Ordinanza n. 2417/2026 - Roma, Sezione 4T
per l’annullamento previa adozione di ogni idonea misura cautelare, - della graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non 1 dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia di cui 2.600 Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria Profilo Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria - Codice 02 Graduatoria finale di merito pubblicata in data 18/02/2026, nella parte in cui ha erratamente, illegittimamente ed illogicamente classificato il ricorrente alla posizione 10.717 e non nella superiore n. 3.957, e/o nella corretta posizione superiore a quella attribuitogli a causa della asseritamente illegittima, illogica ed errata valutazione di 2 quesiti contenuti nella prova scritta; - dell’esito della prova di concorso del ricorrente valutata in modo illegittimo, illogico ed errato con il punteggio totale di 23,5; - delle domande n. 2 e n. 226 della prova scritta sottoposta al ricorrente il giorno 24/10/2025 alle ore 8:00 del mattino; - di ogni verbale della Commissione di Valutazione; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, prodromico e consequenziale, ancorché non conosciuto; e per l’accertamento del diritto del ricorrente di ottenere la giusta, corretta e legittima valutazione della prova scritta; nonché per la condanna della P.A. a modificare il punteggio attribuito alla prova scritta svolta dal ricorrente da 23,5 a 25,5; e per l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. della P.A. al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l’inserimento all’interno della graduatoria del corretto punteggio relativo alla prova scritta di 25,5; nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno da lesione del legittimo affidamento subito e subendo dal ricorrente, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale di merito del concorso e valutazione della prova scritta, nella parte in cui il candidato è stato collocato alla posizione 10.717 con punteggio 23,5/30 anziché con il punteggio e la posizione conseguenti alla corretta valutazione dei quesiti contestati
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, risultato idoneo alla prova scritta del concorso per 2.600 posti nell’Area Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, ha contestato la valutazione delle risposte ai quesiti nn. 2 e 26 della prova sostenuta il 24 ottobre 2025. Ha dedotto l’erroneità, l’illegittimità e l’illogicità della valutazione, chiedendo l’annullamento degli atti impugnati, l’accertamento del diritto alla corretta attribuzione del punteggio, la modifica del punteggio da 23,5 a 25,5, il risarcimento in forma specifica mediante rettifica della graduatoria e, in subordine, il risarcimento del danno da lesione del legittimo affidamento. In sede cautelare ha inoltre chiesto la decurtazione del punteggio attribuito ai controinteressati per la risposta al quesito corrispondente al quesito n. 2. Il TAR ha preliminarmente ritenuto tempestivo il ricorso, poiché la lesività dell’operato amministrativo è divenuta conoscibile, per il candidato idoneo, con la pubblicazione della graduatoria definitiva, dalla quale è emersa l’insufficienza del punteggio ai fini del conseguimento del bene della vita perseguito.
La decisione
La domanda cautelare è stata parzialmente accolta. Quanto al quesito n. 2, il TAR ha rilevato che la stessa Sezione, con sentenza semplificata n. 398 del 12 gennaio 2026, aveva già ritenuto corretta la risposta fornita dal candidato. Ha quindi ordinato all’Amministrazione, in via interinale, di attribuire un punto aggiuntivo, risultante dal riconoscimento di 0,75 punti per la risposta corretta e dall’eliminazione della penalità di 0,25 punti, nonché di rettificare la posizione del candidato in graduatoria. Quanto al quesito n. 26, il TAR ha escluso il fumus boni iuris, richiamando precedenti della stessa Sezione secondo cui l’unica risposta corretta è quella individuata dall’Amministrazione e non quella indicata dal ricorrente; ha inoltre rilevato che il Consiglio di Stato non aveva ancora annullato tali statuizioni. È stata respinta anche la richiesta di decurtare il punteggio dei controinteressati, poiché essa concerne un’attività meramente eventuale riconducibile all’esercizio dell’autotutela decisoria dell’Amministrazione. La causa è stata rinviata per la trattazione di merito all’udienza pubblica del 17 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha ritenuto sussistente, limitatamente al quesito n. 2, la parvenza di fondatezza necessaria per adottare una misura interinale.
art. 30 c.p.a.
È stato invocato dal ricorrente per ottenere il risarcimento del danno in forma specifica e, subordinatamente, il risarcimento del danno da lesione del legittimo affidamento; l’ordinanza cautelare non definisce tali domande nel merito.
Massime di principio
- La lesività della valutazione concorsuale, per il candidato che abbia superato la prova scritta ma non consegua, in base al punteggio attribuito, il bene della vita perseguito, può manifestarsi con la pubblicazione della graduatoria definitiva; il ricorso proposto entro il termine decorrente da tale pubblicazione è tempestivo.
- In sede cautelare, l’Amministrazione deve attribuire provvisoriamente il punteggio corrispondente a una risposta concorsuale quando la correttezza della risposta del candidato sia già stata riconosciuta dalla Sezione in una precedente pronuncia relativa al medesimo quesito.
- La tutela cautelare non può essere accordata quando, alla luce dei precedenti della stessa Sezione, non risulti assistita da parvenza di fondatezza la contestazione della risposta ritenuta corretta dall’Amministrazione, soprattutto se tali statuizioni non siano state annullate in appello.
- La richiesta di decurtare il punteggio attribuito ad altri candidati non può essere accolta cautelarmente quando presupponga un’attività meramente eventuale di autotutela decisoria dell’Amministrazione, non direttamente imposta dalla decisione giudiziale.
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