Cassazione Penale, Ordinanza n. 12053/2025 del 26/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna inflitta in primo grado. Il ricorso era articolato in due motivi: con il primo, relativo al capo a) dell'imputazione, e con il secondo, relativo al capo b), denunciava vizio di motivazione e inosservanza di legge in relazione alla statuizione di responsabilità penale. La Corte di appello aveva ritenuto l'imputato titolare di una ditta individuale, con conseguente obbligo di conservazione delle scritture contabili e di veritiera redazione delle dichiarazioni fiscali, valorizzando l'uso di conti bancari personali per operazioni promiscue, la consegna di fatture e D.D.T. relativi all'anno d'imposta 2014 e la sottoscrizione materiale delle dichiarazioni fiscali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché i motivi erano manifestamente infondati. Ha ritenuto immune da vizi la motivazione della Corte territoriale sulla qualifica dell'imputato come titolare della ditta, sul conseguente obbligo di tenuta e conservazione delle scritture contabili e sulla riferibilità a lui delle dichiarazioni fiscali. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e in mancanza di elementi per escludere la colpa nella causa di inammissibilità, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.
In caso di inammissibilità del ricorso, quando non vi siano elementi per ritenere che la parte abbia proposto l'impugnazione senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
È richiamata come parametro per la condanna pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso, nei limiti dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure si risolvono in doglianze manifestamente infondate contro una motivazione di merito logicamente e giuridicamente coerente.
- La prova del ruolo dell'imputato quale titolare dell'attività può essere desunta da plurimi elementi sintomatici, come l'uso di conti personali per operazioni promiscue, la gestione della documentazione fiscale e la sottoscrizione delle dichiarazioni.
- Quando la sentenza di merito accerta in modo non illogico la riferibilità all'imputato degli obblighi contabili e dichiarativi, la deduzione di vizio di motivazione in cassazione non può limitarsi a una diversa lettura del materiale probatorio.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende, salvo che emerga l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 26 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 11972/2025 del 26/03/2025
- ordinanza_penale · 26 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12028/2025 del 26/03/2025
- ordinanza_penale · 26 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12036/2025 del 26/03/2025
- ordinanza_penale · 26 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12039/2025 del 26/03/2025
- ordinanza_penale · 26 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12040/2025 del 26/03/2025
- ordinanza_penale · 26 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12041/2025 del 26/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →