Sentenza n. 1095/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'annullamento della determinazione -OMISSIS- del Responsabile del Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Ravenna della Regione Emilia-Romagna;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione regionale di revoca degli aiuti e recupero delle somme indebitamente percepite per carenza del titolo di conduzione dei terreni
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva aderito a un bando regionale per la realizzazione di un impianto vitato e del relativo impianto sub-irriguo, dichiarando di essere proprietario dei terreni. La Regione, sulla base di un processo verbale dei Carabinieri per la Tutela Agroalimentare e della sentenza civile passata in giudicato che aveva risolto il contratto di vendita con patto di riservato dominio stipulato con ISMEA, ha ritenuto insussistente il titolo di proprietà o di possesso dei terreni già alla data della domanda di contributo e ha disposto la revoca degli aiuti e il recupero delle somme. Il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, eccesso di potere per erronea rappresentazione e valutazione dei fatti, illogicità e incongruità della motivazione, nonché violazione dell'art. 18, comma 1, lett. c), della legge regionale Emilia-Romagna n. 15/1997. Ha sostenuto che la disponibilità di ISMEA a rinunciare agli effetti della sentenza, nell'ambito di trattative per la regolarizzazione della posizione debitoria, gli avrebbe consentito di conservare un legittimo titolo di conduzione e che, pertanto, non sarebbe stato configurabile un indebito percepimento. Con il secondo motivo ha dedotto la decadenza o prescrizione del potere di accertamento e recupero, richiamando il termine quadriennale previsto dall'art. 73 del regolamento CE n. 796/2004, applicabile in caso di buona fede. Il ricorrente ha inoltre valorizzato l'affidamento ingenerato dal comportamento di ISMEA, la prosecuzione dell'attività agricola, i pagamenti parziali effettuati e l'assoluzione penale per difetto dell'elemento soggettivo del reato di indebita percezione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto decisivo che la dichiarazione di proprietà resa nella domanda del 5 luglio 2016 fosse oggettivamente non veritiera: la sentenza civile che aveva risolto il contratto con patto di riservato dominio era già passata in giudicato e, per effetto della risoluzione, il ricorrente aveva perso anche la titolarità sostanziale del diritto dominicale, restando un mero detentore non qualificato. La documentazione prodotta non dimostrava che ISMEA avesse effettivamente rinunciato agli effetti della sentenza; risultava piuttosto una disponibilità condizionata al pagamento degli importi dovuti entro termini specifici, pagamento non provato. La conservazione della disponibilità materiale dei terreni e le trattative con ISMEA non equivalevano quindi alla disponibilità giuridica necessaria per l'ammissione agli aiuti. L'art. 18, comma 1, lett. c), della legge regionale n. 15/1997 risultava correttamente applicato, poiché erano state fornite indicazioni non veritiere idonee a indurre l'amministrazione in grave errore. L'assoluzione penale per insussistenza del dolo e l'archiviazione amministrativa delle sanzioni, fondate sull'assenza dell'elemento soggettivo, non incidevano sull'accertamento oggettivo della non spettanza dei contributi e della legittimità della revoca e del recupero. Quanto al secondo motivo, il TAR ha escluso l'applicabilità, anche temporale, del regime di decadenza quadriennale dell'art. 73, par. 5, del regolamento CE n. 796/2004, rilevando che la disciplina unionale successiva aveva introdotto un regime diverso, senza prevedere una decadenza automatica dal potere di recupero per il mero decorso del tempo. Non era maturata neppure la prescrizione decennale, essendosi la Regione attivata circa quattro anni e mezzo dopo l'erogazione del contributo; il Collegio ha inoltre richiamato l'orientamento secondo cui la prescrizione decorre, in linea generale, dalla conoscenza del difetto della causa solvendi. Il ricorrente è stato condannato alle spese della fase di merito, liquidate in 2.000 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 18, comma 1, lett. c), l.r. Emilia-Romagna n. 15/1997
qualora siano state fornite indicazioni non veritiere tali da indurre l'amministrazione in grave errore
La disposizione legittima la revoca delle agevolazioni quando il beneficiario abbia fornito dichiarazioni oggettivamente non veritiere, idonee a indurre l'amministrazione in grave errore, indipendentemente dall'accertamento di un elemento soggettivo penalmente rilevante.
art. 73, par. 5, regolamento CE n. 796/2004
Il termine quadriennale invocato dal ricorrente non è stato ritenuto applicabile ratione temporis al recupero in esame; la disciplina unionale successiva ha previsto un regime diverso, senza decadenza automatica per il mero decorso del tempo.
art. 316-ter cod. pen.
L'assoluzione penale per assenza del dolo non esclude l'accertamento amministrativo dell'oggettiva insussistenza dei presupposti per ottenere il contributo e della conseguente non spettanza delle somme.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
La norma è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 regolamento (UE) 2016/679
La norma è richiamata, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi della parte ricorrente.
Massime di principio
- Ai fini dell'ammissione a contributi pubblici, la dichiarazione di proprietà o di altro titolo di conduzione deve corrispondere a una situazione giuridicamente qualificata ed efficace alla data della domanda; la mera disponibilità materiale del bene, priva di un titolo giuridico efficace, non è sufficiente.
- La risoluzione giudiziale, passata in giudicato, del contratto di vendita con patto di riservato dominio fa venir meno, nei rapporti rilevanti per l'ammissione a contributi pubblici, anche la titolarità sostanziale dell'acquirente, che resta un detentore non qualificato salvo la successiva acquisizione di un valido titolo.
- La disponibilità del proprietario a rinunciare agli effetti di una sentenza risolutiva, se subordinata al pagamento di somme entro termini determinati e non seguita dall'adempimento, non comporta la ricostituzione della disponibilità giuridica del bene né sana la dichiarazione non veritiera resa per ottenere il contributo.
- La revoca del contributo per dichiarazioni non veritiere idonee a indurre l'amministrazione in grave errore può essere disposta sulla base dell'oggettiva non corrispondenza della dichiarazione ai presupposti dell'aiuto; l'assenza di dolo penale o di altri elementi soggettivi rilevanti per sanzioni amministrative non esclude la revoca e il recupero delle somme non spettanti.
- Il termine quadriennale previsto dall'art. 73, par. 5, del regolamento CE n. 796/2004 non determina automaticamente la decadenza dal potere di recupero quando, ratione temporis, trovi applicazione la successiva disciplina unionale, che non prevede una decadenza automatica fondata sul mero decorso del tempo; resta comunque applicabile il termine prescrizionale decennale, non maturato se l'amministrazione si attiva entro circa quattro anni e mezzo dall'erogazione.
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