Sentenza del 07/11/2018 n. 28345 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR del Lazio sostenendo che il giudice tributario avesse pronunciato ultra petita. Secondo l'Agenzia, la contribuente aveva contestato soltanto la tardiva trasmissione del ruolo al concessionario, mentre la CTR aveva rilevato d'ufficio una diversa decadenza dell'Amministrazione, relativa alla tardiva notifica della cartella di pagamento. La controversia riguardava una cartella di Euro 46.274,02, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, per i redditi dell'anno 1996.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato l'annullamento della pretesa fiscale. Ha ritenuto che la contribuente avesse validamente eccepito la decadenza dell'Amministrazione, anche mediante memoria depositata dopo l'entrata in vigore della disciplina transitoria introdotta dal D.L. n. 106 del 2005 e dalla L. n. 156 del 2005. Tale disciplina, applicabile anche ai giudizi pendenti, imponeva un termine di decadenza per la notifica delle cartelle relative alla liquidazione automatizzata delle dichiarazioni. La cartella, notificata il 23 giugno 2005 per una dichiarazione relativa al 1996, era stata notificata oltre il termine applicabile. La Corte ha escluso la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, correggendo eventualmente la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 384, comma 4, c.p.c. Le spese sono state compensate in ragione della complessità della vicenda.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
controllo automatizzato delle dichiarazioni
La cartella era stata emessa a seguito della liquidazione automatizzata della dichiarazione dei redditi.
D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5-bis, convertito nella L. n. 156 del 2005
termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento
La norma ha introdotto termini decadenziali per la notifica delle cartelle relative alle somme dovute a seguito della liquidazione delle dichiarazioni, prevedendo una disciplina transitoria applicabile anche alle situazioni pregresse e ai giudizi già pendenti.
D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 36, comma 2, come modificato
per le somme dovute a seguito dell'attività di liquidazione delle dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, la cartella deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione
La disposizione stabilisce il termine decadenziale applicabile alle cartelle derivanti dalla liquidazione automatizzata delle dichiarazioni anteriori al 2002.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25
La disciplina dei termini di notifica delle cartelle è stata modificata anche in seguito alla declaratoria di illegittimità costituzionale della precedente normativa, che non prevedeva un termine di decadenza sufficientemente determinato.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 2
La norma disciplina l'integrazione dei motivi di ricorso mediante memorie e, in via ordinaria, limita tale possibilità alla contestazione di documenti depositati o acquisiti successivamente. La Corte ha però ritenuto che tale limite non impedisse di dedurre l'applicazione dello ius superveniens costituito dalla nuova disciplina transitoria sui termini di notifica.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 1
Richiamato nel motivo dell'Agenzia in relazione ai termini e alle modalità di impugnazione degli atti tributari.
Art. 112 c.p.c.
La Corte ha escluso che la CTR avesse pronunciato ultra petita, ritenendo che la decisione fosse fondata sulla corretta applicazione della disciplina sopravvenuta e sulla decadenza tempestivamente eccepita dalla contribuente.
Art. 384, comma 4, c.p.c.
La Corte ha confermato il dispositivo della sentenza impugnata, correggendone, ove necessario, la motivazione.
Costituzione, principi di certezza dei rapporti giuridici
La disciplina dei termini decadenziali mira a evitare che il contribuente resti esposto indefinitamente all'azione esecutiva dell'Amministrazione finanziaria.
Massime di principio
- Quando la legge introduce un termine decadenziale per la notifica della cartella, il rispetto del termine deve essere verificato con riferimento alla data in cui l'atto è stato portato a conoscenza del contribuente, non alla data di iscrizione a ruolo o ad altri passaggi interni dell'Amministrazione.
- Le discipline transitorie introdotte per adeguare i termini di riscossione possono applicarsi anche a rapporti tributari anteriori e a giudizi già pendenti, se la norma e la giurisprudenza ne riconoscono l'efficacia retrospettiva o transitoria.
- La decadenza dell'Amministrazione dal potere di notificare la cartella è normalmente un'eccezione in senso proprio: deve essere dedotta dal contribuente e, in linea generale, non può essere rilevata d'ufficio né introdotta tardivamente.
- Tuttavia, quando interviene una nuova disciplina transitoria applicabile al giudizio in corso, la relativa eccezione può essere sollevata anche dopo l'introduzione del ricorso, senza essere necessariamente considerata un motivo aggiunto tardivo, perché si fonda sullo ius superveniens.
- La contestazione della tardività di un atto della procedura di riscossione può, in alcuni casi, consentire al giudice di qualificare giuridicamente in modo diverso la censura, purché siano già presenti in giudizio i fatti rilevanti e non venga introdotta una domanda completamente nuova.
- In casi analoghi è quindi essenziale individuare l'anno d'imposta, la data di presentazione della dichiarazione, la disciplina temporale applicabile e la data effettiva di notifica della cartella, verificando se il termine previsto sia decadenziale.
- La mera presenza di errori materiali nel ricorso, come il richiamo al testo di una sentenza relativa a un'altra annualità, non determina automaticamente l'inammissibilità se l'atto consente comunque di identificare con chiarezza la decisione impugnata e le ragioni della censura.
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