Sentenza n. 7035/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'annullamento - della “Risposta alla segnalazione S003450521 - Assistenza Clienti GSE” del 28 luglio 2025, con cui il GSE chiudeva la segnalazione S003450521, presentata dalla Società in data 1° luglio 2025, ai fini dell'invio della manifestazione di interesse ai sensi del Decreto Ministeriale del 30 dicembre 2024 recante il “Meccanismo transitorio di supporto per impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato” (di seguito, il “Decreto FER X Transitorio” ovvero il “Decreto”); - del provvedimento di rigetto implicito della manifestazione di interesse trasmessa a mezzo PEC dalla Società in data 1° luglio 2025 per l'Impianto FER identificato con la pratica di connessione T0429477, con potenza nominale pari a 9,4 MW, sito nel Comune di Miranda (IS) e autorizzato con autorizzazione unica rilasciata dalla Regione Molise con D.D. n. 2675 del 28 maggio 2023 ai sensi dell'articolo 12 del D.lgs. n. 387/2003, e relativa variante rilasciata dalla Regione Molise con D.D. n. 2726 del 19 maggio 2025, formatosi in data 9 luglio 2025 - data di emanazione, da parte del GSE, del “Bando pubblico per la partecipazione alla procedura competitiva relativa agli impianti eolici, di cui all'articolo 5, comma 1, del DM 30 dicembre 2024” (ovvero in data 14 luglio 2025, apertura del termine di presentazione delle domande di partecipazione alle procedure competitive per le manifestazioni di interesse ritenute idonee); - di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi inclusi, per quanto occorrer possa e per le ragioni indicate in narrativa: -- le “Regole operative DM FERX_Regole per la partecipazione alle procedure competitive” approvate con Decreto Direttoriale del 20 maggio 2025 e ss.mm.ii nella parte in cui prevedono che “Le manifestazioni di interesse, le richieste di partecipazione alle procedure competitive e la documentazione da allegare devono essere trasmesse, a pena di inammissibilità, esclusivamente mediante l'applicazione informatica, denominata Portale FER-X, per il cui utilizzo si rimanda, oltre a quanto riportato nel presente capitolo, alla “Guida all'utilizzo del Portale FER-X”. Eventuali richieste inviate avvalendosi di canali di comunicazione diversi, quali in via esemplificativa Posta Elettronica Certificata (PEC), e-mail, raccomandata o posta ordinaria, non saranno tenute in considerazione”; -- il “Bando pubblico per la presentazione della manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura competitiva relativa agli impianti eolici, di cui all'articolo 5, comma 1, del DM 30 dicembre 2024” nella parte in cui prevede che “Le manifestazioni di interesse alla partecipazione alla procedura competitiva devono essere trasmesse, a pena di esclusione, per via telematica e secondo le modalità precisate nelle Regole Operative, entro e non oltre il termine di chiusura del periodo di presentazione, mediante l'applicazione informatica all'uopo predisposta dal GSE, denominata Portale FER-X, accessibile, dalla Sezione Servizi dell'Area Clienti (https://areaclienti.gse.it/) tutti i giorni del periodo di apertura, 24 ore su 24, a eccezione dei giorni di apertura e di chiusura” e che “Il Portale FER-X consente il caricamento delle manifestazioni di interesse esclusivamente durante il periodo di apertura del periodo di presentazione, come sopra individuato. Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse che dovessero pervenire con modalità difformi da quanto indicato”; -- il Decreto FER X Transitorio, articolo 5, comma 2, nella parte in cui prevede che “Le procedure competitive si svolgono in forma telematica nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, tutela della concorrenza e secondo modalità non discriminatorie”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: chiusura di una segnalazione relativa all'impossibilità di trasmettere tramite Portale FER-X una manifestazione di interesse e rigetto implicito della manifestazione di interesse inviata via PEC per la partecipazione alla procedura competitiva relativa a impianti eolici
Esito
La controversia
La società ricorrente ha contestato il fatto che, per ragioni meramente formali e non imputabili alla stessa, non le sarebbe stato consentito di presentare la manifestazione di interesse alla procedura competitiva prevista dal decreto ministeriale 30 dicembre 2024 per impianti eolici. Ha impugnato la risposta del GSE con cui era stata chiusa la segnalazione, il rigetto implicito della manifestazione inviata via PEC e gli atti presupposti, nella parte in cui imponevano l'utilizzo esclusivo del Portale FER-X, escludendo le manifestazioni trasmesse mediante PEC o altri canali. La ricorrente aveva inoltre proposto domanda cautelare, successivamente abbandonata.
La decisione
Il giudizio è stato dichiarato estinto per rinuncia al ricorso. La rinuncia è stata resa dal difensore munito di procura speciale ed è stata notificata alle parti costituite nel termine previsto dall'art. 84 c.p.a.; risultavano quindi rispettate le formalità richieste per la rinuncia. Il Tribunale non ha esaminato nel merito le censure relative all'utilizzo esclusivo del Portale FER-X, alla validità della trasmissione via PEC e agli atti del GSE e delle amministrazioni resistenti. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra tutte le parti, in considerazione degli interessi sottesi alla domanda successivamente rinunciata.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lett. c, c.p.a.
La rinuncia al ricorso, quando ne ricorrono i presupposti, comporta l'estinzione del giudizio.
art. 84 c.p.a.
La rinuncia deve provenire dalla parte o dal difensore munito di mandato speciale e deve essere notificata alle altre parti nel termine previsto prima dell'udienza; nel caso concreto tali formalità sono risultate rispettate. Il comma 2 consente inoltre la compensazione delle spese.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio quando proviene dalla parte o da un difensore munito di mandato speciale e viene notificata alle altre parti nel termine previsto dall'art. 84 c.p.a.
- In presenza di una rinuncia processualmente valida, il giudice non deve esaminare nel merito i motivi di illegittimità dedotti contro gli atti amministrativi impugnati.
- Le spese di lite possono essere integralmente compensate ai sensi dell'art. 84, comma 2, c.p.a., tenendo conto degli interessi sottesi alla domanda giudiziale successivamente rinunciata.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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