Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 686/2026 - Lecce, Sezione 3

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Brindisi – Sezione Lavoro n. 226/2025, depositata e pubblicata in data 12 febbraio 2025.

Giustizia amministrativa202501345

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Brindisi – Sezione Lavoro n. 226/2025, recante il riconoscimento del beneficio della Carta elettronica del docente e la condanna al pagamento di euro 2.000,00 oltre accessori

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., deducendo il mancato spontaneo adempimento da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Brindisi – Sezione Lavoro n. 226/2025, non impugnata e quindi passata in giudicato. La sentenza aveva riconosciuto, in relazione ai contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi con il Ministero, il diritto al beneficio economico annuale di euro 500,00 previsto per la formazione del personale docente e aveva condannato l'amministrazione al pagamento complessivo di euro 2.000,00, oltre interessi o rivalutazione. Il titolo esecutivo era stato notificato al Ministero il 18 aprile 2025. La ricorrente ha chiesto l'ordine di pagamento, la fissazione di una penalità di mora e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito senza contestare l'inadempimento.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile e fondato il ricorso di ottemperanza. Ha verificato la definitività del giudicato, la regolare notificazione del ricorso e il rispetto dei termini processuali, nonché il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione. Poiché il Ministero non aveva adempiuto né contestato l'inadempimento, il Collegio ha ordinato all'amministrazione di dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Brindisi, pagando la sorte capitale di euro 2.000,00 oltre interessi o rivalutazione dalla maturazione sino al soddisfo, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, fatti salvi eventuali pagamenti già effettuati. È stata respinta la richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo che gli interessi legali applicabili al ritardo fossero già ampiamente satisfattivi. Per il caso di persistente inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale competente del Ministero, con facoltà di delega, da attivarsi entro i successivi 60 giorni; non è stato previsto alcun compenso commissariale, trattandosi di dipendente dell'amministrazione debitrice. Il ricorso è stato quindi accolto in parte, con condanna del Ministero alle spese di giudizio liquidate in euro 500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    La disposizione costituisce la base normativa del beneficio economico destinato alla formazione del personale docente, riconosciuto dal giudicato anche in relazione ai rapporti di lavoro a tempo determinato.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice può ordinare l'esecuzione del giudicato, fissare un termine e nominare un commissario ad acta, nonché disporre una penalità di mora ai sensi del comma 4, lett. e).

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Prevede il dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso nei riti camerali, ritenuto rispettato nel caso concreto.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    L'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione debitrice di somme di denaro non può essere iniziata prima del decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere fissata nel giudizio di ottemperanza, ma nel caso concreto non è stata applicata perché gli interessi legali conseguenti all'ulteriore ritardo sono stati ritenuti già adeguatamente satisfattivi.

  • art. 26 c.p.a.

    Costituisce, insieme all'art. 91 c.p.c., la base per la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza.

  • art. 91 c.p.c.

    È stato applicato per porre le spese del giudizio di ottemperanza a carico dell'amministrazione soccombente.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando l'amministrazione destinataria della statuizione non vi abbia spontaneamente adempiuto.
  • Nel giudizio di ottemperanza il sindacato del giudice amministrativo è circoscritto alla stretta esecuzione del giudicato e non può estendersi a domande diverse, anche se connesse o correlate al titolo giudiziale.
  • L'ordine contenuto nel giudicato costituisce un dovere inderogabile d'ufficio per l'amministrazione destinataria e per i suoi rappresentanti e funzionari; l'inerzia dell'amministrazione giustifica l'ordine giudiziale di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta.
  • Nei confronti di una pubblica amministrazione debitrice di somme di denaro, il giudizio di esecuzione può essere promosso dopo l'infruttuoso decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando gli interessi legali dovuti per il ritardo nell'adempimento risultino già sufficientemente satisfattivi rispetto alla posizione creditoria azionata.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza, può essere nominato commissario ad acta un dirigente appartenente alla stessa amministrazione debitrice, anche con facoltà di delega; quando il commissario è già un dipendente pubblico dell'amministrazione, non spetta un compenso aggiuntivo per l'attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimentoSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.