Cassazione Civile, Sentenza n. 1164/2020 del 21/01/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia traeva origine dalla vendita, con rogito del 9 aprile 1996, di alcuni terreni a una società poi incorporata nella società Montipò Trading S.r.l., e dalla successiva vendita, con atto del 9 maggio 2000 predisposto dal medesimo notaio, alla società L.V. S.p.a. I terreni erano gravati da due ipoteche iscritte nel 1973 e nel 1976, poi rinnovate, che non erano state rilevate negli atti. Dopo una serie di trasferimenti e conferimenti, la società Villanova Retail Park S.r.l., intestataria dei terreni, estinse il debito ipotecario utilizzando denaro messole a disposizione dalla propria controllante Redilco. Redilco transigeva una controversia arbitrale con Gallerie Commerciali Bennet S.p.a. per Euro 170.000; successivamente, L.V. versava a Gallerie Euro 140.000 in via transattiva. L.V. conveniva la propria dante causa, nel frattempo incorporata in Montipò, e il notaio, chiedendo il risarcimento del danno; il Tribunale di Novara, con sentenza del 24 febbraio 2015, li condannava in solido a pagare Euro 145.000 e poneva a carico del notaio l’obbligo di manlevare Montipò. La Corte d’appello di Torino, con sentenza del 9 ottobre 2017, respingeva il gravame del notaio. Con sette motivi di ricorso, il notaio contestava: 1) che Redilco fosse tenuta a finanziare Villanova o potesse essere assoggettata alle conseguenze dell’eventuale insolvenza della partecipata; 2) che Redilco, non avendo pagato direttamente il creditore ipotecario, fosse surrogata nei suoi diritti o avesse titolo per agire contro Gallerie; 3) che la Corte d’appello avesse esaminato responsabilità da errore o precontrattuale relative alla cessione delle quote di Villanova, estranee alla domanda, e avesse ricondotto il danno al minor valore delle quote anziché all’evizione immobiliare; 4) che ricorressero i presupposti dell’annullabilità per errore o della responsabilità precontrattuale nella cessione delle quote; 5) che L.V. fosse obbligata a pagare Gallerie o potesse rivalersi per una transazione spontaneamente conclusa; 6) che sussistessero danno risarcibile e nesso causale tra l’omissione del notaio e il pagamento transattivo; 7) che la Corte d’appello avesse omesso di pronunciarsi sulla contestazione della quantificazione del danno.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. I primi sei motivi sono stati dichiarati inammissibili: la Corte ha distinto il nesso causale tra inadempimento ed evento dannoso dal nesso tra evento e singole conseguenze risarcibili. Le circostanze addotte dal notaio per sostenere che il pagamento transattivo fosse non dovuto o non necessitato prospettavano, in sostanza, un concorso colposo del danneggiato rilevante ai sensi dell’art. 1227, primo comma, c.c. Il giudice di merito avrebbe dovuto rilevare d’ufficio tale questione se fossero stati prospettati i relativi fatti; tuttavia, poiché il ricorrente non aveva denunciato in appello l’omessa valutazione del concorso colposo, la responsabilità esclusiva del notaio era coperta da giudicato interno. Tale preclusione rendeva inammissibili anche le censure sulla qualificazione del danno. Il settimo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il ricorso non aveva riprodotto integralmente il motivo di appello sulla quantificazione, in violazione degli oneri di specificità e autosufficienza previsti dall’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c. Il ricorrente è stato condannato a rifondere alla curatela le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 7.200, oltre Euro 200 per esborsi, spese forfetarie al 15% e accessori di legge, nonché al versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 1227, primo comma, c.c.
Tuttavia, con il presente ricorso il B. non ha lamentato alcuna falsa applicazione della norma suddetta, anzi neppure ha dato atto che, alla deduzione di circostanze potenzialmente idonee ad escludere il nesso causale (quali quelle illustrate), sia stata accompagnata la formulazione, ad ambo i giudici di merito, di una “quaestio iuris” sull’operatività dell’art. 1227 c.c., comma 1; ciò che impedisce a questa Corte di effettuare una simile indagine.
