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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 712/2022 del 12/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto che confermava la confisca dell'immobile intestato alla moglie, deducendo violazione dell'art. 4 d.lgs. n. 159/2011: il ricorrente sostenne che la pericolosità era stata dedotta soltanto dalla condanna per reato previsto dall'art. 51, comma 3 c.p.p. (art. 74 d.P.R. 309/1990), che consistette in sette reati commessi nell'arco di tre anni, e che l'immobile era stato acquistato sette anni dopo tali fatti; inoltre si eccepiva che il mero accertamento fiscale non poteva escludere l'acquisto con mezzi leciti.

La decisione

Il giudice di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato i limiti del sindacato in materia di misure di prevenzione reali (cassazione ammessa solo per violazione di legge) e confermato che la Corte territoriale aveva correttamente motivato la sussistenza tanto della pericolosità 'qualificata' (condanna per art. 74 d.P.R. 309/1990) quanto di profili di pericolosità 'generica' derivanti da plurime condanne per traffico (art. 73 d.P.R. 309/1990) e da una continuità nel traffico di stupefacenti dal 1999 al 2015, con partite di sostanze fino al chilogrammo e ricavi incompatibili con i redditi dichiarati. La Corte ha ritenuto giustificato il vincolo sull'immobile acquistato nel 2009 (anticipo in contanti di euro 41.000 e mutuo con rata di euro 500/mese). Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 4, legge 27 dicembre 1956, n. 1423

    Stabilisce i limiti del ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione; il sindacato di legittimità è ammesso solo per violazione di legge.

  • art. 3-ter, comma 2, legge 31 maggio 1965, n. 575

    Richiamata in relazione ai limiti del ricorso in materia di misure di prevenzione; conferma la restrizione del controllo in cassazione.

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (art. 10-ter e art. 27)

    Norme che regolano le misure di prevenzione personali e reali; richiamate per indicare la disciplina vigente e i limiti del controllo in cassazione.

  • art. 51, comma 3, cod. proc. pen.

    Indica i reati che legittimano la qualificazione della pericolosità 'qualificata' nel procedimento di prevenzione; la Corte ha ritenuto applicabile la qualificazione anche sulla base della condanna per art. 74 d.P.R. 309/1990.

  • art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Reato previsto per determinate fattispecie di traffico di stupefacenti; la condanna per tale articolo è stata considerata elemento di pericolosità qualificata.

  • art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Prevede il delitto di traffico di stupefacenti; plurime condanne ai sensi di questo articolo hanno giustificato la valutazione di pericolosità generica e la rilevanza dei proventi illeciti.

  • art. 606, lett. e), cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di cassazione per vizio di motivazione; la Corte ha precisato che il vizio di illogicità manifesta è in generale escluso nel procedimento di prevenzione, salvo motivazione inesistente o meramente apparente.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro misure di prevenzione reali è limitato al vizio di legge: non è possibile un ampio riesame di fatto salvo che non si dimostri motivazione inesistente o meramente apparente.
  • La pericolosità 'qualificata' può essere desunta dalla commissione di reati indicati dalla norma di procedura; ma la Corte può integrare la valutazione con profili di pericolosità 'generica' derivanti da plurime condanne e dalla continuità dell'attività delinquenziale.
  • L'acquisto di beni a nome di terzi (es. coniuge) non esclude la confisca se ricostruzioni probatorie dimostrano la disponibilità di proventi incompatibili con i redditi leciti dichiarati.
  • Il mero accertamento fiscale non basta, di per sé, a dimostrare la lecita provenienza dei mezzi: in presenza di redditi dichiarati inconsistenti e di attività delittuosa continuativa, si può presumere la provenienza illecita.
  • Per contrastare efficacemente una misura di prevenzione reali occorre proporre elementi probatori solidi e confrontarsi esplicitamente con le circostanze decisive indicate dal giudice che possono ribaltare l'esito; la mancanza di tali elementi rende il ricorso debole e spesso inammissibile.
  • Nel procedimento di prevenzione, le valutazioni sulla congruità tra capacità reddituale e spese/patrimonio sono decisive: acquisti in contanti consistenti e mutui sostenuti con rate incompatibili con i redditi denunciati rafforzano la presunzione di impiego di proventi illeciti.

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