Cassazione Penale, Ordinanza n. 23067/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato non doversi procedere per il delitto di bancarotta semplice, riqualificando quel fatto, e aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva, riconoscendo l'attenuante di cui all'art. 219, ultimo comma, della legge fallimentare e rideterminando la pena. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge in relazione alla ritenuta responsabilità per la bancarotta distrattiva, sostenendo in sostanza una ricostruzione alternativa dei fatti, con diversa lettura delle risultanze probatorie e contestazione del nesso tra la distrazione e il fallimento, nonché del dolo generico. Con il secondo motivo ha censurato il vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, lamentando che la Corte territoriale non avrebbe valorizzato adeguatamente il comportamento processuale, la sentenza di primo grado e l'assenza di precedenti penali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non conforme ai canoni del sindacato di legittimità, perché mirava a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio senza denunciare specificamente un travisamento della prova o una reale illogicità della motivazione; ha inoltre osservato che la bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di pericolo concreto, sicché non è necessario un ulteriore nesso causale tra distrazione e fallimento, e che la doglianza sul dolo era generica. Il secondo motivo è stato giudicato privo di specificità, poiché non si confrontava con la motivazione della Corte di merito sul diniego delle attenuanti generiche, limitandosi a riproporre argomenti già disattesi. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 219, ultimo comma, legge fall.
richiamato quale base per il riconoscimento di una attenuante in favore dell'imputato in appello
art. 616 c.p.p.
richiamato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
art. 192 c.p.p.
non citato espressamente nel testo fornito
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del fatto o delle prove: è necessario censurare puntualmente la tenuta logica e giuridica della motivazione impugnata.
- Il travisamento della prova non può essere dedotto in modo generico mediante la mera contrapposizione di una diversa lettura del compendio probatorio; occorre indicare specificamente l'errore percettivo o la decisiva incongruenza della motivazione.
- La bancarotta fraudolenta per distrazione è configurabile come reato di pericolo concreto, sicché la sottrazione di beni o somme dalla disponibilità della società integra già la tipicità senza necessità di un autonomo nesso causale tra distrazione e fallimento.
- Ai fini della bancarotta fraudolenta distrattiva è sufficiente il dolo generico; una censura sul punto è inammissibile se si limita ad affermazioni apodittiche o non si confronta con gli elementi valorizzati dal giudice di merito.
- La doglianza sul diniego delle circostanze attenuanti generiche deve essere specifica e confrontarsi con le ragioni poste a base del diniego; non è sufficiente reiterare elementi già esaminati o invocare in astratto l'assenza di precedenti penali.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 23 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23037/2026 del 23/06/2026
- ordinanza_penale · 23 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23047/2026 del 23/06/2026
- ordinanza_penale · 23 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23048/2026 del 23/06/2026
- ordinanza_penale · 23 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23054/2026 del 23/06/2026
- ordinanza_penale · 23 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23056/2026 del 23/06/2026
- ordinanza_penale · 23 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23057/2026 del 23/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →