Sentenza n. 2838/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), n. 1582 del 2021, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego ministeriale dell’istanza di estensione alle navi di stazza superiore a 2.000 GT del servizio obbligatorio di pilotaggio in modalità VHF nel porto di Salerno, unitamente alla relazione negativa della Capitaneria di Porto e al presupposto coinvolgimento dell’Autorità di Sistema Portuale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e gestore portuale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società appellante, esercente un collegamento marittimo quotidiano tra Messina e Salerno con navi traghetto di stazza superiore a 2.000 GT, ha contestato il diniego ministeriale alla richiesta di utilizzare il pilotaggio obbligatorio in modalità VHF, anziché con presenza fisica del pilota a bordo. Ha dedotto: violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990 per mancata comunicazione dei motivi ostativi; difetto di motivazione e di istruttoria; violazione dell’art. 14, comma 1-bis, della l. n. 84/1994 e della circolare MIT del 12 gennaio 2017 per mancata acquisizione di una preventiva intesa dell’Autorità di Sistema Portuale; violazione della circolare MIT del 19 gennaio 2017, che indicava i parametri tecnici relativi alle caratteristiche della nave, all’esperienza dei comandanti e alle condizioni del porto; irragionevolezza della valutazione negativa, poiché l’Amministrazione avrebbe valorizzato l’assenza di una idonea Torre Piloti senza considerare adeguatamente la manovrabilità delle navi, l’elevata esperienza dei comandanti, la frequenza dei transiti e la possibilità di adottare soluzioni tecnologiche alternative. È stata inoltre dedotta la violazione dei principi di correttezza, buon andamento, concorrenza e libera prestazione dei servizi, nonché degli artt. 106 e 107 TFUE e del regolamento (UE) 2017/352, sostenendo che il diniego avrebbe mantenuto tariffe più onerose per prestazioni sostanzialmente equivalenti e avrebbe prodotto una discriminazione concorrenziale.
La decisione
L’appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata confermata. Il Consiglio di Stato ha ritenuto legittimo il diniego quale esito di una valutazione di discrezionalità tecnica adeguatamente istruita e coerente con le esigenze primarie di sicurezza della navigazione. La verificazione disposta in appello ha accertato che le caratteristiche morfologiche, infrastrutturali, meteomarine e operative del porto di Salerno — tra cui venti e moto ondoso rilevanti, traffico eterogeneo e intenso, presenza di naviglio minore non cooperante e assenza di strutture idonee a garantire al pilota una visibilità diretta, completa e continuativa — rendono non superabili, allo stato, gli ostacoli all’espletamento del pilotaggio esclusivamente via VHF. Le caratteristiche positive delle navi e l’esperienza dei comandanti sono state considerate condizioni necessarie ma non sufficienti, dovendo prevalere la sicurezza portuale e la tutela della vita umana in mare. Il confronto con altri porti è stato ritenuto non pertinente, per la necessaria valutazione delle specificità locali. La censura relativa all’art. 10-bis della l. n. 241/1990 è stata respinta perché la norma non opera in modo formalistico e la sua violazione non determina automaticamente l’illegittimità dell’atto quando il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso e la legittimità sostanziale del provvedimento è comprovata. È stata respinta anche la censura sulla mancata preventiva intesa con l’Autorità di Sistema Portuale: il procedimento aveva coinvolto l’Autorità e, comunque, l’art. 17-bis della l. n. 241/1990 comportava la formazione del silenzio-assenso decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta del parere, trasmessa il 27 marzo 2018, senza comunicazione di dissenso entro la relazione del 25 maggio 2018. È stata esclusa infine la violazione del diritto dell’Unione e dell’art. 106 TFUE, poiché la differenza tariffaria era giustificata dalla diversità delle prestazioni e dalle diverse esigenze di sicurezza connesse al pilotaggio tradizionale e a quello VHF. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità e novità della controversia.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
La mancata comunicazione dei motivi ostativi non determina automaticamente l’illegittimità del provvedimento finale; occorre verificare l’effettivo pregiudizio arrecato al privato e se il contenuto dell’atto avrebbe potuto essere diverso. La violazione formale non incide sull’atto quando ne sia accertata la piena legittimità sostanziale.
