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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20160/2022 del 24/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano il decreto di rinvio della Corte d'appello che, dopo l'annullamento parziale della Cassazione, ha in gran parte confermato la confisca e la pericolosità sociale (qualificata e/o generica) di taluni membri della famiglia Bonaffini. Le doglianze principali riguardano: 1) violazione dell'obbligo del giudice del rinvio di uniformarsi alle questioni di diritto decise dalla Cassazione (art. 627 c.p.p.), con riproposizione di argomentazioni ritenute in precedenza insufficienti; 2) uso e utilizzabilità di intercettazioni e altri atti investigativi acquisiti in procedimenti penali diversi; 3) insufficienza della motivazione circa l'appartenenza ad associazione mafiosa e la pericolosità generica, specie con riguardo alla qualificazione derivante dall'evasione fiscale; 4) vizi nella valutazione della sproporzione patrimoniale e nell'esclusione dei redditi provenienti da alcune società (Pescazzurra, Mare d'Amare) la cui confisca era stata revocata; 5) omissione di decisione su istanze presentate da terzi (Teresa Castagna) e mancata valutazione documentale circa la titolarità di redditi leciti da parte di terze interessate (Gurnari, Prinzivalli).

La decisione

La Corte di Cassazione ha, in diversa misura, accolto i ricorsi e disposto l'annullamento con rinvio del decreto impugnato: - Ha dichiarato inammissibile la produzione in cassazione della sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria (documento nuovo non ammissibile in questa sede). - Ha confermato la legittimità della valutazione della pericolosità qualificata e generica di Sanno Bonaffini, ritenendo adeguata la motivazione della Corte di appello in ordine ai riscontri (dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni, intestazioni fittizie di quote societarie, prassi evasiva abituale), ma ha revocato la sorveglianza speciale per mancata attualità delle condotte. - Ha ritenuto carente la motivazione sulla pericolosità qualificata di Angelo Bonaffini e ha disposto un nuovo giudizio su tale profilo (annullamento con rinvio per difetto motivazionale e per la necessità di valutare meglio le fonti di prova, compresa l'attendibilità dei collaboratori). - Ha accolto le doglianze relative alla determinazione dell'incidenza dei redditi provenienti da Pescazzurra e Mare d'Amare: il decreto è annullato con rinvio perché il giudice ad quem deve riconsiderare la sproporzione includendo/valutando i redditi di quelle società. - Ha accolto i ricorsi/istanze dei terzi interessati Teresa Castagna (omessa decisione sulla richiesta di esclusione dalla confisca), Carmela Gurnari (confisca conto corrente da riesaminare) e Giuseppa Prinzivalli (omessa considerazione della documentazione e dell'autonomia del suo ricorso), rinviando le decisioni a nuovo giudizio. - Ha, infine, statuito principi di diritto: utilizzabilità, nel procedimento di prevenzione, di elementi acquisiti in procedimenti penali non definiti salvo che siano stati definitivamente smentiti; limiti alla produzione documentale in cassazione; necessità di motivazione puntuale circa appartenenza mafiosa e abitualità dell'evasione.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle misure di prevenzione)

    art. 1, comma 1, lett. a) e b; art. 4; art. 24, comma 1

    L'art.1 lett. a) e b) va interpretato restrittivamente: l'appartenenza mafiosa richiede indici concreti e specifici; la categoria dell'"abitualmente" dedito a traffici delittuosi o a vivere con proventi illeciti postula ripetuti accertamenti penali e non si esaurisce nel mero status di evasore fiscale. Art.24 consente la confisca basata su sproporzione rispetto al reddito o all'attività economica.

  • codice di procedura penale

    art. 627, comma 3; art. 270

    Art.627 c.p.p.: il giudice del rinvio deve uniformarsi ai principi di diritto stabiliti dalla Cassazione; va evitata la riproposizione di motivazioni già cassate. Art.270 c.p.p. disciplina l'utilizzabilità delle intercettazioni; la Cassazione sottolinea che l'inutilizzabilità nel processo penale incide anche nel procedimento di prevenzione solo se violata la forma di acquisizione, mentre l'uso di captazioni regolari acquisite in altro procedimento è ammesso.

  • sentenza Corte Costituzionale

    Ha censurato la costituzionalità della previsione della lett. a) dell'art.1 d.lgs.159/2011 (concetto di "abitualmente dediti a traffici delittuosi"), richiedendo un esame attento dell'istituto; la Corte di rinvio si è comunque attenuta alle indicazioni della Cassazione anteriori alla pronuncia costituzionale.

  • principi giurisprudenziali della Cassazione

    Sez. U, n. 51/2019 (Cavallo); Sez. U. n. 13426/2010 (Cagnazzo); altre pronunce citate

    Precisano limiti sull'utilizzabilità di intercettazioni tra procedimenti, sul divieto di produrre sentenze di proscioglimento come 'prova nuova' in cassazione e sull'approccio al giudizio di pericolosità (uso di elementi di procedimento penale non ancora definiti è ammesso salvo siano definitivamente smentiti).

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità in materia di misure di prevenzione il ricorso è ammesso solo per violazione di legge: non è possibile chiedere la revisione ampia del merito; la motivazione può essere sindacata solo per carenza o apparente assenza.
  • Per dichiarare la pericolosità qualificata (appartenenza mafiosa) occorrono indici concreti e specifici che dimostrino apporto funzionale all'associazione, non semplici contiguità o rapporti familiari.
  • La pericolosità generica basata sull'evasione fiscale richiede prova dell'abitualità e che il proposto viva, anche in parte, con proventi illeciti: il mero status di evasore non è sufficiente; va valutata anche l'eventuale adesione a meccanismi di recupero dell'imposta.
  • Nel procedimento di prevenzione è consentito valersi di elementi e indizi tratti da procedimenti penali non definiti, purché quegli elementi non siano stati definitivamente smentiti; sentenze penali assolutorie non escludono automaticamente la valutazione della pericolosità.
  • In cassazione sono inammissibili documenti che costituiscono prova nuova o che potevano essere prodotti nei precedenti gradi, salvo che servano a far valere ius superveniens o cause estintive.
  • Se il giudice del rinvio omette di decidere su istanze accessorie presentate dai terzi (es. esclusione dalla confisca per acquisto anteriore), la cassazione annulla e rinvia per integrare la decisione sul punto.
  • Nel calcolo della sproporzione patrimoniale il giudice deve considerare reddito dichiarato o attività economica (disgiuntiva "o"); revoche di confisca su società possono incidere sul computo dei redditi e devono essere valutate anche per i cointeressati.

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