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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20397/2022 del 24/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un creditore aveva avviato un'espropriazione mobiliare presso terzi pignorando crediti vantati dal Ministero verso la Banca d'Italia, succursale di Roma. Il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, individuando competente il Tribunale di Palermo in applicazione dell'art. 26-bis c.p.c. e delle norme di contabilità pubblica che collegano il foro al luogo di residenza del creditore, in quanto essenziale per individuare la tesoreria competente al pagamento. L'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. era stata rigettata e il creditore ha proposto regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c., deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 26-bis c.p.c.: secondo il ricorrente, per i crediti verso la P.A. la competenza doveva radicarsi nel luogo in cui il cassiere/tesoriere svolge concretamente la funzione di pagamento per conto dell'amministrazione, e nella specie in Roma, non essendo rilevante la sede o il domicilio del creditore. Ha richiamato l'art. 1-bis L. n. 720/1984 e Cass. n. 8172/2018.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile il regolamento di competenza, ma ha respinto il ricorso nel merito. Ha affermato che, nel testo dell'art. 26-bis c.p.c. applicabile ratione temporis, il rinvio alle "leggi speciali" comprende anche le norme di contabilità pubblica che disciplinano il pagamento da parte della P.A. e che tale rinvio attribuisce a dette regole valore esclusivo nella determinazione del foro. Ha quindi ritenuto corretta la decisione del Tribunale di Roma che aveva dichiarato la competenza del Tribunale di Palermo, richiamando l'orientamento già espresso in precedenza e ritenendolo compatibile con Cass. n. 8172/2018 e con la disciplina della tesoreria statale affidata alla Banca d'Italia. Non sono state liquidate spese per la mancata difesa dell'intimato; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 26-bis c.p.c.

    Nel testo previgente, il rinvio alle "leggi speciali" opera come rinvio a regole speciali idonee a determinare in via esclusiva il foro dell'espropriazione presso terzi contro pubbliche amministrazioni.

  • art. 42 c.p.c.

    Il regolamento necessario di competenza è il mezzo di impugnazione avverso la decisione del giudice dell'opposizione agli atti esecutivi che statuisca solo sulla competenza del giudice dell'esecuzione.

  • art. 617 c.p.c.

    I provvedimenti del giudice dell'esecuzione che affermino o neghino la competenza si censurano con l'opposizione agli atti esecutivi.

  • art. 413, quinto comma, c.p.c.

    Individua le pubbliche amministrazioni rilevanti ai fini del foro speciale richiamato dall'art. 26-bis c.p.c.

  • art. 54 R.D. n. 2440/1923

    Norma di contabilità pubblica richiamata quale regola speciale rilevante per il luogo del pagamento e quindi per la competenza territoriale.

  • art. 278 lett. d), art. 287 e art. 407 R.D. n. 827/1924

    Norme di contabilità pubblica considerate nella determinazione del foro dell'esecuzione presso terzi nei confronti della P.A.

  • art. 1-bis L. n. 720/1984

    Per gli enti diversi dallo Stato, la disciplina del servizio di tesoreria individua il soggetto tenuto al pagamento e il luogo di espletamento del servizio come criterio esclusivo di foro.

  • art. 1, comma 2, L. n. 104/1991

    La Banca d'Italia svolge il servizio di tesoreria tramite sezioni territoriali con sedi e competenze stabilite con decreto ministeriale.

  • art. 6 d.lgs. n. 430/1997

    Il servizio di tesoreria centrale dello Stato è affidato alla Banca d'Italia e si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla tesoreria provinciale.

  • art. 167 decreto ministeriale 29 maggio 2007

    Le singole tesorerie rendono dichiarazioni solo con riguardo ai conti e ai cespiti giacenti presso la propria articolazione territoriale.

  • art. 1182 c.c., comma 3

    Richiamato nel percorso argomentativo per collegare il luogo del pagamento alle regole speciali di contabilità pubblica.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel pignoramento presso terzi di crediti vantati verso una pubblica amministrazione, il foro dell'esecuzione può essere determinato da norme speciali di contabilità pubblica che prevalgono sul criterio generale della residenza, domicilio, dimora o sede del terzo debitore.
  • Il rinvio dell'art. 26-bis c.p.c. alle "leggi speciali" deve essere letto in senso sostanziale: non solo norme che fissano espressamente la competenza territoriale, ma anche disposizioni che disciplinano il pagamento della P.A. e incidono, per implicazione, sull'individuazione del giudice competente.
  • Il foro speciale risultante dalla disciplina di contabilità pubblica è esclusivo e non concorrente: il creditore non può scegliere alternativamente tra sede della persona giuridica tesoriere e articolazione territoriale se la normativa speciale individua un diverso criterio di collegamento.
  • Le regole interne di organizzazione del tesoriere/cassiere e la ripartizione delle competenze tra articolazioni territoriali incidono sulla dichiarazione del terzo e sulle modalità operative del servizio, ma non modificano il criterio di competenza del giudice dell'esecuzione, che resta ancorato alla disciplina speciale applicabile.
  • In materia di regolamento necessario di competenza, i provvedimenti del giudice dell'opposizione agli atti esecutivi che decidano soltanto sulla competenza del giudice dell'esecuzione sono impugnabili con regolamento ex art. 42 c.p.c., mentre i provvedimenti del giudice dell'esecuzione si censurano con opposizione ex art. 617 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziOpposizioni esecutiveCompetenza
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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