Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1321/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento del decreto di rigetto Prot. Uscita 0029717 del 23.01.2025 di regolarizzazione ex art.103, co.1, d.l. 34/20 pratica NA4707091235, osteso a seguito di accesso agli atti il 6.06.25, nonché d'ogni atto presupposto, conseguente e connesso.

Giustizia amministrativa202504199

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di rigetto della domanda di regolarizzazione/emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell'art. 103, comma 1, d.l. 34/2020

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (lavoratore straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il rigetto della domanda di emersione presentata in suo favore dalla datrice di lavoro per attività di badante. Ha dedotto la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, poiché il preavviso di rigetto sarebbe stato comunicato soltanto alla datrice di lavoro e non al lavoratore, benché quest'ultimo fosse co-interessato al procedimento e i suoi recapiti personali fossero indicati nella domanda. Ha inoltre dedotto il difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che il diniego fosse fondato sull'erronea incapacità reddituale della datrice di lavoro: il Modello 730/2020 documentava infatti un reddito di riferimento pari a € 23.893, superiore alla soglia di € 20.000. È stata denunciata anche la violazione dei principi di cooperazione e buon andamento, per non avere l'Amministrazione verificato d'ufficio il requisito reddituale mediante le banche dati disponibili, nonché l'illegittimità della comunicazione del provvedimento finale tramite pubblicazione sul sito istituzionale, in assenza dei presupposti per derogare alla comunicazione personale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, imponendo all'Amministrazione di riesaminare l'istanza previa corretta instaurazione del contraddittorio con il lavoratore. Il giudice ha ritenuto assorbente la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990: nel procedimento di emersione il lavoratore straniero è co-interessato e deve ricevere il preavviso di rigetto, perché la decisione incide direttamente sulla sua posizione. L'omissione ha avuto carattere sostanziale, poiché ha impedito al lavoratore di produrre la documentazione fiscale idonea a dimostrare il superamento della soglia reddituale. Il giudice ha escluso l'applicabilità della sanatoria prevista dall'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, rilevando che, dopo la novella del 2020, tale meccanismo non opera per i provvedimenti adottati in violazione dell'art. 10-bis e non consente all'Amministrazione di dimostrare in giudizio l'immutabilità del contenuto dell'atto. Il diniego è stato comunque ritenuto illegittimo anche per difetto di istruttoria e motivazione, avendo recepito un dato reddituale erroneo senza acquisire d'ufficio informazioni facilmente verificabili. È stata altresì ritenuta illegittima la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale, poiché il destinatario era unico, reperibile e identificabile. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 103, comma 1, d.l. 34/2020

    Disciplina la procedura di emersione dal lavoro irregolare applicata alla domanda presentata in favore del lavoratore straniero.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Impone la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza; nel procedimento di emersione il lavoratore straniero, quale co-interessato, è destinatario necessario del preavviso di rigetto.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10-bis.

    La sanatoria processuale del vizio procedimentale non è applicabile quando il provvedimento sia adottato in violazione dell'art. 10-bis; l'Amministrazione non può dimostrare in giudizio che il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 12, comma 1, lett. i), d.l. 16 luglio 2020, n. 76

    Ha introdotto nell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990 l'esclusione dei provvedimenti adottati in violazione dell'art. 10-bis.

  • art. 3-bis l. 241/1990

    È richiamato quale fondamento dei principi di cooperazione e buon andamento, che impongono all'Amministrazione un ruolo attivo nell'accertamento dei requisiti sostanziali e nell'acquisizione di dati agevolmente verificabili.

  • art. 21-bis l. 241/1990

    qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa

    La pubblicazione sul sito istituzionale può sostituire la comunicazione personale solo in presenza dei presupposti indicati dalla norma; tali presupposti non ricorrono per un destinatario unico, reperibile e i cui recapiti siano noti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nel procedimento di emersione dal lavoro irregolare il lavoratore straniero è co-interessato, al pari del datore di lavoro, e deve ricevere personalmente la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990.
  • L'omessa comunicazione del preavviso di rigetto al lavoratore co-interessato assume rilievo sostanziale quando gli abbia impedito di produrre documentazione idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti.
  • La sanatoria prevista dall'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990 non si applica ai provvedimenti adottati in violazione dell'art. 10-bis; l'Amministrazione non può quindi dimostrare in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
  • Quando il diniego di emersione è fondato sull'insufficienza reddituale del datore di lavoro, l'Amministrazione deve svolgere un'istruttoria effettiva e, ove il dato sia facilmente verificabile, acquisire d'ufficio le informazioni disponibili nelle banche dati pubbliche, senza arrestarsi a una carenza documentale formale.
  • La comunicazione di un provvedimento mediante pubblicazione sul sito istituzionale è legittima soltanto quando la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa in ragione del numero dei destinatari; non è sufficiente tale modalità per un destinatario unico, reperibile e i cui recapiti siano noti.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoInvalidità del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneVizi formali non invalidanti

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.