Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 05739/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la sua condanna per rapina aggravata, contestando: 1) il vizio di motivazione della decisione di merito quanto alla valutazione della prova dichiarativa della persona offesa e, in sostanza, la sufficienza e attendibilità del materiale probatorio valorizzato; 2) il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto all'aggravante richiamata in sentenza; 3) l'omessa applicazione dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p.; 4) l'eccessività della pena irrogata. La Corte rileva che il primo motivo mira in realtà a una rivalutazione del fatto e dell'attendibilità della persona offesa, già compiuta dai giudici di merito; il secondo è infondato perché il giudizio di bilanciamento tra circostanze è discrezionale e la sentenza d'appello lo aveva motivato; il terzo è inammissibile perché non risultava dedotto con l'appello; il quarto è parimenti inammissibile perché tende a una nuova valutazione della congruità della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta dunque ferma, con conferma della condanna dell'imputato. La Corte ha ritenuto che i motivi dedotti eccedessero il perimetro del sindacato di legittimità, essendo diretti a contestare la valutazione della prova, il giudizio di comparazione tra circostanze e la quantificazione della pena, tutti profili riservati al giudice di merito quando sorretti da motivazione non illogica o arbitraria.

Norme richiamate

  • art. 629, secondo comma, c.p.

    aggravante di cui all’art. 629, secondo comma, cod. pen.

    Richiamato quale aggravante oggetto del giudizio di bilanciamento con le attenuanti generiche.

  • art. 628, terzo comma, n. 3-bis, c.p.

    in riferimento al n. 3-bis dell’art. 628, terzo comma, cod. pen.

    Norma richiamata come base della qualificazione aggravata del fatto di rapina.

  • art. 62-bis c.p.

    attenuanti di cui all’art. 62-bis cod. pen.

    Le attenuanti generiche risultavano già concesse in primo grado; la Corte ritiene insindacabile in cassazione la valutazione di bilanciamento se congruamente motivata.

  • art. 114 c.p.

    attenuante di cui all’art. 114 cod. pen.

    La censura è stata ritenuta inammissibile perché non dedotta in appello, con violazione della catena devolutiva.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Le questioni non devolute con l'appello non possono essere proposte per la prima volta in cassazione.

  • artt. 132 e 133 c.p.

    in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.

    La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito entro i limiti di legge e con motivazione non arbitraria o illogica.

  • art. 616 c.p.p.

    condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

    Conseguenza processuale della declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio né una nuova lettura dell'attendibilità della persona offesa, salvo manifesta illogicità o contraddizioni della motivazione di merito.
  • La valutazione della credibilità della persona offesa è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e può fondare, da sola, l'affermazione di responsabilità se adeguatamente motivata.
  • Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti è espressione di discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per arbitrarietà o manifesta illogicità della motivazione.
  • Le questioni non dedotte con i motivi di appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, pena l'inammissibilità per rottura della catena devolutiva.
  • La determinazione della pena base e degli aumenti o diminuzioni per circostanze e continuazione è sindacabile in cassazione solo se la motivazione è assente, arbitraria o manifestamente illogica; non è invece ammessa una mera richiesta di nuova quantificazione della sanzione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.