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Sentenza

Sentenza n. 601/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Tempio Pausania n. 241/2024, depositata e resa pubblica il 10.11.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 155/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 17.07.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 04.02.2026

Giustizia amministrativa202600179

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Tempio Pausania che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. deducendo che la sentenza del Tribunale di Tempio Pausania, Sezione lavoro, divenuta irrevocabile per mancata impugnazione, aveva riconosciuto il suo diritto al beneficio economico di 500 euro annui tramite Carta elettronica del docente per tre anni scolastici e aveva condannato il Ministero all’emissione della Carta, all’accredito delle somme e al pagamento della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. La sentenza era stata notificata al Ministero il 17 luglio 2025, ma l’Amministrazione non aveva dato esecuzione al comando giudiziale. Il ricorrente ha quindi chiesto l’adozione degli atti necessari all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia e la condanna del Ministero al pagamento di un’astreinte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, accertando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, che era stata ritualmente notificata al Ministero e che era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza, riconoscendo il beneficio della Carta elettronica del docente, entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore. Ha nominato sin d’ora, per il caso di ulteriore inadempimento, il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dirigente, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà ricorrere al pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei capitoli di bilancio, ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996; non è stato previsto alcun compenso, trattandosi di dipendente dell’Amministrazione debitrice. È stata respinta la domanda di astreinte. Il TAR ha ritenuto che, pur non essendo astrattamente esclusa nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità di mora non fosse giustificata in concreto, sia per l’avvenuta nomina del commissario ad acta, sia per le ragioni ostative individuate dall’Adunanza Plenaria: complessità e articolazione del procedimento di attivazione della Carta, coinvolgimento di più strutture e soggetti, operatività di strutture centralizzate, eccezionale mole del contenzioso seriale e natura non essenziale né di sostentamento del beneficio economico. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 400 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Consentono di proporre il giudizio di ottemperanza per ottenere l’attuazione concreta di una pronuncia giurisdizionale rimasta ineseguita.

  • art. 114 c.p.a.

    Attribuisce al giudice dell’ottemperanza il potere di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e applicare, nei presupposti previsti, la penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione è astrattamente ammissibile, ma può essere esclusa quando ricorrano ragioni ostative concrete, oltre all’ipotesi di manifesta iniquità.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere l’azione esecutiva e, nel caso concreto, il giudizio di ottemperanza.

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    In caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione debitrice, consente il ricorso al pagamento in conto sospeso per dare esecuzione alla pronuncia.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico della Carta elettronica del docente riconosciuto dal giudice del lavoro.

  • art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    È richiamato quale base dell’intervento di SO.GE.I. e CONSAP nella predisposizione e attivazione della Carta elettronica del docente.

  • Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 25 giugno 2014, n. 15

    Ha chiarito che l’astreinte nei confronti della pubblica amministrazione, pur astrattamente ammissibile, può essere esclusa non solo per manifesta iniquità, ma anche per altre ragioni ostative collegate alla specialità del debitore pubblico, ai vincoli normativi e di bilancio e alla rilevanza degli interessi pubblici.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, una sentenza di condanna al pagamento o all’attribuzione di una prestazione deve essere eseguita dall’amministrazione dopo il passaggio in giudicato e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • Quando l’amministrazione non esegue il giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare un termine per l’adempimento e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, individuando anche le modalità e i tempi dell’intervento sostitutivo.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile alla pubblica amministrazione, ma può essere negata quando la complessità organizzativa e tecnica dell’adempimento, i vincoli di bilancio, il coinvolgimento di più strutture, la serialità del contenzioso o altre concrete ragioni ostative rendano non appropriata la misura coercitiva.
  • La nomina del commissario ad acta costituisce, nel caso concreto, una ragione autonoma per non applicare contestualmente l’astreinte quando il commissario offre uno strumento idoneo ad assicurare l’esecuzione del giudicato.
  • Nel caso di esecuzione di una condanna rivolta a un’amministrazione statale, l’eventuale incapienza dei capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti non impedisce l’adempimento, potendo il commissario ricorrere al pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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