Cassazione Penale, Ordinanza n. 01609/2025 del 14/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando un vizio originario di sottoscrizione/assistenza tecnica del ricorso per cassazione, poiché presentato personalmente dall'imputata e comunque non assistito da un difensore iscritto all'albo speciale alla data dell'impugnazione. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La persona imputata ha impugnato per cassazione la sentenza del Tribunale di Napoli Nord del 3 ottobre 2019, ma il ricorso è stato proposto personalmente e non tramite un difensore munito di iscrizione nell'albo speciale dei cassazionisti. La Corte ha rilevato che, ai sensi dell'art. 613, comma 1, primo periodo, c.p.p., l'atto di ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale. Ha inoltre constatato che, alla data di proposizione dell'impugnazione, il difensore indicato non risultava ancora iscritto all'albo dei cassazionisti, essendolo solo dal 24 marzo 2023. Per tale ragione il ricorso è stato ritenuto inammissibile de plano.
Norme richiamate
art. 613, comma 1, c.p.p.
"l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione"
il ricorso per cassazione è inammissibile se non è sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale dei cassazionisti; la proposizione personale dell'atto non sana il difetto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione l'impugnazione deve essere sottoscritta, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- La mancanza, al momento della proposizione del ricorso, della necessaria abilitazione cassazionistica del difensore integra un vizio originario e non sanabile dell'atto di impugnazione.
- Il ricorso proposto personalmente dall'imputato è inammissibile se non risulta rispettato il requisito tecnico di patrocinio stabilito dall'art. 613 c.p.p.
Come è indicizzato
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