Cassazione Civile, Ordinanza n. 23934/2024 del 05/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente impugnava la cartella di pagamento con cui l’Amministrazione finanziaria aveva disconosciuto la compensazione operata per l’anno d’imposta 2016. La compensazione riguardava un debito IVA della società, assunto da un terzo in forza di un contratto di accollo stipulato nel 2016, e sarebbe stata estinta mediante utilizzo di crediti fiscali della società accollante. La ricorrente sosteneva che, al momento in cui la compensazione era stata effettuata, non esistesse ancora una norma che vietasse tale modalità di estinzione del debito accollato; secondo la società, il divieto introdotto nel 2019 non poteva applicarsi retroattivamente. Denunciava quindi violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 8 della L. n. 212/2000, dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 e dell’art. 11 delle preleggi, assumendo che la CTR avesse erroneamente escluso la compensazione per mancanza di identità soggettiva tra debitore e creditore.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso e ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, anche prima dell’introduzione espressa del divieto nel 2019, nessuna disposizione autorizzava la compensazione nel caso di accollo negoziale del debito d’imposta, poiché l’art. 8 dello Statuto del contribuente non era autoapplicativo in assenza della necessaria normazione secondaria e, comunque, l’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 presuppone che debito e credito facciano capo al medesimo soggetto. L’accollo, invece, non trasferisce all’accollante la qualità di contribuente, ma produce solo un’obbligazione di fonte negoziale verso il privato stipulante. La sentenza impugnata è stata quindi confermata; non sono state liquidate spese per mancata costituzione dell’Agenzia, ed è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Norme richiamate
art. 8, commi 1 e 2, L. 27 luglio 2000, n. 212
La disposizione non abilita di per sé la compensazione nel caso di accollo del debito tributario; prima della disciplina del 2019 mancava comunque una previsione attuativa che rendesse compensabile il debito accollato.
art. 17 D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241
La compensazione tributaria opera solo tra debiti e crediti facenti capo al medesimo soggetto; non ricorrono i presupposti quando il credito è dell’accollante e il debito è dell’accollato.
art. 11 disp. prel. c.c.
È richiamato per escludere la retroattività del divieto; la Corte osserva però che il divieto del 2019 non è innovativo ma confermativo di una preclusione già esistente.
art. 1, commi 1 e 2, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, conv. in L. 19 dicembre 2019, n. 157
"chiunque, ai sensi dell’art. 8, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, si accolli il debito d’imposta altrui, procede al relativo pagamento secondo le modalità previste dalle diverse disposizioni normative vigenti"; "per il pagamento, in ogni caso, è escluso l’utilizzo in compensazione di crediti dell’accollante"
La norma viene letta come ricognitiva e chiarificatrice di un divieto già desumibile dal sistema, non come disciplina innovativa che introduce ex novo la non compensabilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Viene applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel sistema tributario la compensazione è istituto eccezionale e può essere ammessa solo nei casi espressamente previsti dalla legge; non è sufficiente un richiamo generale allo Statuto del contribuente se manca la disciplina attuativa specifica.
- L’accollo negoziale del debito d’imposta non trasferisce all’accollante la qualità di contribuente o soggetto passivo del rapporto tributario verso l’Amministrazione finanziaria, ma determina solo un obbligo di fonte contrattuale tra i privati.
- Ai fini della compensazione ex art. 17 D.Lgs. n. 241/1997 è necessario che credito e debito facciano capo al medesimo soggetto; tale presupposto difetta nell’accollo tra accollante e accollato.
- Il divieto espresso introdotto nel 2019 in materia di utilizzo in compensazione dei crediti dell’accollante va letto come conferma di un assetto già preesistente, non come norma innovativa retroattiva.
- Quando il debito tributario è oggetto di accollo, l’estinzione nei confronti del Fisco richiede l’adempimento diretto dell’obbligazione, non la compensazione con crediti del terzo accollante.
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