Cassazione Civile, Ordinanza n. 04471/2023 del 14/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un avvocato aveva chiesto alla Corte d'appello l'equa riparazione per la durata irragionevole di un procedimento presupposto relativo alla distrazione delle spese, sostenendo di aver agito quale difensore antistatario e, quindi, di avere un diritto proprio ed autonomo a far valere la ragionevole durata del processo. Deduceva che la domanda di distrazione delle spese proposta nel giudizio originario e accolta in cassazione lo avesse reso parte di uno speciale procedimento ex art. 93 c.p.c.; lamentava inoltre che la fase di cognizione dovesse essere considerata insieme alla successiva fase di ottemperanza fino all'effettivo soddisfacimento del credito, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite sulla unitarietà tra fase cognitiva ed esecutiva nei giudizi di equa riparazione e la tutela convenzionale ex art. 6 CEDU. La Corte d'appello aveva invece dichiarato inammissibile la domanda verso il Ministero della giustizia per difetto di qualità di parte nella fase cognitiva e infondata la domanda per la fase di ottemperanza. Nel ricorso per cassazione il professionista censurava la qualificazione della propria posizione processuale, l'omesso esame della domanda proposta in proprio e l'erronea esclusione della durata irragionevole del procedimento esecutivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'unico motivo di ricorso e, quindi, inammissibile il ricorso nel suo complesso. Ha ritenuto che la domanda di distrazione delle spese non introduca un autonomo giudizio e che l'avvocato antistatario non assuma la qualità di parte nel giudizio principale, sicché non può pretendere l'equa riparazione per la sua durata. Ha inoltre escluso l'applicabilità dei principi sull'unitarietà tra fase di merito ed esecuzione elaborati per i crediti indennitari Pinto, perché qui si trattava di un credito professionale per spese di lite, e ha osservato che non erano state neppure allegate l'incapienza del cliente o l'impossibilità di agire direttamente nei suoi confronti. Infine ha rilevato che, secondo gli atti riportati, la fase di ottemperanza non aveva comunque superato la durata ragionevole. Le spese sono state poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 93 c.p.c.
domanda di distrazione delle spese
La richiesta di distrazione è solo accessoria e incidentale; non introduce una nuova domanda autonoma né un separato rapporto sostanziale.
artt. 93 – 100 c.p.c.
Richiamati dal ricorrente per sostenere la legittimazione e la qualità di parte; la Corte ne esclude l'applicazione nel senso prospettato dal ricorrente.
art. 112 c.p.c.
Invocato per lamentare omessa pronuncia; la Corte non ravvisa un vizio decisorio idoneo a superare l'inammissibilità delle censure.
art. 86 c.p.c.
Consente all'avvocato la difesa personale in giudizio, ma non trasforma l'istanza di distrazione in una pretesa autonoma idonea a fondare un proprio giudizio Pinto.
art. 1 bis L. n. 89/2001
Richiamato dal ricorrente; la Corte ritiene non ricorrenti i presupposti per l'equa riparazione in relazione alla fase cognitiva invocata dall'avvocato.
art. 3, comma 1, L. n. 89/2001
Richiamato dal ricorrente; non consente, nel caso di specie, di riconoscere l'indennizzo all'avvocato per un processo in cui non era parte nella fase di cognizione.
art. 6, par. 1 CEDU
Il diritto alla ragionevole durata tutela il processo di cui la persona è parte in senso proprio; non si estende a procedimenti altrui ai quali si sia interessati solo indirettamente.
Legge n. 89/2001
La disciplina Pinto è richiamata per ribadire che l'indennizzo spetta rispetto al processo presupposto del richiedente e, nel caso esaminato, non si applica ai termini del credito professionale per spese di lite.
Massime di principio
- L'istanza di distrazione delle spese processuali ha natura meramente incidentale e accessoria: non apre un autonomo giudizio, non crea un distinto rapporto sostanziale e non attribuisce al difensore la qualità di parte del processo principale.
- Il difensore antistatario non può chiedere l'equa riparazione per la durata della fase di cognizione in cui ha solo assistito la parte, poiché l'art. 6, par. 1 CEDU tutela la ragionevole durata del "suo" processo, cioè di quello in cui egli sia parte in senso proprio.
- I principi che unificano fase cognitiva ed esecutiva ai fini della legge Pinto, quando il credito azionato è indennitario e lo Stato resta debitore dell'indennizzo, non si estendono automaticamente ai crediti professionali per spese di lite azionati dal difensore.
- Quando il credito per compensi o spese può essere rivolto anche verso il cliente assistito, la pretesa di equa riparazione per ritardo nella soddisfazione del credito richiede specifiche allegazioni sull'incapienza del cliente o sull'impossibilità concreta di soddisfazione diretta presso di lui.
- Per contestare la durata della fase esecutiva non basta dedurre il mancato pagamento finale: occorre confrontarsi con gli atti e i provvedimenti che hanno scandito la procedura e dimostrare che, nel concreto, la durata complessiva abbia superato il limite di ragionevolezza.
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