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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21818/2026 del 12/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione conferma, sul piano sostanziale, la condanna già pronunciata in appello per il reato contestato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale. Deduce, da un lato, la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 393-bis c.p., sostenendo che la condotta sarebbe stata posta in essere per difendersi da una pretesa arbitraria; dall'altro, lamenta che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente considerato il proprio stato di alterazione alcolica al momento del fatto, sia ai fini della responsabilità sia, in subordine, della quantificazione della pena. La Corte rileva però che il primo motivo non era stato previamente dedotto in appello, con conseguente inammissibilità ex art. 606, comma 3, c.p.p., e che il secondo motivo è generico e meramente reiterativo di una doglianza già esaminata e disattesa in appello, dove si è ritenuto che lo stato di ubriachezza fosse volontario.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Norma incriminatrice alla base della condanna confermata in appello, relativa a resistenza a pubblico ufficiale.

  • art. 393-bis c.p.

    Invocato dal ricorrente come causa di non punibilità per la reazione a un atto arbitrario del pubblico ufficiale; la Corte non entra nel merito della sua applicabilità perché la doglianza non era stata dedotta in appello.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    La Corte lo richiama come disposizione che, a pena di inammissibilità, richiede che determinate questioni siano state previamente dedotte nei motivi di appello.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile in cassazione la censura che introduca per la prima volta una questione non dedotta nei motivi di appello, quando la legge richiede espressamente la previa devoluzione della stessa.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e non meramente riproduttivo di doglianze già proposte e disattese in appello; la mera reiterazione di censure generiche non è sufficiente a radicare il sindacato di legittimità.
  • Lo stato di alterazione alcolica dell'imputato, quando dedotto senza adeguata specificazione e in contrasto con la motivazione della sentenza impugnata, non consente di per sé l'ammissibilità del ricorso se non si confronta puntualmente con le ragioni decisive già espresse dal giudice di merito.
  • La mancata previa deduzione in appello di una causa di non punibilità invocata in cassazione impedisce al giudice di legittimità di esaminarne il merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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