Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 01609/2025 del 14/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando un vizio originario di sottoscrizione/assistenza tecnica del ricorso per cassazione, poiché presentato personalmente dall'imputata e comunque non assistito da un difensore iscritto all'albo speciale alla data dell'impugnazione. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La persona imputata ha impugnato per cassazione la sentenza del Tribunale di Napoli Nord del 3 ottobre 2019, ma il ricorso è stato proposto personalmente e non tramite un difensore munito di iscrizione nell'albo speciale dei cassazionisti. La Corte ha rilevato che, ai sensi dell'art. 613, comma 1, primo periodo, c.p.p., l'atto di ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale. Ha inoltre constatato che, alla data di proposizione dell'impugnazione, il difensore indicato non risultava ancora iscritto all'albo dei cassazionisti, essendolo solo dal 24 marzo 2023. Per tale ragione il ricorso è stato ritenuto inammissibile de plano.

Norme richiamate

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione"

    il ricorso per cassazione è inammissibile se non è sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale dei cassazionisti; la proposizione personale dell'atto non sana il difetto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione l'impugnazione deve essere sottoscritta, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • La mancanza, al momento della proposizione del ricorso, della necessaria abilitazione cassazionistica del difensore integra un vizio originario e non sanabile dell'atto di impugnazione.
  • Il ricorso proposto personalmente dall'imputato è inammissibile se non risulta rispettato il requisito tecnico di patrocinio stabilito dall'art. 613 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.