dall’INI-PEC. Sono state respinte le eccezioni preliminari della controinteressata: l’avviso ammetteva espressamente le società di revisione, sicché la società ricorrente vantava legittimazione e interesse propri; inoltre, l’impugnazione doveva essere interpretata in base al contenuto sostanziale delle censure e non soltanto all’epigrafe, comprendendo anche la contestazione della combinazione tra i criteri di esperienza e il criterio anagrafico. Nel merito, il TAR ha escluso che il criterio della minore età fosse in astratto inapplicabile alle procedure comparative diverse dai concorsi pubblici. L’amministrazione dispone infatti di ampia discrezionalità nella fissazione dei criteri selettivi e può mutuare un criterio di spareggio previsto per procedure concorsuali, purché la struttura complessiva della selezione rimanga ragionevole e coerente. Il ricorso è stato tuttavia accolto per l’irragionevolezza della combinazione tra il criterio anagrafico e i sub-massimali triennali. Tre criteri, per complessivi 45 punti su 50, valorizzavano l’esperienza professionale soltanto fino a tre anni, senza attribuire alcun rilievo alle esperienze ulteriori. Ciò rendeva indistinguibili candidati con esperienze anche significativamente diverse e produceva parità non corrispondenti a un’effettiva equivalenza professionale. Il successivo ricorso alla minore età, anziché operare come residuale strumento di spareggio tra candidati realmente equivalenti, finiva così per prevalere sul merito e per invertire la gerarchia dei criteri stabilita dall’avviso. Il meccanismo è stato ritenuto contrario ai principi di ragionevolezza, buon andamento e imparzialità di cui agli artt. 3 e 97 Cost. Sono state ritenute inconferenti, perché estranee all’oggetto della controversia e congetturali, le censure sugli effetti distorsivi sistemici della clausola in altre procedure. Il TAR ha annullato tutti gli atti impugnati, con travolgimento dell’intera procedura, facendo salvo il potere del Comune di indire una nuova selezione nel rispetto dell’effetto conformativo. È stata preclusa la reiterazione di clausole che attribuiscano il punteggio per l’esperienza professionale esclusivamente su un periodo di tre anni, determinando lo spostamento della valutazione sulla minore età. Le spese sono state compensate per la novità e peculiarità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando il contraddittorio è integro, l’istruttoria è completa e le parti sono state sentite.

  • art. 55, comma 5, c.p.a.

    Fissa il termine per il deposito di memorie e documenti nel giudizio cautelare; il deposito del Comune oltre le ore 12:00 dell’ultimo giorno utile è stato dichiarato inutilizzabile.

  • art. 4, comma 4, disp. att. c.p.a.

    Concorre a individuare l’orario di scadenza del termine per il deposito degli atti difensivi nel giudizio cautelare.

  • art. 3-bis l. 53/1994

    Richiamato quale base normativa per l’utilizzo della PEC nelle notificazioni degli atti processuali.

  • art. 16-ter d.l. 179/2012

    Richiamato in combinato disposto con altre norme per qualificare l’INI-PEC come pubblico elenco utilizzabile ai fini delle notificazioni processuali.

  • art. 6-bis d.lgs. 82/2005

    Individua l’INI-PEC quale elenco pubblico rilevante per le notificazioni telematiche.

  • art. 6-quater, comma 2, d.lgs. 82/2005

    Attribuisce all’indirizzo PEC del professionista iscritto in albi o elenchi natura di domicilio digitale generale, non limitato agli atti relativi all’attività professionale.

  • art. 16, comma 7, d.l. 185/2008

    Richiamato quale fondamento dell’obbligo dei professionisti iscritti in albi o elenchi di dotarsi di un indirizzo PEC comunicato agli ordini o collegi.

  • art. 37 d.l. 76/2020

    Richiamato quale disposizione modificativa dell’art. 16, comma 7, d.l. 185/2008 in materia di domicilio digitale dei professionisti.

  • art. 3, comma 7, l. 127/1997

    La ricorrente ne invocava l’applicazione esclusiva ai concorsi per il pubblico impiego; il TAR ha escluso che il criterio della minore età, in quanto criterio di spareggio, fosse in astratto inutilizzabile in una diversa procedura comparativa.

  • art. 14 d.l. 80/2021, convertito in l. 113/2021

    Richiamato quale ulteriore referente normativo nel quale è previsto il criterio della minore età come criterio di spareggio.

  • allegato alla l. 74/2023, di conversione del d.l. 44/2023

    Richiamato quale ulteriore fonte normativa del criterio della minore età.

  • art. 10 d.P.C.M. 224/2021

    Richiamato quale ulteriore referente normativo del criterio di spareggio basato sull’età.

  • art. 13, comma 4, d.P.R. 198/2000

    Richiamato quale ulteriore disposizione normativa che contempla il criterio della minore età.

  • art. 4, comma 4, lett. b), d.lgs. 116/2017

    Richiamato quale ulteriore referente normativo del criterio di spareggio anagrafico.

  • art. 3 Cost.

    Impone un esercizio ragionevole e non discriminatorio del potere selettivo; è violato quando la combinazione tra capping dell’esperienza e spareggio anagrafico crea parità artificiali e fa prevalere l’età sul merito.

  • art. 97 Cost.

    Richiede che i criteri selettivi siano coerenti con il buon andamento e l’imparzialità e siano orientati all’individuazione del soggetto più idoneo all’incarico tecnico-specialistico.

  • direttiva 2000/78/CE

    Invocata dalla ricorrente contro la discriminazione fondata sull’età; il giudice ha definito la controversia sulla base dell’irragionevolezza interna del meccanismo selettivo, senza fondare autonomamente l’annullamento su una violazione della direttiva.

Massime di principio

  • Nelle procedure comparative per il conferimento di incarichi professionali retribuiti mediante esercizio di un potere pubblicistico, la posizione dei partecipanti è di interesse legittimo e la controversia appartiene alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo.
  • La scelta dei criteri di valutazione e dei criteri di spareggio rientra nella discrezionalità dell’amministrazione ed è sindacabile dal giudice amministrativo per irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà, illogicità o errore di fatto, senza sostituzione nelle valutazioni amministrative.
  • Il criterio della minore età può essere utilizzato come criterio di spareggio anche in una procedura comparativa diversa dal concorso pubblico, purché sia inserito in una disciplina selettiva complessivamente ragionevole e coerente con la finalità meritocratica della procedura.
  • È irragionevole la combinazione tra un limite temporale eccessivamente ristretto alla valorizzazione dell’esperienza professionale e uno spareggio fondato sulla minore età quando tale combinazione crea parità artificiali tra candidati con esperienze significativamente diverse e fa prevalere l’età sul merito.
  • In una procedura per il conferimento di un incarico tecnico-specialistico, i criteri selettivi devono essere internamente coerenti e orientati all’individuazione del soggetto effettivamente più idoneo; non è sufficiente prevedere formalmente criteri basati sull’esperienza se la loro struttura impedisce di valorizzare esperienze ulteriori e più qualificate.
  • L’identificazione degli atti impugnati deve essere compiuta considerando il contenuto complessivo del ricorso, i motivi dedotti e l’effettiva volontà del ricorrente, non mediante un’interpretazione meramente formalistica dell’epigrafe.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrereTermini e notificazione del ricorsoDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaLegittimazione e interesse a ricorrereEffetto conformativo e riedizione del potere

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