Sentenza del 05/08/2015 n. 16429 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune aveva rettificato, per gli anni d'imposta 2000-2003, l'aliquota ICI applicata a 1.075 immobili dell'ATC, portandola dal 4 per mille, previsto per le abitazioni principali, al 7 per mille, con interessi e sanzioni. L'ATC aveva impugnato gli avvisi sostenendo sia la carenza di motivazione, per mancata preventiva notifica di avvisi di accertamento, sia l'illegittimità dell'aliquota ordinaria, poiché gli immobili erano destinati ad abitazioni principali degli assegnatari. Il Comune ha sostenuto che il proprio regolamento escludeva gli immobili dell'ATC dall'aliquota agevolata e che tale scelta rientrava nella propria discrezionalità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo del ricorso principale del Comune, ritenendo legittima la scelta discrezionale di non applicare l'aliquota ridotta agli immobili dell'ATC concessi in locazione. Gli immobili non erano utilizzati direttamente dall'ente proprietario e gli assegnatari pagavano comunque un canone, sebbene inferiore ai valori di mercato; pertanto non ricorrevano le condizioni previste dal regolamento comunale per l'aliquota agevolata. Il primo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stata cassata e il ricorso originario dell'ATC è stato respinto. Il ricorso incidentale dell'ATC è stato rigettato, ritenendo insussistente il vizio di omessa pronuncia. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre l'ATC è stata condannata a pagare le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 6.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000, n. 212, articolo 7
Obbligo di motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria
La Corte ha ritenuto assorbito il motivo relativo alla motivazione degli avvisi, dopo aver riconosciuto la legittimità sostanziale dell'applicazione dell'aliquota ordinaria.
Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, articoli 6, 7 e 8
L'articolo 7 disciplina le esenzioni ICI; l'articolo 8 le riduzioni d'imposta
Gli immobili degli IACP o delle ATC non beneficiano dell'esenzione collegata all'utilizzo diretto e all'assenza di finalità produttive di reddito, ma possono beneficiare delle riduzioni previste dalla legge quando ne ricorrano i presupposti.
Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 7
Poteri delle commissioni tributarie
La norma consente al giudice tributario di disapplicare regolamenti o atti generali illegittimi rilevanti ai fini della decisione; nel caso concreto, tuttavia, non è stata ravvisata la necessità di disapplicare il regolamento comunale.
Decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, articolo 1, comma 3, convertito dalla legge n. 126 del 2008
Esenzione ICI per gli immobili degli enti di edilizia residenziale pubblica a decorrere dal 1 gennaio 2008
La Corte ha precisato che l'esenzione totale per tali immobili opera per i tributi maturati dal 1 gennaio 2008 e non incide sulle annualità precedenti oggetto della controversia.
Regolamento comunale ICI del Comune di Casale Monferrato, articolo 6
L'aliquota ridotta richiede l'utilizzazione diretta dell'immobile da parte del proprietario persona fisica e l'assenza di reddito derivante dall'immobile
Le condizioni non ricorrono per l'ATC, che non utilizza direttamente gli immobili e li concede in locazione agli assegnatari percependo canoni.
Massime di principio
- Per applicare un'aliquota ICI ridotta prevista per l'abitazione principale non è sufficiente che l'immobile sia abitato da un assegnatario: occorre verificare i requisiti stabiliti dalla legge o dal regolamento comunale, inclusi eventuali requisiti soggettivi del proprietario e di utilizzo diretto.
- Gli enti proprietari di alloggi di edilizia residenziale pubblica non possono automaticamente beneficiare delle agevolazioni riservate alle abitazioni principali quando concedono gli immobili in locazione e percepiscono canoni.
- La scelta comunale dell'aliquota, se compresa nei limiti fissati dalla legge e coerente con il regolamento, rientra normalmente nella discrezionalità dell'ente e non è sindacabile dal giudice per mere valutazioni di opportunità o convenienza.
- L'esenzione o l'agevolazione introdotta per periodi d'imposta successivi non può essere applicata retroattivamente alle annualità precedenti, salvo specifica previsione normativa.
- Non sussiste omessa pronuncia quando il rigetto di una domanda o di un'argomentazione risulta implicitamente dalla motivazione complessiva della sentenza, anche senza una confutazione espressa di ogni singolo argomento.
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