Sentenza n. 3005/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della concessione della cittadinanza italiana adottato ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente cittadinanza)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva impugnato il decreto ministeriale che aveva respinto la sua domanda di cittadinanza italiana, deducendo l'insufficienza dell'istruttoria, il difetto di motivazione, il travisamento dei fatti e l'eccesso di potere. Il diniego era fondato esclusivamente sulla circostanza che il marito, il padre e il fratello del marito, conviventi e appartenenti al medesimo nucleo familiare, erano stati denunciati nel 2017 per il reato di violenza privata di cui all'art. 610 c.p. L'appellante ha sostenuto che l'amministrazione non avesse accertato l'effettiva sussistenza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblici collegabili alla sua naturalizzazione, né una sua partecipazione o adesione a condotte illecite familiari. Ha inoltre evidenziato che il procedimento penale a carico del marito era stato archiviato il 12 maggio 2017, che la Questura aveva attestato la sua regolare presenza, l'assenza di precedenti, segnalazioni o procedimenti penali e l'irrilevanza di motivi ostativi alla sicurezza pubblica, e che il marito e il fratello avevano successivamente ottenuto la cittadinanza italiana. Il TAR aveva respinto il ricorso ritenendo adeguata la motivazione ministeriale e rilevante, ai fini del giudizio prognostico sull'integrazione, la denuncia a carico dei familiari.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e, riformando la sentenza del TAR, ha accolto il ricorso di primo grado e annullato il diniego, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione. Il Collegio ha ribadito che la concessione della cittadinanza ex art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992 è un atto discrezionale di alta amministrazione, rispetto al quale lo straniero non vanta un diritto soggettivo, e che l'amministrazione deve formulare un giudizio prognostico sull'effettiva capacità di stabile integrazione nella comunità nazionale, con riguardo all'ordine e alla sicurezza pubblici. Tale discrezionalità, tuttavia, è sindacabile dal giudice amministrativo per violazione dei parametri normativi ed eccesso di potere. Nel caso concreto, il provvedimento si limitava a richiamare la denuncia del marito e dei suoi familiari, senza considerare l'archiviazione del procedimento, intervenuta quattro anni prima del diniego, né la posizione personale della richiedente, risultata incensurata e priva di segnalazioni o procedimenti penali. L'amministrazione non aveva inoltre considerato l'avvenuta concessione della cittadinanza al marito e al fratello, né aveva valutato complessivamente l'inserimento familiare, lavorativo e reddituale della richiedente. Il difetto di istruttoria e di motivazione imponeva quindi l'annullamento dell'atto, con riesercizio del potere amministrativo. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lettera f), l. 91/1992
concessione della cittadinanza italiana
La concessione della cittadinanza è espressione di ampia discrezionalità amministrativa e di alta amministrazione; l'amministrazione deve verificare, mediante un giudizio prognostico, la capacità di stabile integrazione del richiedente e l'assenza di elementi incompatibili con l'ordine e la sicurezza nazionale.
art. 610 c.p.
La denuncia per tale reato, riferita a familiari del richiedente, può costituire elemento istruttorio, ma non è sufficiente da sola a fondare il diniego se l'amministrazione omette di considerare l'archiviazione e la posizione personale dell'istante.
art. 19, comma 2, lettera c), d.lgs. 286/1998
impossibilità di espellere i parenti entro il secondo grado
Richiamato nella sentenza di primo grado quale possibile beneficio indiretto derivante dall'acquisto della cittadinanza da parte di un familiare; il Consiglio di Stato non lo ha posto a fondamento della propria decisione.
art. 73 c.p.a.
memoria ex articolo 73 c.p.a.
Richiamato per il deposito della memoria dell'appellante; non costituisce norma decisiva della statuizione.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992 costituisce esercizio di un'ampia discrezionalità amministrativa e non dà luogo a un diritto soggettivo dello straniero; il relativo diniego resta tuttavia sindacabile dal giudice amministrativo per violazione di legge ed eccesso di potere.
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza, il giudizio prognostico sulla capacità di stabile integrazione del richiedente deve essere fondato su un'istruttoria completa e su una motivazione effettiva, non potendo il diniego limitarsi al richiamo di una denuncia penale riferita a familiari senza esaminarne l'esito e la concreta rilevanza rispetto alla posizione personale dell'istante.
- La valutazione della sicurezza e dell'integrazione del richiedente deve considerare specificamente la sua condotta personale e le risultanze a suo carico; l'assenza di procedimenti penali, segnalazioni o condanne costituisce un elemento istruttorio che l'amministrazione deve esaminare e motivatamente ponderare.
- Quando il diniego di cittadinanza è fondato su vicende penali riferite a familiari, l'amministrazione deve verificare e considerare l'archiviazione dei procedimenti, gli eventuali successivi mutamenti della situazione familiare e l'inserimento familiare, lavorativo e reddituale del richiedente.
- L'annullamento giudiziale del diniego di cittadinanza per difetto di istruttoria e motivazione non comporta l'obbligo di concedere la cittadinanza, ma impone all'amministrazione il riesercizio del potere mediante una nuova valutazione conforme ai rilievi della sentenza.
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