Cassazione Civile, Sentenza n. 18281/2023 del 27/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che aveva rigettato le loro domande relative alla limitazione della servitù di veduta e alla violazione delle distanze legali a seguito della sopraelevazione/ristutturazione del fabbricato dei convenuti. Contestavano in particolare (i) la violazione degli artt. 873 e 907 c.c. e delle norme urbanistiche ed edilizie citate, (ii) la errata valutazione e misurazione dell'aumento di quota del colmo (affermando che la CTU aveva accertato una sopraelevazione significativa, rilevabile anche con aerofotogrammetria), (iii) l'omesso esame di fatti decisivi e richieste istruttorie, (iv) vizi nella valutazione probatoria e nella applicazione delle norme sulle distanze tra costruzioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi, confermando la decisione della Corte d'appello secondo cui non sussisteva una sopraelevazione rilevante ai fini delle distanze legali: l'aumento di quota al colmo è stato ritenuto minimo (verosimilmente 10/20 cm) e dovuto a materiali e coibentazione, configurandosi come volume tecnico non rilevante ai fini dell'individuazione di una "nuova costruzione". La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui la valutazione di merito sulle prove (anche sulla attendibilità dell'aerofotogrammetria) non è sindacabile in Cassazione se non per specifici vizî di diritto. I ricorrenti sono stati condannati alle spese di giudizio di legittimità (liquidate in favore dei controricorrenti: euro 5.000,00 per compensi, spese forfettarie 15%, esborsi euro 200,00, oltre accessori), e dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13 D.P.R. n.115/02.
Norme richiamate
art. 873 cod. civ.
Norma richiamata in tema di distanze tra costruzioni; la Corte ha esaminato se la sopraelevazione integrasse una nuova costruzione che determinasse violazione delle distanze, ritenendo che nell'ipotesi concreta l'aumento non fosse tale da integrare nuovo volume rilevante.
art. 907 cod. civ.
Norma sulle servitù di veduta; la Corte ha valutato se vi fosse una illecita compromissione della servitù di veduta, concludendo negativamente in quanto la modificazione era di entità minima e non limitava significativamente la veduta.
art. 31, co. 1, lett. d) legge 5/8/1978, n. 457
Norma urbanistica richiamata dai ricorrenti a sostegno della pretesa violazione delle discipline edilizie; la Corte non ha ritenuto che la modifica contestata integrasse una violazione rilevante di tale normativa alla luce dell'accertamento di fatto.
art. 3 D.P.R. n. 380/2001
Richiamato nell'ambito della disciplina edilizia e urbanistica; la Corte ha respinto la rilavazione di una violazione alla luce della valutazione di merito circa la natura e l'entità dell'intervento.
art. 9 D.M. n. 1444/1968
Citato dai ricorrenti come fonte di regole sulle distanze: la Corte ha ritenuto che, secondo gli accertamenti, le distanze rilevanti non erano violate in misura tale da fondare le pretese.
art. 112 cod. proc. civ.
Richiamato in relazione a presunte omissioni nell'accertamento sull'idoneità di un teste; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile perché non dimostrata la rilevanza decisiva della deposizione censurata.
artt. 115 e 116 cod. proc. civ.
Le norme sono state richiamate nel quadro del sindacato sulla valutazione delle prove: la Corte ha ribadito che la valutazione prudente delle risultanze probatorie compiuta dal giudice del merito non è sindacabile in sede di legittimità se non nei limitati casi previsti dall'art. 360 c.p.c.
art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/2012
Norma processuale che disciplina l'ulteriore versamento del contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'applicazione, vista la data del ricorso.
Massime di principio
- In controversie su sopraelevazioni e distanze tra fabbricati, non tutte le modifiche del tetto o piccole variazioni di quota configurano una "nuova costruzione": è rilevante che l'intervento aumenti effettivamente la superficie esterna e la volumetria dei piani sottostanti; un modesto rialzo dovuto a materiali o coibentazione può essere qualificato come volume tecnico non rilevante.
- La valutazione di merito circa le misure tecniche (es. rilievi aerofotogrammetrici) e l'attendibilità delle prove tecniche è rimessa al giudice di merito; la Cassazione non riesamina i fatti salvo specifici vizi di diritto o di motivazione.
- Per impugnare efficacemente una decisione di merito relativa alla quantificazione dell'intervento edilizio è necessario indicare profili di diritto specifici (art. 360 c.p.c.) o errori di diritto, non una semplice diversa rivalutazione delle prove.
- Quando ci si avvale di rilievi tecnici come l'aerofotogrammetria, occorre curare e dimostrare la precisione e i limiti dello strumento in relazione alle misure contestate: imprecisioni strumentali possono rendere poco probante una presunta sopraelevazione di piccola entità.
- Chi contesta la legittimità di opere per violazione di distanze/servitù deve dimostrare non solo una variazione formale dell'altezza, ma anche l'effetto concreto sulla volumetria e sulle prospettive giuridiche (es. pregiudizio significativo alla veduta); altrimenti il giudice di merito può escludere la rilevanza della modifica.
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