Cassazione Penale, Sentenza n. 6737/2023 del 17/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di convalida dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, lamentando la violazione del diritto di difesa perché la convalida sarebbe intervenuta prima del decorso del termine di 48 ore decorrente dalla notifica del provvedimento del Questore, impedendo così il deposito di ulteriori memorie e documenti a sostegno della propria difesa.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato. Pur rilevando che la notifica del provvedimento era stata eseguita il 2 agosto 2022 alle ore 15 e la convalida del GIP era stata adottata il 4 agosto 2022 alle ore 12 (tempo inferiore a 48 ore), la Corte ha osservato che l'interessato aveva comunque presentato deduzioni difensive prima della convalida e che il GIP aveva affrontato e confutato quelle argomentazioni nella motivazione. Non essendo stato allegato alcun concreto pregiudizio derivante dalla mancata attesa della scadenza delle 48 ore, la mera inosservanza del termine non ha inciso sulla legittimità dell'ordinanza; perciò il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6
Disciplina l'obbligo di presentazione all'autorità di pubblica sicurezza; la convalida del provvedimento impone il rispetto delle garanzie difensive connesse al termine di 48 ore dalla notifica
Cass. Sez. 3, n. 8678 del 04/02/2016 (La Marca)
Orientamento secondo cui deve essere annullata senza rinvio la convalida intervenuta prima del decorso del termine di 48 ore, con decadenza della misura, quando l'inosservanza impedisce l'effettivo esercizio del diritto di difesa
Cass. Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020 (Pedretti)
Conferma che la convalida non può intervenire prima del decorso delle 48 ore dalla notifica poiché la mancata osservanza costituisce causa di nullità generale se impedisce l'esercizio del diritto di difesa
Cass. Sez. 3, n. 13639 del 15/11/2019 (Romagnoli)
Se il destinatario esercita comunque le facoltà difensive depositando memoria prima della scadenza, il giudice non è obbligato ad attendere il decorso delle 48 ore purché la convalida segua il deposito della memoria e dia conto e confuti le argomentazioni difensive
Cass. Sez. 3, n. 15973 del 04/03/2020 (Belviso)
La mera inosservanza del termine di 48 ore, se le facoltà difensive sono state comunque esercitate e non è provato alcun concreto pregiudizio, non è idonea a inficiare la legittimità dell'ordinanza di convalida
Massime di principio
- Il termine di 48 ore dalla notifica è rilevante per garantire il diritto di difesa: la convalida dovrebbe normalmente intervenire dopo il suo decorso, ma l'inosservanza non comporta automaticamente nullità se il destinatario ha comunque esercitato le proprie facoltà difensive e il giudice ha dato conto e confutato le deduzioni presentate
- Se si riceve un provvedimento impositivo (es. obbligo di presentazione), è fondamentale depositare immediatamente memorie e documentazione difensiva: la produzione tempestiva può rendere ininfluente un'eventuale convalida intervenuta prima delle 48 ore
- Per impugnare con successo la convalida intervenuta prima del termine, il ricorrente deve allegare e dimostrare un concreto pregiudizio derivante dall'anticipata convalida (non basta la sola censura procedurale)
- Il calcolo delle 48 ore decorre dalla notifica al destinatario; è utile conservare e documentare l'orario di ricezione per eventuali contestazioni
- Il giudice può procedere alla convalida prima delle 48 ore solo se sono già pervenute e valutate le deduzioni difensive: in tal caso la conformità dell'atto si valuta sulla base dell'effettiva possibilità di difesa, non solo sulla mera osservanza temporale
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