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Sentenza

Sentenza n. 241/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'accertamento e la dichiarazione, previo annullamento di qualsiasi eventuale contrario atto, del diritto del ricorrente al riconoscimento del beneficio di cui all’art. 6 bis del decreto legge n. 387/1987 e, quindi, al ricalcolo dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali di cui alla normativa appena citata (oltre rivalutazione ed interessi), condannando altresì parte resistente a porre in essere tutti i relativi e conseguenti incombenti.

Giustizia amministrativa202500536

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: diniego, esplicito o implicito, del riconoscimento dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto al beneficio previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e la conseguente rideterminazione dell'indennità di buonuscita, includendo nella relativa base di calcolo i sei scatti stipendiali, oltre rivalutazione e interessi. La controversia riguardava, in particolare, la spettanza del beneficio agli appartenenti alle Forze di polizia cessati dal servizio a domanda; l'incidenza dell'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997; gli effetti dell'abrogazione dell'art. 11 della l. n. 231/1990 e dell'originario art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987; nonché la natura del termine previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza semplificata ex art. 74 c.p.a., richiamando la propria giurisprudenza consolidata e le conformi decisioni del Consiglio di Stato. Ha accertato il diritto del ricorrente ai benefici economici previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e il correlato obbligo dell'INPS di rideterminare l'indennità di buonuscita includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali. Il giudice ha ritenuto che l'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 riguardi soltanto la base pensionabile e non il calcolo dell'indennità di buonuscita; che l'abrogazione dell'art. 11 della l. n. 231/1990 non abbia fatto rivivere la precedente limitazione del beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso; e che il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis non abbia natura decadenziale, essendo funzionale esclusivamente a determinare la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo. L'INPS è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 1.000, oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato dopo il passaggio in giudicato.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987

    la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità

    Attribuisce il beneficio dei sei scatti stipendiali e prevede un termine per la domanda di collocamento in quiescenza che non ha natura decadenziale rispetto alla fruizione del beneficio.

  • art. 4 d.lgs. n. 165/1997

    base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503

    Riguarda la sola base pensionabile e non disciplina il calcolo dell'indennità di buonuscita.

  • art. 11 l. n. 231/1990

    La sua abrogazione non determina la reviviscenza della precedente formulazione dell'art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987.

  • art. 2268, comma 1, n. 872, d.lgs. n. 66/2010

    Ha abrogato l'art. 11 della l. n. 231/1990, senza far rivivere la limitazione originaria del beneficio.

  • art. 74 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata in presenza di giurisprudenza consolidata.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    Fondamento dell'obbligo dell'INPS di rimborsare il contributo unificato dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

Massime di principio

  • Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta agli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile o militare anche quando la cessazione dal servizio avvenga a domanda.
  • L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, riferendosi alla base pensionabile, non incide sulla determinazione della base di calcolo dell'indennità di buonuscita e non esclude l'inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
  • L'abrogazione dell'art. 11 della l. n. 231/1990 non determina la reviviscenza della precedente disciplina limitativa del beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso; pertanto tale limitazione non è vigente.
  • Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non è decadenziale rispetto al diritto al beneficio, ma serve esclusivamente a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiPubblico impiego e concorsi
IstitutiTermini del procedimento

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