Cassazione Penale, Ordinanza n. 22182/2025 del 12/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lucca, aveva rideterminato la pena inflitta all'imputato in anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 13.000,00 di multa per i reati già contestati in precedenza. Avverso tale decisione l'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione, senza l'intervento di un difensore iscritto nell'albo speciale abilitato al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione. La questione scrutinata dalla Corte non riguarda i motivi di merito del ricorso, ma la sua ammissibilità in ragione della forma di proposizione dell'impugnazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato e non da un difensore abilitato al patrocinio in cassazione, come richiesto dall'art. 613 c.p.p. La causa di inammissibilità è stata ritenuta preliminare e assorbente rispetto a ogni motivo di ricorso; conseguentemente, sono state poste a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, ai sensi di legge.
Norme richiamate
art. 613 c.p.p.
Il ricorso per cassazione deve essere proposto da un difensore abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione; la proposizione personale da parte dell'imputato determina l'inammissibilità del ricorso, rilevabile de plano e assorbente rispetto ai motivi.
legge n. 103 del 2017
Le modifiche introdotte consentono la declaratoria immediata dell'inammissibilità, senza passare dall'esame nel merito dei motivi.
Cassa delle ammende
Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso deve essere sottoscritto e proposto da un difensore munito di abilitazione speciale; la proposizione personale da parte dell'imputato non soddisfa il requisito di legittimazione processuale e rende l'impugnazione inammissibile.
- L'inammissibilità derivante da difetto di legittimazione del difensore o dalla proposizione personale del ricorso costituisce una causa preliminare e assorbente, che impedisce l'esame dei motivi di merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni formali, la Corte applica automaticamente le conseguenze economiche previste dalla legge, tra cui il pagamento delle spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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