Cassazione Penale, Ordinanza n. 36163/2025 del 06/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che, in parziale riforma della decisione di primo grado limitatamente al trattamento sanzionatorio, aveva confermato la condanna per il reato di atti persecutori commesso in ambito condominiale. Il primo motivo contestava la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e, in sostanza, chiedeva una nuova lettura del compendio probatorio. Il secondo motivo censurava l'affermazione di responsabilità sostenendo che non fosse stato provato uno degli eventi alternativamente richiesti per la configurazione del delitto di atti persecutori, ma la doglianza riproponeva argomenti già dedotti in appello e disattesi dalla Corte territoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto il primo motivo non consentito perché sollecitava una rivalutazione del merito e degli elementi probatori, attività preclusa in sede di legittimità. Ha ritenuto il secondo motivo non specifico e solo apparente, poiché si limitava a reiterare censure già esaminate e respinte in appello, senza una critica argomentata alla motivazione impugnata. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 612-bis c.p.
delitto di atti persecutori
La sentenza impugnata aveva ritenuto integrato il reato; la Cassazione non entra nel merito della configurazione del fatto, ma rileva che il motivo sul punto non è scrutinabile in quanto pretende una diversa valutazione dei fatti o ripropone censure già respinte.
art. 616 c.p.p.
condanna al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
art. 606 c.p.p.
La Corte ribadisce che in cassazione non è consentita una rivalutazione del materiale probatorio o la proposizione di censure non specifiche, meramente riproduttive di motivi già disattesi nei gradi di merito.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è preclusa la richiesta di una nuova valutazione del fatto e delle prove: la Corte di cassazione non può sostituire la propria lettura degli elementi probatori a quella compiuta dal giudice di merito.
- La censura che si limiti a contrapporre una diversa ricostruzione dei fatti, ritenuta più favorevole al ricorrente, non integra un vizio deducibile in cassazione se non evidenzia un effettivo errore di diritto o una manifesta illogicità della motivazione nei limiti consentiti.
- È inammissibile il motivo di ricorso che riproponga in modo pedissequo doglianze già dedotte in appello e specificamente disattese, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Ai fini della configurabilità del delitto di atti persecutori, le contestazioni sull'avvenuta consumazione di uno degli eventi alternativamente previsti, se formulate come semplice dissenso sulla ricostruzione del fatto, non sono scrutinabili in sede di legittimità.
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