Sentenza del 29/04/2016 n. 8537 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva contestato la deduzione di costi sostenuti nel 2003 per l'acquisto di alcol isopropilico e benzene da imprese riconducibili a Paesi inseriti nella "black list", ritenendo non superata la presunzione di indeducibilità prevista dall'art. 110 T.U.I.R. La società sosteneva che le operazioni fossero effettive, economicamente giustificate e concretamente concluse con società operanti in Europa, mentre solo la fatturazione sarebbe stata effettuata da società residenti in Paesi a fiscalità privilegiata. In Cassazione ha denunciato la violazione o falsa applicazione dell'art. 110 T.U.I.R., lamentando che la Commissione tributaria regionale non avesse considerato adeguatamente le prove prodotte.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società e l'ha condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in 16.000 euro, oltre all'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002. La Corte ha rilevato che la società non contestava una reale errata interpretazione dell'art. 110 T.U.I.R., ma mirava a ottenere una diversa valutazione delle prove e dei fatti, questione non deducibile mediante il motivo di violazione di legge proposto. È rimasta quindi ferma la decisione della Commissione tributaria regionale, che aveva ritenuto non superata la presunzione di indeducibilità dei costi.
Norme richiamate
Art. 110 T.U.I.R. (all'epoca art. 76)
La norma prevedeva una presunzione relativa di indeducibilità dei costi derivanti da operazioni con imprese residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata, superabile dal contribuente mediante prova contraria, tra cui l'effettività dell'operazione e le concrete ragioni economiche della scelta del contraente.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge riguarda l'errata interpretazione o applicazione della norma giuridica e non può essere utilizzato per contestare soltanto la ricostruzione dei fatti o la valutazione delle prove.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Quando la doglianza riguarda l'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti, il motivo deve essere formulato secondo il parametro processuale specificamente previsto, anziché come violazione di legge.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Per dedurre costi relativi a operazioni con soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, il contribuente deve fornire una prova documentale concreta dell'effettività delle operazioni e delle valide ragioni economiche e commerciali della scelta del fornitore.
- La mera esistenza delle fatture e il pagamento tramite bonifico possono dimostrare l'effettività finanziaria dell'operazione, ma non necessariamente sono sufficienti a superare ogni profilo della presunzione di indeducibilità.
- Occorre distinguere il luogo in cui la merce è stata acquistata o consegnata, il soggetto con cui è stata effettivamente conclusa la transazione e il soggetto che ha emesso la fattura: la fatturazione da parte di una società residente in un Paese black list può assumere rilievo nella valutazione fiscale.
- In Cassazione non è sufficiente sostenere che il giudice di merito abbia valutato male le prove usando il motivo di violazione di legge; occorre indicare una vera errata interpretazione o applicazione della norma, oppure formulare la censura secondo il diverso vizio processuale applicabile.
- La Cassazione non riconsidera normalmente la ricostruzione dei fatti e la valutazione del materiale probatorio compiute dai giudici di merito, salvo specifici e correttamente dedotti errori processuali o omessi esami rilevanti.
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