Sentenza n. 3597/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento del provvedimento di rigetto del 02.07.2025 rispetto alla domanda di rinuncia inoltrata a mezzo Posta elettronica certificata nella parte in cui afferma che “L'istanza di riconoscimento del titolo conseguito all’estero sul sostegno, presentata dalla Sig. ra Scolozzi Carla, è stata chiusa con provvedimento di rigetto in data antecedente al 1° giugno 2024. Pertanto, ai sensi del D.L. 31 maggio 2024 n. 71 come modificato dalla Legge di conversione del 29 luglio 2024 n. 106, non è possibile presentare rinuncia all’istanza di riconoscimento. Per ulteriori chiarimenti si rinvia alle FAQ pubblicate nel sito del MIM https://www.mim.gov.it/web/guest/faq20 , in particolare a quanto specificato alle FAQ n.2 e n. 4.”; delle FAQ pubblicate nel sito del MIM https://www.mim.gov.it/web/guest/faq20 , in particolare a quanto specificato alle FAQ n.2 e n. 4 e per quanto occorre possa per la declaratoria di nullità e/o annullamento, ove ritenuto applicabile del provvedimento del Ministero comparso sulla piattaforma informatica “Riconoscimento professione docente” in cui il Ministero attesta l’impossibilità di effettuare la rinuncia alla domanda di riconoscimento su classi di concorso Sostegno, del Decreto Interministeriale n.77 del 24 aprile 2025 relativo ai Corsi INDIRE, ossia ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità attivati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 con conseguente declaratoria del diritto degli istanti a partecipare a suddetti corsi anche se alla data del 1° giugno 2024 non siano decorsi i termini di conclusione del procedimento di riconoscimento del titolo estero, - nonché del provvedimento prot. n. 21907 del 04.06.2025, recante avviso sulle modalità e sulle tempistiche per l’espressione della rinuncia (art. 5 comma 3 del decreto interministeriale 24 aprile 2025, n. 77) nella parte in cui impone di formalizzare solo tramite l’apposita piattaforma SIDI “Riconoscimento professione docente” la rinuncia e non anche a mezzo pec nei casi di domanda di riconoscimento presentata in piattaforma e non in modalità cartacea. - nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso anche non conosciuto; per la declaratoria in via cautelare mediante qualsiasi provvedimento cautelare ritenuto opportuno - del diritto delle parti ricorrenti ad essere ammessi all’iscrizione ai percorsi di cui al DM 77/2025 nonché per la declaratoria di validità della rinuncia alla domanda di riconoscimento condizionata al positivo esito del giudizio de qua; - per la condanna in forma specifica delle Amministrazioni intimate all’adozione di tutti i provvedimenti opportuni al fine di tutelare il diritto di parte ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto dell'istanza di rinuncia alla domanda di riconoscimento del titolo estero sul sostegno, unitamente agli atti connessi relativi ai percorsi di specializzazione previsti dal D.I. n. 77/2025
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento del 2 luglio 2025 con cui il Ministero ha respinto la rinuncia alla domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Romania, ritenendo che la domanda fosse stata chiusa con un provvedimento di rigetto anteriore al 1° giugno 2024 e che, per tale ragione, non fosse possibile rinunciare alla stessa. Sono stati impugnati anche le FAQ ministeriali, il provvedimento informatico che attestava l'impossibilità di effettuare la rinuncia, il D.I. n. 77/2025 e l'avviso ministeriale sulle modalità di espressione della rinuncia. La ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo in particolare che il precedente diniego di riconoscimento era stato definitivamente annullato in sede giurisdizionale con efficacia ex tunc, con conseguente ripristino della posizione anteriore al diniego, riapertura della procedura di riconoscimento e sussistenza dei presupposti per la rinuncia e per l'ammissione ai percorsi di specializzazione. In via cautelare ha chiesto l'ammissione ai percorsi previsti dal D.I. n. 77/2025 e la declaratoria della validità della rinuncia.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure dedotte contro il rigetto della rinuncia e gli altri atti impugnati. Nel corso del giudizio la ricorrente aveva ottenuto, nell'ambito di un distinto ricorso contro il diniego di riconoscimento del titolo estero, misure cautelari volte al riesame della domanda; nel presente giudizio era stata inoltre ammessa con riserva al percorso previsto dal D.I. n. 77/2025. Nelle more, tuttavia, la ricorrente si era iscritta a un diverso percorso straordinario e transitorio di specializzazione sul sostegno disciplinato dal D.M. n. 75/2025 presso l'Università del Salento e lo aveva concluso con esito positivo, conseguendo il titolo di specializzazione cui aspirava. Poiché i percorsi previsti dai due decreti, pur fondati su requisiti differenti, perseguono il medesimo scopo di sopperire al fabbisogno di docenti di sostegno, il conseguimento del titolo ha fatto venir meno l'interesse concreto e attuale alla prosecuzione del ricorso. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 56 c.p.a.
Richiamato in relazione al decreto cautelare monocratico adottato nel distinto giudizio concernente il riconoscimento del titolo estero.
art. 6 d.l. 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla l. 29 luglio 2024, n. 106
Individua, insieme all'art. 7, categorie di docenti cui si applicano misure volte a fronteggiare il fabbisogno di docenti di sostegno.
art. 7 d.l. 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla l. 29 luglio 2024, n. 106
Costituisce la base legislativa dei percorsi relativi ai docenti in possesso di titolo di sostegno conseguito all'estero in attesa di riconoscimento.
D.I. 24 aprile 2025, n. 77
Disciplina percorsi di specializzazione per le attività di sostegno destinati, tra gli altri, ai titolari di domanda di riconoscimento di un titolo estero sul sostegno.
D.M. 2025, n. 75
Disciplina percorsi straordinari e transitori di specializzazione fondati sullo svolgimento di almeno tre anni scolastici di servizio su posto di sostegno nel quinquennio precedente.
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Richiamato per l'autocertificazione con cui la ricorrente ha dichiarato il conseguimento del titolo di specializzazione.
Massime di principio
- L'interesse a ricorrere deve sussistere in modo concreto e attuale fino alla decisione; il suo venir meno nelle more determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- Il conseguimento, nelle more del giudizio, del bene della vita cui tendeva la domanda giudiziale fa venir meno l'interesse alla prosecuzione del ricorso quando il risultato ottenuto realizza sostanzialmente la medesima utilità perseguita mediante l'impugnazione.
- Quando percorsi amministrativi diversi, pur fondati su requisiti di ammissione differenti, perseguono il medesimo obiettivo sostanziale, il conseguimento del risultato finale attraverso uno di essi può determinare la sopravvenuta carenza di interesse rispetto all'impugnazione concernente l'altro percorso.
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