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Sentenza

Sentenza n. 3875/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza numero 663/2025, emessa in data 11 novembre 2025, dal Tribunale di Pavia, in funzione di giudice del lavoro.

Giustizia amministrativa202601523

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Pavia, quale giudice del lavoro, che aveva riconosciuto la carta del docente per 500 euro relativi all'anno scolastico 2024/2025

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (beneficiaria carta docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Pavia n. 663/2025, notificata al Ministero il 12 novembre 2025 e passata in giudicato, con la quale era stato ordinato al Ministero di riconoscere in suo favore la carta del docente per l'importo di 500 euro per l'anno scolastico 2024/2025. Ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione, che non aveva dimostrato né allegato di avere dato esecuzione al giudicato. La domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è stata proposta per ottenere un'ulteriore somma di denaro in caso di mancata esecuzione.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, essendo decorso, dalla notifica della sentenza, il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Nel merito ha accertato l'inottemperanza del Ministero, rilevando che la sentenza era passata in giudicato, che la spettanza dell'importo risultava documentata e che l'Amministrazione non aveva dedotto di aver adempiuto. Ha quindi ordinato al Ministero di accreditare alla ricorrente, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, gli importi dovuti, detratti eventuali pagamenti già effettuati. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, da attivare mediante istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato; il commissario dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni, senza compenso aggiuntivo, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. È stata respinta la domanda di penalità di mora, poiché la nomina del commissario rendeva già concretamente assistita l'esecuzione e la sanzione sarebbe risultata manifestamente iniqua, anche considerando la mole eccezionale del contenzioso seriale sulla carta del docente. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e disporre, nei presupposti previsti, una penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Tale disposizione esclude l'uso delle astreintes laddove ciò risulti “manifestamente iniquo”, ovvero sussistano “altre ragioni ostative”.

    La penalità di mora non è automatica: deve essere esclusa quando, valutate concretamente le circostanze del caso, risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative. Nel caso concreto, la nomina del commissario ad acta e l'eccezionale mole del contenzioso seriale hanno giustificato il diniego.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30

    è decorso, dopo la notifica della sentenza, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30.

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza consente di ritenere procedibile il ricorso per l'esecuzione del giudicato nei confronti dell'amministrazione debitrice.

  • art. 99 c.p.a.

    Richiamato indirettamente attraverso il riferimento al principio espresso dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il ricorso è procedibile nei confronti di una pubblica amministrazione decorsi 120 giorni dalla notificazione della sentenza da eseguire, secondo l'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
  • Quando una sentenza passata in giudicato riconosce una somma o un beneficio al privato e l'amministrazione non dimostra di avervi dato esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può dichiarare l'inottemperanza e assegnare un termine per adempiere, detratti gli eventuali pagamenti medio tempore effettuati.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia, stabilendo che il commissario operi su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. deve essere valutata concretamente e può essere esclusa quando risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative; tali ragioni possono ricorrere quando la nomina del commissario ad acta assicuri già l'esecuzione e l'applicazione dell'astreinte determinerebbe una sanzione eccessivamente afflittiva o una locupletazione sproporzionata.
  • L'attività commissariale affidata a un dirigente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica rientra nei suoi compiti istituzionali e non comporta, per tale ragione, il riconoscimento di un compenso aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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