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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18164/2023 del 26/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano il provvedimento del giudice delegato che aveva disposto l'acquisizione alla procedura dei beni costituiti nel fondo patrimoniale (costituito nel 2007 e integrato successivamente), contestando: (i) la violazione dell'art. 64 l.f. (la costituzione del fondo era anteriore di oltre due anni rispetto alla dichiarazione di fallimento); (ii) la mancata riconducibilità dei debiti dell'impresa ai "bisogni della famiglia" (famiglia sostenuta da altre entrate); (iii) l'eccesso di potere del giudice delegato che, ai sensi dell'art. 25 comma 1 n. 2 l.f., avrebbe agito al di fuori dei propri poteri disponendo l'acquisizione inaudita altera parte; (iv) profili processuali di violazione del giusto processo per le garanzie difensive del procedimento previsto dall'art. 26 l.f.; in via subordinata si contestava un'interpretazione estensiva dell'art. 170 c.c.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo (e perciò ha assorbito il secondo e il terzo), rilevando che l'art. 46 n. 3 l.f. esclude i beni costituiti in fondo patrimoniale dal fallimento salvo quanto previsto dall'art. 170 c.c., e che quindi il giudice delegato non può disporre, inaudita altera parte e ai sensi dell'art. 25 n. 2 l.f., l'acquisizione dei beni del fondo opponibili al fallimento. Ne è conseguito che il decreto impugnato è stato cassato e, decidendo nel merito, la Corte ha dichiarato la giuridica inesistenza del provvedimento di acquisizione del fondo patrimoniale emesso dal G.D. del fallimento. Il Fallimento controricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 8.200,00 oltre oneri accessori, e alle spese del procedimento di reclamo.

Norme richiamate

  • art. 25 l.f.

    art. 25 comma 1 n. 2 l.f.

    La Corte ha ritenuto che il giudice delegato non possa, ai sensi di tale norma, disporre inaudita altera parte l'acquisizione dei beni costituiti in fondo patrimoniale quando tali beni sono opponibili al fallimento; l'art. 25 non autorizza quindi un'acquisizione automatica del fondo patrimoniale da parte del G.D.

  • art. 46 l.f.

    I beni costituiti in fondo patrimoniale e i loro frutti sono esclusi dal fallimento salvo quanto disposto dall'art. 170 c.c.; il fondo costituisce un patrimonio separato la cui acquisizione non è ammessa automaticamente nel fallimento

  • art. 64 l.f.

    Norma richiamata dai ricorrenti in relazione alla possibile inefficacia o revocabilità di atti anteriori al fallimento (i ricorrenti sostenevano che la costituzione del fondo, anteriore di oltre due anni al fallimento, non poteva essere comunque utilizzata per l'acquisizione automatica)

  • art. 170 c.c.

    Consente al creditore di agire in via esecutiva sui beni del fondo se ignora che l'obbligazione è stata contratta per scopi estranei ai bisogni della famiglia; la Corte interpreta questa norma come autorizzazione all'azione esecutiva autonoma del singolo creditore, non come base per un'acquisizione inaudita altera parte da parte del giudice delegato nel procedimento fallimentare

  • art. 26 l.f.

    Richiamata per i profili procedurali: il procedimento previsto non prevede un doppio grado di merito e ciò è stato oggetto di censura dai ricorrenti quanto a garanzie difensive; la Corte ha però deciso per l'assorbimento di tale motivo in ragione dell'accoglimento del primo motivo di diritto

  • art. 2901 c.c.

    Richiamata nei precedenti giurisprudenziali: l'azione revocatoria può essere promossa ma il fondo resta patrimonio separato, sicché la revocatoria non equivale a rendere automaticamente acquisibile il fondo nel fallimento

  • art. 111 Cost.

    Fondamento costituzionale del ricorso per cassazione (garanzia del diritto di accesso alla giustizia e al giusto processo), invocato dai ricorrenti per impugnare il decreto del Tribunale di Fermo

Massime di principio

  • Il fondo patrimoniale costituisce un patrimonio separato e, se opponibile al fallimento, non può essere acquisito dal giudice delegato nel procedimento fallimentare mediante provvedimento inaudita altera parte ai sensi dell'art. 25 l.f.
  • L'art. 170 c.c. consente al singolo creditore di agire in via esecutiva sui beni del fondo quando ignori che l'obbligazione sia stata contratta per scopi estranei ai bisogni della famiglia; ciò non autorizza una acquisizione automatica del fondo da parte dell'autorità fallimentare senza contraddittorio
  • Quando un provvedimento incidere sui diritti del coniuge non fallito o su un patrimonio separato opponibile, è necessario rispettare adeguate garanzie di contraddittorio: misure assunte inaudita altera parte possono essere annullate per eccesso di potere
  • In presenza di un fondo patrimoniale costituito anteriormente al fallimento, la via corretta per i creditori è l'azione esecutiva individuale o l'azione revocatoria ove ricorrano i presupposti; il curatore/giudice delegato non può sostituirsi a tali strumenti procedurali per ottenere l'acquisizione del fondo
  • L'onere probatorio circa la natura dei debiti (se relativi ai bisogni della famiglia o no) grava su chi agisce per esecuzione o sull'istante che chiede l'acquisizione: non è sufficiente un accertamento sommario inaudita altera parte
  • In casi analoghi è opportuno valutare preventivamente la opponibilità del fondo al fallimento e, se necessario, promuovere le azioni revocatorie o esecutive con il pieno contraddittorio per evitare l'annullamento dei provvedimenti

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