Cassazione Penale, Sentenza n. 8931/2024 del 29/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso verteva contro l'ordinanza del 16/06/2023 del Tribunale di Vibo Valentia che aveva dichiarato la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio emesso nei confronti di Sicari per il reato previsto dall'art. 624-bis c.p., restituendo gli atti al Pubblico Ministero ritenendo che l'azione penale dovesse essere esercitata mediante richiesta di rinvio a giudizio davanti al Giudice per l'udienza preliminare. Il PM ha impugnato sostenendo che tale ordinanza fosse abnorme perché, secondo la giurisprudenza di legittimità, anche dopo le modifiche normative (tra cui la legge n.36/2019), per il delitto di cui all'art. 624-bis si procede con citazione diretta ai sensi dell'art. 550 c.p.p., e che la restituzione degli atti creava una paralisi procedurale ingiustificata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero ritenendolo fondato. Ha qualificato l'ordinanza impugnata come provvedimento abnorme, in quanto il Tribunale aveva indebitamente riportato il procedimento a una fase precedente non consentita dalla legge quando l'azione penale era stata correttamente esercitata con citazione diretta (decreto del 25/05/2022). La Corte ha richiamato il principio secondo cui, ai fini dell'applicazione dell'art. 550 c.p.p., la pena edittale di riferimento è quella vigente al momento dell'esercizio dell'azione penale (tempus regit actum) e la giurisprudenza consolidata che permette la citazione diretta per l'art. 624-bis anche dopo modifiche normative. Per questi motivi ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Vibo Valentia per il prosieguo del procedimento.
Norme richiamate
art. 624-bis cod. pen.
La Corte ha ritenuto che il delitto di furto in abitazione disciplinato da questo articolo possa essere perseguito con citazione diretta a giudizio, conformemente alla giurisprudenza di legittimità, anche dopo le modifiche normative intervenute
art. 550 cod. proc. pen.
L'art. 550 c.p.p. è stato interpretato nel senso che la possibilità di esercitare l'azione penale con citazione diretta si valuta con riferimento alla pena edittale vigente al momento dell'esercizio dell'azione penale (tempus regit actum); la selezione dei reati inseriti nel comma secondo origina da valutazioni organizzative e consente la citazione diretta per talune fattispecie, ivi compreso, per giurisprudenza consolidata, l'art. 624-bis
art. 625 cod. pen.
Richiamato come riferimento storico e comparativo perché il furto aggravato ex art. 625 era già inserito nella disciplina di cui all'art. 550 c.p.p.; la Corte ha considerato la perdita di identità delle pene tra art. 625 e 624-bis nel tempo e ha chiarito che variazioni limitate della pena non mutano la scelta procedurale operata dal legislatore e dalla giurisprudenza
legge 26 aprile 2019, n. 36
Ha innalzato la pena edittale per l'art. 624-bis; la Corte ha ritenuto necessario considerare tale modifica ai fini della valutazione dell'applicabilità dell'art. 550 c.p.p. al momento dell'esercizio dell'azione penale
legge 23 giugno 2017, n. 103
Modifica precedente delle soglie edittali richiamata nel quadro interpretativo: la giurisprudenza di legittimità ha comunque mantenuto la possibilità di procedere con citazione diretta per l'art. 624-bis
legge n.128 del 2001
Norma che aveva introdotto l'art. 624-bis; richiamata per spiegare l'originaria assenza di coordinamento con il codice di rito e la necessità di interpretazioni giurisprudenziali
Massime di principio
- Per il reato di furto in abitazione (art. 624-bis c.p.) l'azione penale può legittimamente essere esercitata mediante citazione diretta a giudizio ai sensi dell'art. 550 c.p.p., secondo la giurisprudenza consolidata anche dopo modifiche normative
- La norma di riferimento per stabilire se procedere con citazione diretta è valutata in base alla pena edittale vigente al momento dell'esercizio dell'azione penale (principio tempus regit actum)
- Un provvedimento del giudice che, pur essendo formalmente motivato, riporta il procedimento a una fase antecedente (es. trasmissione degli atti al PM per richiesta di rinvio a giudizio) è qualificabile come atto abnorme se paralizza il procedimento e si pone al di fuori dei casi consentiti dalla legge; tale atto può essere annullato dalla Cassazione senza rinvio
- In casi simili il magistrato di merito deve verificare la correttezza della forma di esercizio dell'azione penale e l'epoca dell'esercizio (per la determinazione della pena di riferimento) prima di disporre la restituzione degli atti o il rinvio a giudizio in altra forma
- La giurisprudenza ritiene che piccole variazioni delle soglie edittali non siano di per sé sufficienti a mutare la scelta procedurale operativa (citazione diretta vs udienza preliminare) se ciò comporterebbe disfunzioni organizzative o regressioni procedurali ingiustificate
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