Cassazione Civile, Sentenza n. 7949/2020 del 20/04/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
Nel 2010 l’assicurato conveniva davanti al Tribunale di Taranto la compagnia assicuratrice chiedendo € 114.750,00 a titolo di indennizzo per il furto della propria autovettura, avvenuto in una data oscurata nel testo. La compagnia contestava il verificarsi del furto, richiamando l’esito dell’ispezione della chiave elettronica, dalla quale risultava un ultimo utilizzo in una data oscurata alle ore 7:02, e l’inverosimiglianza delle circostanze riferite; chiedeva il rigetto della domanda e la trasmissione degli atti al pubblico ministero. Il Tribunale di Taranto, con sentenza n. 2742/2013, rigettava la domanda e condannava l’attore al pagamento della sanzione pecuniaria ex art. 96 c.p.c. e delle spese. In appello, dopo l’archiviazione del procedimento penale per infondatezza della notizia di reato, la Corte d’appello di Taranto, con sentenza n. 319 del 5 ottobre 2017, eliminava la sanzione ex art. 96, comma 3, c.p.c. e confermava per il resto, ritenendo non provati l’accadimento del furto dopo il parcheggio e la chiusura dell’auto e il nesso causale tra il furto e la sparizione del veicolo. In cassazione l’assicurato proponeva tre motivi: con i primi due denunciava, rispettivamente, violazione dell’art. 112 c.p.c. e violazione dell’art. 24 Cost. e dell’art. 183 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse fondato la decisione su una questione nuova, relativa alla mancanza di condotte colpose dell’assicurato che avrebbero reso possibile il furto, senza previa eccezione della compagnia e senza contraddittorio; con il terzo denunciava violazione degli artt. 1900 e 2697 c.c., sostenendo che spettasse all’assicuratore provare la causa impeditiva o estintiva del diritto all’indennizzo, e non all’assicurato provare l’assenza di fatti impeditivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti e tre i motivi e, quindi, il ricorso. I primi due, esaminati congiuntamente perché connessi, non rispettavano gli oneri di specifica indicazione e riproduzione degli atti necessari per consentire il controllo della dedotta violazione processuale: il ricorrente aveva riprodotto solo una parte della comparsa della compagnia, insufficiente a verificare la censura. Peraltro, da tale riproduzione risultava che già in primo grado la compagnia aveva posto la questione delle modalità del furto e del fatto che l’autovettura potesse essere spostata soltanto con le chiavi in dotazione, non potendosi altrimenti superare i congegni di sicurezza. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente non aveva riprodotto nel ricorso, almeno per la parte necessaria, il contratto assicurativo: senza la sua formulazione non era possibile verificare se il rischio rientrasse tra quelli coperti e quale fosse il contenuto delle eventuali clausole di delimitazione del rischio indennizzabile. La decisione d’appello è rimasta pertanto ferma. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 5.600,00 per compensi, oltre spese forfettarie del 15%, € 200,00 per esborsi e accessori di legge; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
In particolare il ricorrente, il quale intenda dolersi dell’erronea valutazione di un atto o documento da parte del giudice di merito, nella specie per la valutazione del vizio di pronunzia filtra perita, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) – di produrlo agli atti (indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione) e di indicarne il contenuto (trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso); la violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile.
Chi denuncia in cassazione l’erronea valutazione di un atto o documento deve indicare con precisione dove esso si trovi negli atti processuali e riprodurne o riassumerne il contenuto in misura sufficiente a consentire il controllo della censura; la violazione anche di uno solo di tali oneri comporta l’inammissibilità del ricorso.
art. 2697 c.c.
Nella specie il ricorrente riproduce in ricorso solo una parte della comparsa di costituzione in primo grado della Compagnia assicuratrice, non idonea a raggiungere quel livello di specificità del motivo tale da consentire il controllo degli atti.
La Corte non decide nel merito la ripartizione dell’onere della prova ai sensi dell’art. 2697 c.c.; dichiara inammissibile la relativa censura perché non è stato riprodotto il contratto assicurativo nella misura necessaria a verificare il rischio coperto e le clausole di delimitazione.
art. 1900 c.c.
Anche questo motivo è inammissibile. Infatti il ricorrente avrebbe dovuto riprodurre in ricorso, per lo meno nella parte a ciò necessaria, il contratto di assicurazione al fine di consentire a questa Corte di conoscere l’esatta formulazione della volontà della parti per poter apprezzare, ai fini della ripartizione dell’onere della prova, se il rischio avveratosi rientra nei “rischi inclusi”, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa e l’esistenza ed il contenuto clausole di delimitazione del rischio indennizzabile.
La Corte non stabilisce in astratto quale parte debba provare i fatti rilevanti ai sensi dell’art. 1900 c.c.; per valutare la ripartizione dell’onere probatorio occorre esaminare la formulazione del contratto, l’inclusione del rischio nella copertura e le eventuali clausole di delimitazione del rischio indennizzabile.
art. 112 c.p.c.
D’altra parte dalla ridotta riproduzione in ricorso della comparsa di costituzione è agevole rilevare che la questione delle modalità del furto e della circostanza che l’autovettura poteva spostarsi soltanto con le chiavi in dotazione, non potendosi altrimenti superare i congegni meccanici posti a difesa dall’autovettura, era stata tempestivamente posta dalla Compagnia assicuratrice fin dal primo grado del giudizio.
La censura di ultrapetizione non è fondata sulla premessa fattuale dedotta dal ricorrente: dagli atti riprodotti emerge che la questione relativa alle modalità del furto e ai dispositivi di sicurezza era stata tempestivamente introdotta dalla compagnia già in primo grado. La censura è comunque dichiarata inammissibile per carente specificità.
art. 24 Cost.
Nella specie il ricorrente riproduce in ricorso solo una parte della comparsa di costituzione in primo grado della Compagnia assicuratrice, non idonea a raggiungere quel livello di specificità del motivo tale da consentire il controllo degli atti.
La dedotta lesione del diritto di difesa e del contraddittorio non può essere scrutinata senza l’indicazione e la riproduzione sufficientemente specifica degli atti processuali rilevanti.
art. 183 c.p.c.
D’altra parte dalla ridotta riproduzione in ricorso della comparsa di costituzione è agevole rilevare che la questione delle modalità del furto e della circostanza che l’autovettura poteva spostarsi soltanto con le chiavi in dotazione, non potendosi altrimenti superare i congegni meccanici posti a difesa dall’autovettura, era stata tempestivamente posta dalla Compagnia assicuratrice fin dal primo grado del giudizio.
La contestazione relativa alle modalità del furto e ai dispositivi di sicurezza non costituiva, per quanto emerge dagli atti riprodotti, una questione introdotta per la prima volta in appello o in sentenza, essendo stata posta dalla compagnia fin dal primo grado.
Massime di principio
- Chi denuncia in cassazione un error in procedendo deve indicare specificamente gli elementi che delimitano la violazione dedotta, così da consentire alla Corte di verificarne preliminarmente la rilevanza attraverso l’esame degli atti.
- La parte che censura la valutazione di un atto o documento deve indicare esattamente dove esso si trovi nel fascicolo processuale e riprodurne o riassumerne nel ricorso il contenuto rilevante; l’omissione anche di uno di questi adempimenti determina l’inammissibilità della censura.
- Nelle controversie sull’indennizzo assicurativo, la valutazione della ripartizione dell’onere della prova richiede di esaminare il contratto per individuare i rischi inclusi nella copertura e le clausole che delimitano il rischio indennizzabile; la censura che ometta di riprodurre il contratto nella parte necessaria è inammissibile.
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