Sentenza n. 1491/2026 - Milano, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 5443/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 04.12.2024, e notificata il 10.12.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 5443/2024, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 5443/2024, notificata al Ministero il 10 dicembre 2024. La sentenza civile aveva condannato il Ministero ad assegnarle la carta elettronica del docente, del valore nominale di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi 2.000 euro. La ricorrente ha dedotto l’inottemperanza dell’amministrazione e ha chiesto anche la nomina preventiva di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con una comparsa di mero stile, senza contestare l’inadempimento né fornire indicazioni sull’esecuzione. Il ricorso è stato ritenuto tempestivo, essendo stata prodotta copia asseverata del titolo, l’attestazione del passaggio in giudicato e la prova della notificazione, nel rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l’inadempimento ministeriale risultava incontestato e che erano incontestati anche l’an e il quantum del credito. Ha ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito di dare esecuzione al giudicato entro 120 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, rilasciando alla ricorrente la carta elettronica del docente e accreditandovi 2.000 euro. Per l’ulteriore caso di inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, stabilendo un termine di 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza da parte della ricorrente. L’incarico commissariale, in quanto connesso ai doveri d’istituto, non comporta compenso. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente di agire in giudizio per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inottemperanza, un commissario ad acta.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha verificato il rispetto ai fini della tempestività del ricorso.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuta nel caso concreto per quattro anni scolastici, nella misura di 500 euro per ciascun anno.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente, ai fini dell’accoglimento, la produzione del titolo esecutivo passato in giudicato, della relativa attestazione e della prova della notificazione, unitamente alla dimostrazione dell’inadempimento dell’amministrazione.
- Quando l’amministrazione non contesta l’inadempimento né fornisce elementi sull’esecuzione del titolo, e risultano incontestati l’an e il quantum della pretesa, il giudice dell’ottemperanza può ordinare direttamente l’adempimento specifico entro un termine prefissato.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di ulteriore inottemperanza, fissandone compiti, termine e facoltà di delega.
- L’incarico di commissario ad acta non comporta la liquidazione di un compenso quando l’attività commissariale costituisce adempimento connesso ai doveri istituzionali dell’ufficio cui appartiene il commissario.
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