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Sentenza

Sentenza n. 430/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza alla SENTENZA N. 2473/2024, EMESSA NEL GIUDIZIO R.G. N. 4027/2024, DEL TRIBUNALE DI TORINO, SEZIONE LAVORO, PUBBLICATA IN DATA 03.10.2024, NOTIFICATA IL 09.10.2024 E PASSATA IN GIUDICATO, CON CUI IL TRIBUNALE DEL LAVORO CONDANNA IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO ALLA CORRESPONSIONE A PARTE RICORRENTE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO PER REITERAZIONE DEI CONTRATTI DELL'IMPORTO PARI AD EURO 7.376,18.

Giustizia amministrativa202503051

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 7.376,18 a titolo di risarcimento del danno per reiterazione dei contratti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torino, Sezione lavoro, notificata al Ministero e passata in giudicato, con pagamento del capitale liquidato e degli interessi legali, escluse le spese distratte direttamente ai procuratori antistatari. Ha dedotto l'inerzia dell'Amministrazione, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha contestato l'omessa esecuzione. Il TAR ha verificato la regolare attestazione di conformità della sentenza ai sensi dell'art. 475 c.p.c., la notificazione via PEC presso il domicilio reale dell'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l'avvio di azioni esecutive contro le amministrazioni.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti processuali e sostanziali. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato e di pagare al ricorrente le somme liquidate nella sentenza civile, oltre agli interessi legali, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza di ottemperanza. Ha nominato sin d'ora, per il caso di inutile decorso del termine, il Direttore generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni per l'esecuzione. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell'amministrazione di appartenenza, trattandosi di attività connessa ai suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti del Piemonte, rilevando la serialità dell'inerzia ministeriale nell'esecuzione di giudicati relativi alla retribuzione professionale dei docenti precari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base normativa del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 475 c.p.c.

    La sentenza civile azionata è stata attestata conforme all'originale secondo la disciplina vigente e validamente notificata all'amministrazione soccombente.

  • art. 3, comma 34, d.lgs. n. 149/2022

    È richiamato quale disposizione che ha riformulato l'art. 475 c.p.c., ai fini dell'attestazione di conformità del titolo giudiziale.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il termine dilatorio di 120 giorni per l'avvio di azioni esecutive contro le amministrazioni si applica anche al giudizio di ottemperanza; il suo decorso infruttuoso costituisce presupposto per la procedibilità dell'azione.

  • art. 55 d.m. n. 55/2014

    I parametri forensi sono stati utilizzati per la liquidazione delle spese, ridotte in ragione della semplicità e serialità dell'attività difensiva.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato recante una condanna pecuniaria dell'amministrazione, quando questa non abbia adempiuto spontaneamente.
  • Prima della proposizione del giudizio di ottemperanza nei confronti di un'amministrazione deve essere verificato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, applicabile anche alle azioni di ottemperanza.
  • Accertata l'inottemperanza a un giudicato, il giudice amministrativo può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di inutile decorso del termine.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o funzionario dell'amministrazione inadempiente, con facoltà di delega, quando le attività commissariali siano connesse ai compiti istituzionali del dipendente; in tal caso non è dovuto un compenso ulteriore rispetto alla retribuzione ordinaria.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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