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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18190/2023 del 26/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Unicredit aveva effettuato una regolarizzazione ai sensi dell'art. 24 l. n. 342/2000 per imposte sostitutive su plusvalenze realizzate su titoli in custodia; poi chiedeva il rimborso (circa €3.090.039,46) sostenendo che le plusvalenze erano non imponibili in Italia ai sensi dell'art. 20 (ora 23) TUIR perché riconducibili a: (a) titoli rappresentativi di strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati esteri e depositati all'estero, pertinenti a Bank of New York e Soges Fiducem; (b) operazioni eseguite dalla Banca Privata Edmond De Rothschild Lugano per conto di clientela non residente. L'Ufficio contestava legittimazione attiva, carenza di prova sulla residenza estera dei titolari e l'idoneità documentale. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso solo per la posizione relativa a Banca Privata Edmond De Rothschild; la CTR della Liguria, in appello, ha accolto anche le posizioni relative a Bank of New York e Soges Fiducem. L'Agenzia proponeva ricorso per cassazione su più motivi (novità in appello, carenza motivazionale, errata valutazione delle prove e omessa pronuncia su appello incidentale).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto ammissibile ma infondato il motivo sul divieto di nova in appello, qualificando come emendatio il diverso inquadramento fattuale/giuridico portato in appello (non mutatio libelli). Ha escluso l'illegittimità per carenza motivazionale: la CTR aveva fornito motivazione percepibile e valutato le prove di merito (materia riservata al giudice di merito). Ha dichiarato inammissibile il motivo che contestava la valutazione delle schede anagrafiche (quanto alla valutazione delle prove, non luogo per cassazione). Quanto all'omessa pronuncia sull'appello incidentale, la Corte ha integrato la motivazione alla luce del principio che le dichiarazioni extraprocessuali di terzi possono avere valore indiziario nel processo tributario (non possono però costituire da sole il fondamento della decisione). Conseguentemente è stato confermato l'accoglimento dell'appello della banca così come deciso dalla CTR e respinto il ricorso dell'Agenzia.

Norme richiamate

  • legge n. 342/2000, art. 24

    Riferimento alla procedura di regolarizzazione delle imposte sostitutive sulle plusvalenze che ha dato origine alla richiesta di rimborso

  • t.u.i.r. art. 20 (ora art. 23), lett. f)

    che non siano imponibili in Italia le plusvalenze realizzate da soggetti residenti all’estero (requisito soggettivo) che derivino dalla compravendita di partecipazioni in società residenti negoziate in mercati regolamentati ovunque detenute (requisito oggettivo)

    I giudici hanno applicato questa norma per escludere l'imponibilità delle plusvalenze quando risultano realizzate da soggetti non residenti su titoli negoziati in mercati regolamentati e detenuti all'estero

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 57 (divieto di nova in appello)

    Il divieto di introdurre fatti nuovi in appello è stato valutato; la Corte ha ritenuto che la modifica di qualificazione giuridica della stessa fattispecie (emendatio) è ammissibile e non costituisce nova quando non altera la causa petendi

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 36, comma 2, n. 4 (motivazione)

    Richiesta di motivazione adeguata: la Corte ha confermato che è sufficiente una motivazione concisa ma logicamente adeguata; la mera insufficienza di dettaglio non equivale sempre a motivazione nulla

  • cod. civ. art. 2697 (onere della prova)

    La Cassazione ha ribadito che il rimprovero relativo all'onere della prova è cassabile solo se il giudice abbia effettivamente spostato l'onere della prova; la diversa valutazione delle prove è appannaggio del giudice di merito

  • cod. proc. civ. art. 360 (motivazioni di cassazione)

    Richiami alle specifiche fattispecie di vizio sindacabili in cassazione (omessa motivazione, violazione di legge, etc.) utilizzate per formulare i motivi di ricorso

  • cod. proc. civ. art. 112

    Richiamato in relazione all'eccepita omessa pronuncia su questioni sollevate nell'appello incidentale; la Corte ha ritenuto la questione valutabile nel complesso motivazionale

  • cod. proc. civ. art. 384

    Richiamato come fondamento per la possibilità, in sede di legittimità, di integrare/correggere la motivazione quando la questione è ermeneuticamente risolvibile senza nuovi accertamenti di fatto

Massime di principio

  • Differenza emendatio vs mutatio libelli: in appello è vietata la nova fattuale; tuttavia la modifica della qualificazione giuridica di fatti già dedotti (emendatio) è ammissibile se non introduce un nuovo petitum o fatti radicalmente diversi.
  • Valutazione delle prove è compito del giudice di merito: la Corte di cassazione non sostituisce il giudice nella valutazione di attendibilità e rilevanza degli elementi probatori, salvo inversione dell'onere della prova o vizi di motivazione manifesti.
  • Sufficienza della motivazione: la motivazione deve essere percepibile e logicamente adeguata; non è necessario un esame esaustivo di tutte le allegazioni, purché le ragioni della decisione emergano dal testo.
  • Dichiarazioni extraprocessuali e attestazioni fornite da terzi (es. banche) possono essere valutate come indizi nel processo tributario ma non possono, da sole, costituire l'unico fondamento della decisione; il giudice deve inserirle nel contesto probatorio complessivo.
  • Onere della prova: chi invoca la non imponibilità (il contribuente) deve fornire elementi idonei a dimostrare il requisito soggettivo (residenza estera) e il collegamento tra titoli e titolari non residenti; attestazioni della controparte vanno valutate quanto alla loro idoneità probatoria.
  • Nelle impugnative in cassazione, i vizi di merito relativi alla valutazione delle prove sono spesso inammissibili; invece, carenze motivazionali gravi o errori di diritto possono giustificare la cassazione.
  • Se la motivazione è omessa su questione di diritto risolvibile senza nuovi accertamenti, la Cassazione può integrare la motivazione per motivi di economia processuale e per evitare inutili rinvii.

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