Cassazione Civile, Ordinanza n. 40851/2021 del 20/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce dall'acquisto, nel 1996, da parte della ricorrente, di uno stacco di terreno confinante con la proprietà dei resistenti, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava, comprensivo dei diritti derivanti da un precedente verbale di conciliazione del 1986 intervenuto con i confinanti. Nel 2001 la ricorrente ha agito contro i confinanti sostenendo che essi non avessero rispettato la transazione e chiedendo, in sintesi: la rimozione di infissi e di stillicidi ritenuti illegali; l'adeguamento di luci e aperture alle norme codicistiche; la chiusura del muro e l'installazione di inferriate; la demolizione di costruzioni e sporti invasivi; l'arretramento di porzioni di fabbricato fino al confine; il risarcimento dei danni. I convenuti hanno resistito e proposto riconvenzionali, chiedendo, tra l'altro, la realizzazione di un muro di tampagnatura da parte dell'attrice, la demolizione di una porzione di muro insistente sulla loro proprietà, la rimozione di baracche e balconi non conformi alle distanze e la cessazione di uno stillicidio. Il Tribunale ha rigettato quasi tutte le domande, salvo ordinare la rimozione dello stillicidio mediante grondaia. La Corte d'appello di Napoli ha rigettato l'appello principale della ricorrente e ha accolto parzialmente quello incidentale dei resistenti, condannando la ricorrente a realizzare la tampagnatura in alcune parti del suo fabbricato e ad abbattere la parte di muro sconfinante per circa 15 cm. Con il ricorso per cassazione la ricorrente ha dedotto cinque motivi: 1) vizi motivazionali e violazione delle norme sulle luci e vedute per avere i giudici di merito qualificato le aperture come semplici luci e non vedute; 2) violazione delle norme sulle luci e vedute per avere escluso la proposizione della domanda di regolarizzazione delle vedute; 3) vizio motivazionale per il rigetto della domanda relativa ad arretramento di sporti e balconi, sostenendo che la transazione riguardasse solo una parte della costruzione; 4) violazione delle norme sulle distanze e sull'accessione per la condanna alla tampagnatura e alla demolizione del muro sconfinante, invocando anche l'art. 938 c.c.; 5) violazione dell'art. 2043 c.c. per il mancato riconoscimento del risarcimento del danno da violazione delle distanze.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i primi quattro motivi perché, sotto la veste formale di vizi motivazionali o violazioni di legge, tendevano in realtà a ottenere un nuovo esame del merito e delle risultanze istruttorie, già valutate dai giudici di merito; in particolare, ha ritenuto incensurabile la qualificazione delle aperture come semplici luci, l'esclusione della domanda sulle vedute, la valutazione secondo cui le opere preesistevano alla conciliazione e la decisione sulla tampagnatura e sullo sconfinamento, chiarendo che l'art. 938 c.c. è istituto diverso e non può essere usato per sanare violazioni delle distanze legali. Ha poi rigettato il quinto motivo, osservando che, pur essendo la violazione delle distanze normalmente fonte di danno presunto, nel caso concreto la Corte territoriale aveva motivatamente escluso un pregiudizio risarcibile in ragione della peculiarità dei luoghi e delle modalità della lesione, mentre la ricorrente pretendeva indebitamente una presunzione assoluta di danno. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Il vizio motivazionale è limitato ai ristretti confini del paradigma legale e non può essere usato per ottenere un nuovo esame del merito o delle prove; l'omessa pronuncia va dedotta, se del caso, come nullità della sentenza ex n. 4.
art. 112 c.p.c.
L'omessa pronuncia su una domanda, eccezione o istanza integra una violazione che va censurata come nullità processuale e non come vizio di motivazione o violazione di legge sostanziale.
art. 900 c.c.
La qualificazione di un'apertura come luce o veduta dipende da accertamenti di fatto insindacabili in cassazione se sorretti da motivazione adeguata.
art. 901 c.c.
Le norme sulle luci disciplinano i requisiti delle aperture; la loro applicazione presuppone un accertamento di fatto sulla natura dell'apertura effettuato dal giudice di merito.
art. 934 c.c.
È richiamato impropriamente dalla ricorrente; non consente di sostituire le regole sulle distanze legali né di sanare uno sconfinamento edilizio in violazione delle distanze.
art. 873 c.c.
Le distanze legali tra costruzioni sono norme inderogabili poste a tutela di interessi che rendono normalmente necessaria la rimessione in pristino in caso di violazione.
art. 877 c.c.
Richiamato insieme alle norme sulle distanze; la sua applicazione presuppone una corretta qualificazione delle opere e del rapporto tra fabbricati confinanti.
art. 878 c.c.
Richiamato insieme alle norme sulle distanze; la Corte lo cita nel contesto della disciplina dei rapporti tra costruzioni e confini.
art. 872, comma 2, c.c.
La violazione delle distanze legali comporta la rimessione in pristino mediante demolizione, non già la sanatoria del manufatto.
art. 938 c.c.
Regola la costruzione eseguita in buona fede su suolo altrui; è norma eccezionale e non è applicabile per elidere l'obbligo di rispettare le distanze legali o per sostituire la demolizione con l'attribuzione coattiva del bene.
art. 2043 c.c.
Il risarcimento del danno per violazione delle distanze non è automatico in assoluto: il danno può essere presunto, ma resta superabile dalla prova della sua insussistenza in concreto, in relazione ai luoghi e alle modalità della lesione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
È richiamato quale norma che ha introdotto l'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge o di vizio motivazionale in una richiesta di nuovo apprezzamento del fatto o delle prove, quando la decisione di merito sia sorretta da un accertamento fattuale logicamente motivato.
- L'omessa pronuncia su una domanda o eccezione deve essere fatta valere come nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., non come violazione di legge sostanziale o vizio di motivazione.
- La qualificazione di un'apertura come luce o veduta è questione di fatto, rimessa al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale o della violazione dei criteri giuridici di sussunzione, non per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio.
- L'art. 938 c.c. è norma eccezionale che disciplina l'accessione invertita nella costruzione in buona fede su suolo altrui; non è applicabile per neutralizzare la disciplina delle distanze legali tra costruzioni, che resta di regola inderogabile e comporta la rimessione in pristino.
- La violazione delle distanze legali può dare luogo a un danno presunto, ma la presunzione non è assoluta: il giudice può escludere il risarcimento se, in concreto, risulta insussistente un pregiudizio risarcibile alla luce delle caratteristiche del luogo e della lesione.
- Quando la demolizione o la rimozione di un manufatto è disposta a tutela della proprietà e delle distanze legali, le modalità esecutive attengono alla fase dell'esecuzione forzata e non possono essere rimesse in discussione come motivo di impugnazione di merito.
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