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Sentenza

Sentenza del 09/12/2020 n. 3942 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Rimborsi - Formazione del silenzio rifiuto - Domanda di rimborso priva degli estremi di versamento e degli importi chiesti a rimborso - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha promesso una domanda di rimborso priva delle indicazioni essenziali: mancavano gli estremi di versamento, gli importi relativi alle imposte versate e gli importi richiesti a rimborso. Per tale ragione la istanza non è stata ritenuta giuridicamente valida e non era idonea a far sorgere il silenzio-rifiuto impugnabile, in quanto non consentiva all'amministrazione di valutare la fondatezza della richiesta. Il vizio è stato ritenuto insanabile mediante il successivo deposito di documenti nel corso del processo, poiché si tratta di un processo che non avrebbe dovuto essere iniziato.

La decisione

Il giudice ha escluso la formazione del silenzio-rifiuto e ha dichiarato l'inidoneità della domanda di rimborso. Il ricorso avente ad oggetto il presunto silenzio-rifiuto è pertanto inammissibile/improcedibile: la richiesta di rimborso è stata respinta per difetto di validità formale e sostanziale dell'istanza originaria. La Giurisprudenza di legittimità richiamata (Cass. 21400/12; 32263/18; 20719/20) conferma che il difetto non può essere sanato con documentazione successiva in giudizio.

Norme richiamate

  • d.P.R. 602/73, art. 38

    L'art. 38 disciplina i presupposti e le modalità per l'istanza di rimborso; la Corte interpreta che la domanda deve contenere gli elementi essenziali (estremi di versamento, importi, ecc.) perché sia giuridicamente valida e produca eventuale silenzio-rifiuto.

  • Cass. civ., sent. 21400/2012

    Precedente che afferma l'inidoneità della domanda di rimborso priva degli elementi essenziali a far sorgere il silenzio-rifiuto; principio utilizzato come motivo di conferma.

  • Cass. civ., sent. 32263/2018

    Conferma il principio che la carenza degli estremi di versamento e degli importi rende la domanda non valutabile e incapace di generare silenzio-rifiuto.

  • Cass. civ., sent. 20719/2020

    Ribadisce che il difetto formale non è sanabile mediante produzione documentale successiva in sede giudiziale, perché il processo non avrebbe dovuto essere instaurato.

Massime di principio

  • Una richiesta di rimborso tributario deve indicare chiaramente gli estremi di versamento (date, bollettini/versamenti, causali, ecc.) e gli importi delle imposte versate e richieste a rimborso: senza tali dati la domanda è giuridicamente inesistente.
  • Il silenzio-rifiuto si forma solo in relazione a un'istanza amministrativa valida: domande formalmente incomplete non fanno sorgere il termine per il ricorso basato sul silenzio.
  • Il difetto formale della domanda di rimborso non è normalmente sanabile mediante produzione di documenti in sede giudiziale; in tali casi il giudice può dichiarare il ricorso inammissibile o improcedibile.
  • Prima di proporre un giudizio relativo al presunto silenzio-rifiuto, è necessario verificare e integrare l'istanza amministrativa; se mancano dati essenziali, è preferibile riformulare o integrare l'istanza entro i termini previsti dall'ordinamento.
  • Se si teme la perdita del termine prescrizionale, raccogliere e conservare tutta la documentazione probatoria e valutare un nuovo invio dell'istanza completa; in alternativa, considerare rimedi amministrativi o istanze di chiarimento prima dell'impugnazione.
  • Nel dubbio, documentare in modo esaustivo gli estremi di pagamento e gli importi richiesti nel testo della domanda e allegare le relative ricevute/quietanze per evitare che la domanda venga considerata inidonea.

Testo integrale

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