Sentenza del 16/10/2015 n. 20957 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della C.T.R. dell'Abruzzo sostenendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 38-ter del D.P.R. n. 633/1972, nella versione vigente per l'anno 2005. Secondo l'Amministrazione, il rimborso dell'IVA poteva essere riconosciuto soltanto ai soggetti contemporaneamente domiciliati e residenti in uno Stato comunitario; pertanto, la società, pur avendo una sede effettiva in Belgio, non avrebbe avuto diritto al rimborso perché residente negli Stati Uniti. La società ha contestato anche profili processuali relativi alla procedibilità e alla validità della notifica del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto le eccezioni processuali della società, ritenendo regolare il ricorso dell'Agenzia e valida la notifica effettuata dal Procuratore dello Stato. Nel merito, ha però rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Interpretando l'art. 38-ter del D.P.R. n. 633/1972 alla luce delle direttive IVA e della giurisprudenza della Corte di giustizia UE, la Corte ha stabilito che i criteri di collegamento territoriale, quali sede, stabile organizzazione, domicilio o residenza, devono essere intesi in senso alternativo e non cumulativo. L'espressione "domiciliati e residenti" contenuta nella disposizione previgente è stata quindi considerata un'endiadi, idonea a ricomprendere la presenza effettiva della società in Belgio. È stato riconosciuto il diritto al rimborso dell'IVA, in assenza di operazioni imponibili attive in Italia. La richiesta condizionata di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia è rimasta assorbita. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38-ter, testo vigente ratione temporis
I soggetti domiciliati e residenti negli Stati membri della Comunità economica europea [...] possono ottenere [...] il rimborso dell'imposta [...]
La Corte ha interpretato la congiunzione "e" in senso non cumulativo, qualificando l'espressione "domiciliati e residenti" come un'endiadi. È quindi sufficiente uno dei criteri di collegamento rilevanti, purché esista una presenza economica effettiva in uno Stato membro e non siano state effettuate operazioni imponibili in Italia.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 7, comma 3, testo vigente ratione temporis
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche [...] si considera domicilio il luogo in cui si trova la sede legale e residenza quello in cui si trova la sede effettiva.
La disposizione conferma la distinzione tra sede legale e sede effettiva e contribuisce a dimostrare che i criteri territoriali possono operare alternativamente.
Direttiva 77/388/CEE, artt. 2, 4 e 9
Si considera luogo di una prestazione di servizi il luogo in cui il prestatore ha fissato la sede della sua attività economica o ha costituito un centro di attività stabile [...] o, in mancanza, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale.
La normativa unionale utilizza criteri territoriali alternativi per individuare il collegamento del soggetto passivo con uno Stato ai fini IVA.
Direttiva 2006/112/CE, artt. 170 e 171
Il soggetto passivo che [...] non è stabilito nello Stato membro in cui effettua acquisti [...] ha il diritto al rimborso di tale imposta.
Il diritto al rimborso dell'IVA versata a monte è riconosciuto ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato del rimborso, secondo le modalità previste dalla normativa unionale.
Direttiva 79/1072/CEE, art. 1, cosiddetta Ottava direttiva IVA
Si considera soggetto passivo non residente [...] il soggetto passivo che [...] non ha fissato in tale paese né la sede della propria attività economica né costituito un centro di attività stabile [...] né [...] il suo domicilio o la sua residenza abituale.
La Corte ha valorizzato il carattere alternativo dei criteri di sede, centro di attività stabile, domicilio e residenza. L'assenza di operazioni imponibili nello Stato del rimborso è l'elemento decisivo per l'accesso al rimborso.
L. n. 103/1979, artt. 8, 9 e 19; R.D. n. 1611/1933, art. 1
Gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni [...] e non hanno bisogno di mandato.
La Corte ha ritenuto legittima la notifica del ricorso per cassazione effettuata dal Procuratore dello Stato, precisando che la sottoscrizione dei motivi deve risultare dall'Avvocato dello Stato, come avvenuto nel caso concreto.
Art. 267 TFUE
La richiesta condizionata di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE è stata assorbita dal rigetto del ricorso, non essendo necessario un ulteriore chiarimento interpretativo.
Massime di principio
- Nel rimborso IVA ai soggetti non residenti, i criteri di collegamento territoriale come sede, stabile organizzazione, domicilio e residenza devono normalmente essere valutati in senso alternativo, non necessariamente cumulativo, soprattutto quando la normativa interna deriva da direttive UE.
- In presenza di una società estera con una sede effettiva o stabile organizzazione in uno Stato membro, tale presenza può essere sufficiente a fondare il diritto al rimborso dell'IVA, anche se la società è formalmente residente in uno Stato extra UE.
- L'elemento decisivo per escludere il rimborso non è la mera capacità della sede o della stabile organizzazione di effettuare operazioni, ma l'effettiva realizzazione di operazioni imponibili nello Stato in cui viene chiesto il rimborso.
- L'interpretazione delle norme IVA nazionali deve essere conforme alla finalità unionale di neutralità dell'imposta: l'IVA assolta a monte deve poter essere recuperata mediante detrazione o rimborso, salvo l'esistenza di operazioni attive nello Stato del rimborso o altri specifici impedimenti normativi.
- Quando il testo nazionale presenta formulazioni ambigue o incoerenti, l'evoluzione legislativa successiva e le direttive UE possono essere utilizzate per individuare il significato conforme al diritto dell'Unione, senza imporre automaticamente il cumulo di domicilio e residenza.
- Per casi analoghi occorre comunque verificare il periodo d'imposta, la versione ratione temporis della disciplina, l'esistenza di una presenza economica effettiva, l'assenza di operazioni imponibili nello Stato del rimborso, la detraibilità dell'IVA e l'eventuale condizione di reciprocità per soggetti stabiliti fuori dall'UE.
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