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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18132/2023 del 26/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Controversia sulla efficacia e opponibilità nei confronti del fallimento Lana Bau della scrittura privata del 16/03/1998 con cui la società Lana Bau avrebbe trasferito un'area e costituito una servitù di parcheggio a favore del Comune. Questioni principali: autenticità e data certa della scrittura; se il negozio (in particolare la costituzione della servitù) fosse perfezionato e opponibile al fallimento anche in assenza di intavolazione/transcrizione anteriore alla dichiarazione di fallimento; rilevanza dell'iscrizione della domanda giudiziale nel libro fondiario e della eventuale dicatio ad patriam invocata dal Comune.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto, nei limiti descritti in motivazione, il primo motivo proposto da Silver Clean Garden e il primo motivo incidentale del fallimento Lana Bau, ritenendo errata la decisione della Corte d'appello nella parte in cui aveva dichiarato opponibile al fallimento l'atto del 1998 senza che fossero state adempiute, anteriormente alla dichiarazione di fallimento, le formalità di pubblicità richieste (intavolazione/transcrizione). È stata invece rigettata la censura sulla inammissibilità della domanda di dicatio ad patriam (terzo motivo del ricorso principale). La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa è rinviata alla Corte d'appello di Trento, Sezione di Bolzano, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità. Alcuni motivi sono stati dichiarati assorbiti e un ricorso incidentale del Comune è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 2702 cod. civ.

    La Corte ha richiamato il principio per cui la rinuncia del convenuto al disconoscimento di una scrittura conferisce alla stessa efficacia probatoria piena circa la provenienza delle dichiarazioni e la data; tale ratio è stata utilizzata dalla Corte d'appello come autonoma base di decisione rispetto alla contestata annotazione comunale.

  • art. 2704 cod. civ.

    Richiesto per dimostrare la data certa dell'atto; la Corte di cassazione ha rilevato che la Corte d'appello ha dato una motivazione duplice (anche sulla base della rinuncia al disconoscimento) e che la censura relativa alla prova della data tramite il repertorio comunale era inammissibile perché non investiva l'unica ratio decisiva alternativa adottata dal giudice d'appello.

  • art. 2932 cod. civ.

    Norma richiamata in sede di domanda subordinata (sentenza costitutiva) per il perfezionamento della cessione: la Corte ha distinto l'impegno a trasferire da un lato e la costituzione definitiva della servitù dall'altro.

  • art. 45 legge fallimentare

    Interpretazione decisiva: l'art. 45 non si limita a richiedere che l'atto sia anteriore alla dichiarazione di fallimento, ma esige anche che le formalità di pubblicità (trascrizione/intavolazione) siano compiute anteriormente all'apertura della procedura per rendere l'atto opponibile al fallimento. La Corte d'appello aveva erroneamente ritenuto sufficiente la sola anteriorità dell'atto.

  • art. 72 legge fallimentare

    Riferita dalla difesa del fallimento: consente al curatore, in talune ipotesi, di liberarsi da obblighi assunti dal fallito; la questione è stata considerata nell'ambito del rapporto tra efficacia dell'atto e facoltà del curatore.

  • art. 2644 cod. civ.

    Norma sulla trascrizione degli atti: la Corte ha richiamato l'importanza della formale pubblicità immobiliare (trascrizione/intavolazione) anteriore al fallimento per l'opponibilità ai creditori e alla procedura.

  • r.d. n. 499/1929 (legge tavolare), artt. 1, 2, 6, 9

    Richiamate in relazione al regime di pubblicità tavolare: la Corte ha ricordato che, nel sistema tavolare, l'intavolazione rende opponibile erga omnes il diritto reale e che la domanda di intavolazione, se iscritta anteriormente, prevale sui titoli concorrenti; ma resta fermo che l'intavolazione deve essere anteriore alla dichiarazione di fallimento per l'opponibilità alla procedura.

  • art. 8 n. 3 legge generale sui Libri fondiari

    Richiamata in tema di formalità inerenti ai libri fondiari e opponibilità degli atti che richiedono intavolazione.

  • art. 183, comma 6, cod. proc. civ.

    Applicata per valutare la ammissibilità della domanda introdotta in memoria istruttoria sulla dicatio ad patriam: la Corte ha ritenuto corretta l'ammissione, perché nei diritti reali la causa petendi si identifica con il diritto stesso e la modifica del titolo di acquisto non configura di per sé una domanda nuova.

  • art. 346 cod. proc. civ.

    Richiamato per spiegare l'inammissibilità del ricorso incidentale condizionato del Comune (mancanza di interesse in Cassazione a riproporre domanda dichiarata assorbita in sede di merito).

Massime di principio

  • Perché un negozio traslativo o costitutivo di diritti reali sia opponibile al fallimento del disponente occorrono non solo la data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, ma anche l'adempimento, anteriore al fallimento, delle formalità di pubblicità previste (trascrizione o intavolazione).
  • La semplice iscrizione di una domanda giudiziale nel libro fondiario o l'iscrizione successiva all'apertura della procedura non supplisce all'assenza di intavolazione anteriore e non rende opponibile l'atto alla procedura concorsuale.
  • La rinuncia del fallito (o del curatore) al disconoscimento di una scrittura privata produce, ai sensi dell'art. 2702 c.c., effetto probatorio sulla provenienza e sulla data della scrittura; tale elemento può sorreggere la decisione indipendentemente da altre forme di prova della data.
  • Nei giudizi relativi a diritti reali, l'attore può modificare il titolo di acquisto evocato in corso di causa (es. proporre la dicatio ad patriam) senza che ciò configuri necessariamente una domanda nuova, poiché la causa petendi coincide con il diritto assoluto fatto valere.
  • L'acquisto del bene da parte di terzi in procedura esecutiva o concorsuale è di natura derivativa; se il titolo precedente non è opponibile alla procedura (per mancanza di pubblicità anteriore), il trasferimento procedimentale può risultare efficace e prevalere.
  • In caso di conflitto tra iscrizioni/istanze concorrenti nel libro fondiario, prevale l'iscrizione anteriore e completa (intavolazione) rispetto a domande o titoli successivi, ma sempre nel rispetto del principio che l'opponibilità al fallimento richiede pubblicità precedente alla dichiarazione di fallimento.

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