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Sentenza

Sentenza n. 8326/2026 - Roma, Sezione 5T

per l’annullamento - della determinazione dirigenziale del Comune di Santa Marinella - settore VII - n. 156 del 30.5.2023 (r.g. 963), proposta del 29.5.2023, assegnazione a identificativo n. 105; - della determinazione dirigenziale del Comune di Santa Marinella - settore VII - n. 123 del 7.5.2024 (r.g. 712), proposta del 6.5.2024, assegnazione a identificativo n. 114; - di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, per la verifica della regolarità dell’assegnazione dell’immobile sito in -OMISSIS-, int. -OMISSIS-, a seguito di accesso ai sensi della l. n. 241/1990 e del d.P.R. n. 184/2006 agli atti amministrativi ricevuti in data 18.7.2025, con l’ordine ad Ater e al Comune di riesaminare la posizione del ricorrente e di adottare le determinazioni consequenziali; in subordine, per la condanna al risarcimento del danno conseguente alla pretermissione e alla mancata possibilità di ottenere l’alloggio spettante per graduatoria.

Giustizia amministrativa202513437

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazioni dirigenziali del Comune di Santa Marinella che avevano assegnato il medesimo alloggio ERP, in sequenza, a due diversi soggetti utilmente collocati nelle graduatorie

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni assegnanti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato le determinazioni dirigenziali del 2023 e del 2024 relative all’assegnazione di un alloggio ERP, sostenendo che l’immobile avrebbe dovuto essere considerato disponibile soltanto nel 2025, quando completo e agibile, con conseguente applicazione della graduatoria pubblicata nel novembre 2024, nella quale egli avrebbe avuto titolo all’assegnazione. Sono stati dedotti, tra gli altri, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, violazione dei principi di trasparenza e imparzialità e violazione della disciplina regionale in materia di assegnazione degli alloggi ERP. Il ricorso era stato notificato originariamente soltanto al Comune e ad Ater. Dopo l’avviso del Collegio sulla possibile inammissibilità per difetto di contraddittorio, il ricorrente ha notificato il ricorso, il 1° aprile 2026, ai due soggetti indicati nelle determinazioni come assegnatari dell’alloggio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per violazione degli artt. 27, comma 1, e 41, comma 2, c.p.a. Il soggetto cui un provvedimento di assegnazione di un alloggio ERP attribuisce un vantaggio diretto e immediato è controinteressato necessario, poiché ha un interesse qualificato, eguale e contrario a quello del ricorrente alla conservazione dell’atto ed è individuabile nel provvedimento. La notifica ad almeno un controinteressato costituisce condizione di ammissibilità del ricorso e deve essere effettuata entro il termine decadenziale; la successiva notifica eseguita soltanto dopo l’avviso del Collegio non è idonea a sanare il vizio. Ater, pur essendo stata destinataria della notifica, non rivestiva la qualità di controinteressato, non essendo beneficiaria dell’assegnazione. Il Collegio ha inoltre escluso che il richiamo all’art. 21-septies l. 241/1990 consentisse di qualificare l’azione come volta all’accertamento della nullità, rilevando che le censure riguardavano sostanzialmente la mancanza dei presupposti di fatto e di diritto e non la mancanza di elementi essenziali dell’atto. Non è stata riconosciuta la rimessione in termini per errore scusabile, anche perché l’identificazione dei controinteressati avrebbe potuto essere agevolmente effettuata mediante accesso agli atti. Spese integralmente compensate per la novità dei profili esaminati.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    qualora sia proposta azione di annullamento, il ricorso debba essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell’atto stesso, entro il termine previsto dalla legge

    La notifica ad almeno un controinteressato individuato nell’atto è condizione di ammissibilità dell’azione di annullamento e deve essere eseguita entro il termine decadenziale.

  • art. 27, comma 1, c.p.a.

    La mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti di un controinteressato necessario comporta l’inammissibilità del ricorso quando la notifica tardiva non può sanare il vizio.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    La mera mancanza dei presupposti di fatto o di diritto non integra la nullità per mancanza di elementi essenziali; tale vizio attiene, in linea generale, all’annullabilità dell’atto e non esclude l’applicazione delle regole sulla notifica ai controinteressati.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti, quando sussistono i relativi presupposti.

  • l. n. 12/1999

    Richiamata dal ricorrente quale disciplina regionale rilevante per l’assegnazione degli alloggi ERP; il TAR non ne ha esaminato il merito per l’inammissibilità del ricorso.

  • r.r. n. 2/2000

    Richiamato dal ricorrente quale disciplina regionale dei criteri di assegnazione degli alloggi ERP; il TAR non ne ha esaminato il merito per l’inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di annullamento, il beneficiario nominativamente indicato o agevolmente individuabile nel provvedimento impugnato è controinteressato necessario quando l’atto gli attribuisce un vantaggio diretto e immediato e la sua conservazione è contrapposta all’interesse del ricorrente; il ricorso deve essere notificato ad almeno uno di tali soggetti entro il termine decadenziale.
  • La mancata notifica del ricorso ad almeno un controinteressato necessario è rilevabile d’ufficio e determina l’inammissibilità dell’azione; la notifica eseguita tardivamente, dopo l’avviso del giudice, non sana il vizio né consente, in assenza di un impedimento oggettivo e grave, la rimessione in termini per errore scusabile.
  • La mancata conoscenza dei dati personali del controinteressato non costituisce di per sé un impedimento oggettivo alla notificazione, quando il ricorrente possa individuare il soggetto mediante un’istanza di accesso agli atti prima della proposizione del ricorso.
  • La deduzione della mancanza dei presupposti di fatto o di diritto dell’atto non trasforma l’azione di annullamento in un’azione di accertamento della nullità per mancanza di elementi essenziali ai sensi dell’art. 21-septies l. 241/1990.

Come è indicizzato

MaterieEdilizia residenziale pubblicaLegittimazione e interesse a ricorrereTermini e notificazione del ricorso
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzoDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrereNullità del provvedimento

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