art. 17-bis l. 241/1990
nei casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche … Decorsi i termini di cui al comma 1 [30 giorni] senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito
Il silenzio-assenso endoprocedimentale si forma decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta di assenso, concerto o nulla osta, in assenza di una comunicazione contraria.
art. 14, comma 1-bis, l. 84/1994
La censura relativa alla necessità di una preventiva intesa tra Autorità marittima e Autorità di Sistema Portuale è stata respinta, anche in ragione del coinvolgimento dell’Autorità e della formazione del silenzio-assenso ai sensi dell’art. 17-bis della l. n. 241/1990.
art. 92 cod. nav.
Il pilotaggio consiste nell’assistenza prestata da un esperto dei luoghi al comandante della nave nella determinazione della rotta e delle manovre nelle acque portuali.
artt. 127 e seguenti reg. cod. nav.
La disciplina regolamentare contempla il pilotaggio ordinariamente svolto mediante salita del pilota a bordo della nave.
d.M. 2 settembre 1996
Nel porto di Salerno consente il pilotaggio in modalità VHF per le navi fino a 2.000 tonnellate di stazza lorda; l’estensione oltre tale limite richiede una valutazione delle condizioni tecniche e di sicurezza.
circolare MIT 12 gennaio 2017, n. 1138
Individua le modalità istruttorie per l’esame delle istanze volte all’ampliamento del servizio di pilotaggio in modalità VHF.
circolare MIT 19 gennaio 2017, n. 1862
Indica i parametri tecnici da valutare, relativi alle caratteristiche della nave, all’esperienza dei comandanti e alle condizioni di visibilità, meteorologiche, meteomarine e di traffico del porto.
art. 106 TFUE
Non è stato ritenuto violato, poiché la differenza tariffaria tra pilotaggio tradizionale e pilotaggio VHF è giustificata dalla diversità delle prestazioni e dalle esigenze di sicurezza accertate.
regolamento (UE) 2017/352
L’invocazione del regolamento non supera la necessità di verificare, in concreto e con riferimento alle specificità del singolo porto, la compatibilità del pilotaggio VHF con la sicurezza della navigazione.
Massime di principio
- Nel valutare la richiesta di estensione del pilotaggio portuale in modalità VHF, l’amministrazione deve considerare non solo le caratteristiche tecniche delle navi e l’esperienza dei comandanti, ma anche le condizioni morfologiche, infrastrutturali, meteomarine, operative e di traffico dello specifico porto; le prime possono costituire condizioni necessarie ma non sono sufficienti se il contesto portuale non consente un livello di sicurezza equivalente al pilotaggio con presenza fisica a bordo.
- La valutazione amministrativa sulla compatibilità del pilotaggio VHF con la sicurezza della navigazione costituisce esercizio di discrezionalità tecnica ed è legittima quando si fonda su un’istruttoria approfondita, su dati tecnici verificabili e su una motivazione coerente con le caratteristiche concrete del porto; il giudice può recepire le conclusioni di una verificazione particolarmente accurata quando non emergano ragioni per discostarsene.
- Il confronto con l’autorizzazione del pilotaggio VHF in altri porti non impone una soluzione identica, poiché la sicurezza della navigazione richiede una valutazione necessariamente riferita alle specificità morfologiche, infrastrutturali, meteomarine e operative del singolo scalo.
- La violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990 non comporta automaticamente l’annullamento del provvedimento finale: occorre accertare l’effettivo pregiudizio subito dal privato e verificare se, alla luce della legittimità sostanziale dell’azione amministrativa, il contenuto dell’atto avrebbe potuto essere diverso.
- Quando un procedimento richiede l’assenso, il concerto o il nulla osta di un’altra amministrazione e questa non si pronuncia entro il termine previsto dall’art. 17-bis della l. n. 241/1990, l’assenso si intende acquisito, salvo le condizioni e le esclusioni previste dalla stessa disciplina; il termine decorre dalla richiesta validamente trasmessa.
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