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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16998/2026 del 12/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. La decisione impugnata resta quindi ferma, compresa la conferma della condanna per i reati in materia di stupefacenti e della recidiva contestata.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello di Firenze che aveva confermato, in rito abbreviato, la condanna pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Lucca per reati in materia di stupefacenti. Il ricorso contestava in particolare la mancata esclusione della recidiva contestata, sostenendo che il relativo giudizio fosse stato erroneo o comunque non adeguatamente motivato. La Corte di cassazione ha rilevato che le doglianze erano, in parte, meramente reiterative di questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito e, per il resto, manifestamente infondate, perché la Corte territoriale aveva valorizzato i numerosi precedenti penali, anche specifici e per reati gravi, e li aveva correlati a un quadro di continuità criminosa e pericolosità desumibile anche dalle condotte oggetto del processo, consistite in cessioni giornaliere di cocaina per alcuni mesi a diversi consumatori.

Norme richiamate

  • art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma incriminatrice per condotte di detenzione/cessione di stupefacenti a fini di spaccio; nel caso concreto la condanna riguarda cessioni di cocaina protratte nel tempo.

  • recidiva

    La Corte ritiene legittimo il giudizio di recidiva fondato sui precedenti penali specifici e gravi, valutati in rapporto di continuità con i fatti oggetto del procedimento.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e motivatamente respinte dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo effettivo con la ratio della decisione impugnata.
  • La recidiva può essere legittimamente confermata quando il giudice valorizzi precedenti penali numerosi, specifici e anche di gravità significativa, e li colleghi a un giudizio di continuità criminosa e di pericolosità dell'imputato.
  • In materia di stupefacenti, una condotta di cessioni giornaliere protratte per più mesi verso più consumatori costituisce elemento idoneo a sorreggere una valutazione sfavorevole sulla personalità del reo e sulla persistenza della capacità delittuosa.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese, la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniCircostanze del reato
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidiva

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