Cassazione Penale, Sentenza n. 26110/2024 del 03/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Salerno che aveva confermato la sentenza di primo grado di condanna, per il reato di esercizio abusivo dell'attività finanziaria (art. 132 T.U.B.), a seguito dell'erogazione di euro 1.500.000 da parte della JC Capital S.A. (di cui Pagani era legale rappresentante) a favore di Marcello Conte, con l'intermediazione di Piccirillo. Le censure principali riguardavano: (i) la qualificazione del negozio come contratto di mutuo/finanziamento anziché come associazione in partecipazione (con richiamo agli artt. 2549 ss., 2553, 2554, 2544 e 1362 c.c.); (ii) la carenza del requisito della professionalità/organizzazione e dell'elemento "nei confronti del pubblico" richiesti dall'art. 132 T.U.B.; (iii) la mancanza dell'elemento soggettivo (dolo) e l'eventuale errore sul fatto/errore su norma extra-penale (art. 47, comma 3 c.p.); (iv) questioni relative alla tenuità del fatto, alla quantificazione della pena e ai benefici (131-bis, 133 c.p.), nonché vizi procedurali e richieste probatorie non accolte.
La decisione
La Corte di Cassazione, esaminati i motivi, ha ritenuto infondato il primo motivo di Pagani (cioè la censura sulla qualificazione negoziale considerata priva di vizi tali da travolgere la decisione) e fondato il secondo motivo di Pagani (ed in misura corrispondente il primo motivo di Piccirillo nei limiti indicati) in relazione alla carenza di adeguata motivazione sul requisito della professionalità/organizzazione dell'attività finanziaria e sulla valutazione della struttura organizzativa e dell'oggetto sociale della JC Capital. Altre censure (tra cui quelle processuali avanzate da Piccirillo) sono state ritenute infondate o assorbite. In altre parole, la Corte ha posto rilievo sul fatto che, benché la somma erogata e taluni elementi contrattuali possano far ricadere l'operazione nell'ambito delle attività contemplate dall'art. 132 T.U.B., la sentenza di merito non ha fornito una motivazione sufficiente e puntuale circa il carattere professionale/organizzato dell'attività svolta dalla JC Capital (requisito indispensabile per la rilevanza penale), con la conseguente necessità di un nuovo esame della questione da parte del giudice di merito.
Norme richiamate
d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (T.U.B.) - art. 132
"chiunque svolge, nei confronti del pubblico una o più attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, in assenza dell'autorizzazione..."
La Corte richiama che per integrare il reato è necessario non solo il contenuto contrattuale riconducibile a una attività di finanziamento, ma anche il carattere "professionale" e organizzato dell'attività, rivolta a un numero potenzialmente indeterminato di soggetti
d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (T.U.B.) - art. 106
Definisce le attività finanziarie riservate agli intermediari autorizzati e rimette a normativa secondaria la specificazione delle attività e delle circostanze che configurano "nei confronti del pubblico"
d.m. 2 aprile 2015, n. 53 - art. 3
Richiamato in rapporto al contenuto tecnico della disciplina secondaria che definisce limiti e modalità dell'attività finanziaria rilevante ai fini dell'art. 132
cod. civ. - artt. 2549 ss., 2553, 2554, 2544, 1362
Norme sul contratto di associazione in partecipazione e principi sull'accertamento della comune intenzione delle parti; utilizzate dalle difese per sostenere che il negozio era un'associazione in partecipazione atipica e non un finanziamento, con riferimento alla causa concreta del negozio
cod. pen. - art. 47, comma 3
Richiamato dalla difesa per sostenere l'errore su norme civilistiche (errore su norma extra-penale) che avrebbe determinato l'errore sul fatto
cod. pen. - artt. 131-bis e 133
Riferiti con riguardo alla possibile applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità e alla commisurazione della pena
cod. proc. pen. - artt. 429, comma 1, lett. c), 178, 179, 522, 603, 238-bis
Norme processuali richiamate in tema di adeguatezza della formulazione dell'imputazione, nullità, impugnazioni, richieste istruttorie e acquisizione di provvedimenti sopravvenuti
giurisprudenza di legittimità (massime della Corte di Cassazione citate)
La Corte richiama orientamenti consolidati: il contratto civile non esclude automaticamente la rilevanza penale; la nozione di "pubblico" è qualitativa (numero potenzialmente indeterminato); il reato richiede valutazione del carattere professionale/organizzato dell'attività
Massime di principio
- La qualificazione formale del negozio (es. associazione in partecipazione vs mutuo/finanziamento) non esclude che, sul piano penale, il giudice valuti la causa concreta e la struttura dell'operazione per verificarne la riconducibilità all'art. 132 T.U.B.; il contenuto sostanziale prevale sull'etichetta negoziale.
- Per integrare l'esercizio abusivo di attività finanziaria è necessario accertare non solo la natura dell'operazione ma anche il carattere professionale/organizzato dell'attività: deve emergere un'organizzazione idonea a porre in essere condotte ripetute o comunque rivolte a un numero potenzialmente indeterminato di soggetti.
- Un'unica operazione può essere penalmente rilevante ai fini dell'art. 132 T.U.B. se è posta in essere in modo organizzato e con modalità tipiche di un'attività rivolta al pubblico; viceversa, operazioni occasionali e prive di struttura organizzativa non dovrebbero integrare il reato.
- Garanzie tipiche dei finanziamenti (es. obbligo di restituzione 'in ogni caso', fideiussione a prima richiesta, penali) e l'attribuzione di un corrispettivo certo aumentano la probabilità di qualificare l'operazione come finanziamento, ma non sono di per sé conclusivi senza valutazione dell'organizzazione e dell'oggetto sociale dell'erogante.
- L'autorizzazione o iscrizione di una società collegata o di un comparto non si estende automaticamente a una persona giuridica distinta: occorre verificare l'effettiva titolarità dell'autorizzazione e la struttura soggettiva che ha compiuto l'operazione.
- Se il giudice di merito omette di motivare adeguatamente in punti essenziali (es. professionalità/organizzazione), la Cassazione può annullare e rinviare per un nuovo esame, anche se non condivide tutte le censure difensive.
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