Sentenza n. 1164/2026 - Catania, Sezione 3
per l'accertamento del diritto ai benefici economici di cui all'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 e del conseguente obbligo dell'amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali, con ulteriore obbligo dell'INPS di corrispondere al ricorrente quanto dovuto in applicazione del predetto art. 6-bis oltre accessori a far data dal momento di maturazione del diritto fino al soddisfo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la pretesa azionata è stata integralmente soddisfatta dall'INPS durante il giudizio. Le spese sono state poste a carico dell'INPS secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché l'adempimento è intervenuto soltanto in corso di causa, e liquidate in € 800,00 oltre accessori se dovuti.
Atto impugnato: omessa rideterminazione dell'indennità di buonuscita mediante inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo
Esito
Favorevole al ricorrente (militare in congedo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto ai benefici economici previsti dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 e del conseguente obbligo dell'INPS di rideterminare l'indennità di buonuscita includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali, con corresponsione delle somme dovute e degli accessori. Nel corso del giudizio l'INPS ha dichiarato di avere pagato quanto richiesto, depositando i relativi prospetti. Il ricorrente ha confermato all'udienza pubblica l'avvenuto pagamento in corso di causa.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987
La disposizione è stata posta a fondamento della pretesa relativa ai benefici economici e all'inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita.
art. 34, co. 5, c.p.a.
Richiamato dal giudice nel provvedimento; la decisione definisce il giudizio in ragione della sopravvenuta soddisfazione della pretesa.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa sostanziale fatta valere dal ricorrente, rendendo inutiliter data la prosecuzione del processo.
- Quando l'amministrazione adempie soltanto nel corso del giudizio, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell'amministrazione che ha dato causa alla lite mediante l'originaria mancata soddisfazione della pretesa.
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