Sentenza del 12/01/2022 n. 719 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di ventiquattro intimazioni di pagamento per tributi locali, imposte periodiche e diritti annuali: il ricorrente denunciava vizi della procedura di riscossione e delle notificazioni delle cartelle esattoriali (mancata consegna, difetto di deposito in casa comunale in ipotesi di irreperibilità, assenza di ricerche di reperibilità, mancata raccomandata informativa, mancanza della relata di notifica, difformità e incompletezza degli estratti di ruolo) e contestava inoltre la prescrizione dei crediti tributari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi: mancava la specificità e l'autosufficienza delle censure rispetto alle concrete modalità di notifica; la CTR aveva invece accertato la regolare notificazione delle cartelle (anche per consegna a mani, a coniuge o a incaricati) e aveva evidenziato elementi indicativi della conoscenza (pagamenti effettuati). La Corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza che ammette la notificazione delle cartelle tramite raccomandata dell'agente di riscossione, la prova tramite avviso di ricevimento e l'ammissibilità di documenti in copia nel quadro probatorio complessivo. Sul punto della prescrizione il ricorso era vago e non ha specificato termini o interruzioni; inoltre la CTR ha rilevato che le questioni sulle cartelle dovevano essere sollevate con impugnazione tempestiva delle stesse. Condanna del ricorrente alle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26
Consente la notificazione della cartella di pagamento tramite servizio postale da parte dell'agente della riscossione; la Corte fa riferimento alla giurisprudenza che ritiene legittima tale modalità senza applicare in toto gli oneri del codice di rito
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57
Norma richiamata in tema di procedura di riscossione e contenuto degli atti; la sentenza verifica l'idoneità degli estratti di ruolo e della documentazione prodotta a provare la regolare notificazione
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 5
Riferimento ai requisiti del contenuto degli estratti di ruolo; la Corte osserva che le contestazioni formali sui contenuti delle cartelle vanno sollevate con impugnazione delle cartelle stesse
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60
Citato nel quadro delle norme fiscali rilevanti per il procedimento di riscossione; utilizzato nella ricostruzione normativa ma la Corte rimette la valutazione ai fatti concretamente emersi
Codice di Procedura Civile, art. 140
Norme sul deposito nella casa comunale e modalità in caso di irreperibilità; il ricorrente lamentava il mancato rispetto di tali adempimenti ma la Corte ha ritenuto la doglianza generica e non adeguatamente provata
Codice di Procedura Civile, art. 155
Regola la protrazione dei termini quando scadono in giorno festivo; la Corte ha accolto l'eccezione sulla tempestività del ricorso per cassazione in forza di tale disposizione
Codice di Procedura Civile, art. 156
Principio della 'sanatoria per raggiungimento dello scopo' esteso dalla giurisprudenza anche alle notificazioni di cartelle quando l'atto ha effettivamente raggiunto lo scopo informativo
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3
Prevede che le questioni relative a vizi delle cartelle vanno sollevate mediante l'impugnazione delle stesse; la CTR ha ritenuto che il ricorrente non potesse sollevare tali vizi solo con l'impugnazione delle intimazioni
D.P.R. n. 445 del 2000, artt. 28 e 20
Richiamati in relazione al valore probatorio delle copie; la Corte ha ricordato che il giudice può fondare il proprio convincimento anche su copie disconosciute valutandole nell'insieme del quadro probatorio
Codice Civile, art. 2719
Riferimento alle pubbliche scritture; la questione della conformità degli atti prodotti è stata comunque valutata alla luce del complesso probatorio
Codice Civile, art. 2948 n. 4
Norma sulla prescrizione: il ricorso risultava vago nella contestazione della prescrizione e la Corte ha ritenuto inammissibile la censura per mancanza di specificità sui termini e sulle interruzioni
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20
Riferimento normativo richiamato dal ricorrente in tema di decadenze/prescrizioni; la Corte ne ha valutato l'applicabilità solo nella misura in cui fosse adeguatamente provata la successione temporale degli atti
Codice di Procedura Civile, art. 327
Termine semestrale di impugnazione delle sentenze di merito; la Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso per cassazione in ragione della proroga per domenica (art.155 c.p.c.)
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
modificato dalla L. n. 228 del 2012
Richiamato in relazione agli oneri contributivi e al contributo unificato da versare in caso di soccombenza
Massime di principio
- La notificazione della cartella di pagamento effettuata dall'agente della riscossione tramite raccomandata è considerata legittima e la prova può essere desunta anche dall'avviso di ricevimento o da documentazione in copia, valutata nel suo complesso dal giudice.
- Vizi formali o di contenuto della cartella (es. sottoscrizione, specifica del credito) devono essere tempestivamente impugnati con ricorso avverso la cartella; se non impugnate tempestivamente, le doglianze diventano inammissibili se sollevate solo con l'impugnazione delle successive intimazioni di pagamento.
- In Cassazione le censure devono essere specifiche e autosufficienti: vanno indicate le modalità concrete di notifica contestate, i documenti prodotti e dove si trovano nel fascicolo, altrimenti il motivo è inammissibile per genericità.
- La prova della conoscenza del contenuto della cartella può essere anche presuntiva (per es. versamenti effettuati in conto); elementi del genere rafforzano la regolarità della notificazione agli occhi del giudice.
- Le contestazioni sulla prescrizione richiedono una precisa ricostruzione temporale (data di insorgenza del credito, date delle notifiche, atti eventualmente interruttivi); senza tale specificazione la censura non è valutabile.
- Documenti prodotti in copia possono essere valutati dal giudice e contribuire a formare il convincimento sulla regolarità della notificazione, soprattutto se inseriti nel quadro probatorio complessivo.
- I termini processuali si protraggono se scadono in giorno festivo o domenicale (art.155 c.p.c.); verificare sempre la scadenza effettiva prima di dichiarare un ricorso tardivo.
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