Le circostanze che prospettano un fatto colposo del danneggiato idoneo a incidere sul nesso causale a monte rilevano ai sensi del primo comma dell’art. 1227 c.c.; la questione può essere rilevata d’ufficio se risultano prospettati i relativi fatti, ma l’omessa rilevazione da parte del giudice di primo grado deve essere fatta valere con appello e non può essere dedotta per la prima volta in cassazione.
art. 1223 c.c.
Infatti, “la disposizione dell’art. 1223 c.c., si distacca da tutte le altre, poichè con essa l’ordinamento vuole delimitare, in via generale, per tutti i casi ipotizzabili, il risarcimento alla perdita subita ed al mancato guadagno, che conseguono tipicamente, in base all'“id quod plerumque accidit”, al fatto dannoso del tipo di quello verificatosi”, con il che “il legislatore ha voluto accollare al responsabile il risarcimento del danno, consistente nella perdita subita dal creditore e nel guadagno di cui è stato privato, in quanto conseguenze immediate e dirette dell’inadempimento o di altro fatto dannoso, cioè ha voluto attribuire al danneggiante non una qualsiasi ripercussione patrimoniale, ma quelle che costituiscono il danno vero e proprio, o, come oggi si dice, il “danno ingiusto””.
La norma delimita il risarcimento alle perdite e ai mancati guadagni che costituiscono conseguenze immediate e dirette dell’inadempimento o del fatto dannoso; la funzione è individuare le conseguenze patrimoniali risarcibili, distinta dalla verifica del nesso causale tra condotta ed evento.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Su tali basi, quindi, si è ritenuto “inammissibile, per violazione del criterio dell’autosufficienza, il ricorso per cassazione col quale si lamenti la mancata pronuncia del giudice di appello su uno o più motivi di gravame, se essi non siano compiutamente riportati nella loro integralità nel ricorso, sì da consentire alla Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano “nuove” e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte”.
La denuncia in cassazione di omessa pronuncia su un motivo d’appello richiede che il motivo sia riportato integralmente nel ricorso, così da consentire alla Corte di verificarne la novità e la fondatezza senza ricercarlo nei fascicoli.
art. 112 c.p.c.
Il ricorrente, infatti, non ha provveduto a riprodurre, nel presente ricorso, il suddetto motivo di appello, nella misura necessaria a garantire il rispetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), donde l’inammissibilità della censura di violazione dell’art. 112 c.p.c..
La censura di omessa pronuncia non è scrutinabile quando il ricorrente non riproduce nel ricorso per cassazione il motivo d’appello sul quale il giudice avrebbe omesso di decidere, nei termini richiesti dall’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Se è vero, infatti, che – nel caso in cui il ricorso per cassazione denunci una nullità del procedimento o della sentenza – “il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda”, resta, nondimeno, inteso che anche in questi casi l’ammissibilità del sindacato demandato a questa Corte è comunque subordinata alla condizione che “la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4”.
Anche quando è denunciato un vizio processuale e la Corte può esaminare direttamente gli atti, il sindacato resta subordinato al rispetto degli oneri di specifica indicazione e produzione degli atti e documenti previsti dal codice di rito.
art. 115 c.p.c.
Nella sentenza il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater è richiamato per la statuizione sull’ulteriore contributo unificato.
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato in conseguenza del rigetto dell’impugnazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Quando ricorrono i presupposti di legge a seguito del rigetto del ricorso, il ricorrente deve versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di responsabilità contrattuale occorre distinguere il nesso causale tra inadempimento ed evento dannoso dal nesso che collega l’evento alle singole conseguenze patrimoniali risarcibili: il primo attiene all’imputazione della responsabilità, il secondo delimita il danno risarcibile.
- Le circostanze di fatto che prospettano un contributo colposo del danneggiato nella produzione dell’evento impongono al giudice di merito di valutare d’ufficio il concorso ai sensi dell’art. 1227, primo comma, c.c.; se il giudice di primo grado omette tale valutazione, la parte deve censurare l’omissione con l’appello, altrimenti la responsabilità esclusiva si consolida con giudicato interno e la questione non può essere introdotta per la prima volta in cassazione.
- Il ricorso per cassazione che denuncia omessa pronuncia su un motivo d’appello deve riprodurre integralmente il motivo, in modo da consentire alla Corte di verificarne la novità e la fondatezza senza dover ricercare autonomamente gli atti nei fascicoli; l’onere vale anche per la denuncia di un vizio processuale.
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