Ordinanza n. 4010/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per l’ottenimento degli opportuni chiarimenti sulle corrette modalità di esecuzione della sentenza n. 8187, pubblicata il 22 ottobre 2025, di questa Sezione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Richiesta di chiarimenti sulle modalità di esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 8187/2025, relativa all'esclusione per irregolarità fiscale della mandante di un costituendo RTI e alla possibile modifica soggettiva in riduzione del raggruppamento
Esito
Favorevole al ricorrente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
ACAMIR ha proposto ricorso ex art. 112, comma 5, c.p.a. per ottenere chiarimenti sull'esecuzione della sentenza che aveva annullato la determina con cui la stazione appaltante aveva ritenuto non ostativa alla partecipazione una violazione tributaria della mandante Santangelo. La sentenza aveva accertato che, dopo la definitività dell'atto impositivo e prima della verifica dei requisiti, la mandante aveva perso il requisito di regolarità fiscale per un debito di 618.194 euro, superiore alla soglia prevista dall'art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016. ACAMIR ha chiesto di sapere se l'esclusione della mandante comportasse necessariamente l'esclusione dell'intero RTI Pagano-Santangelo-Santacroce, ovvero se fosse possibile la modifica soggettiva in riduzione ai sensi dell'art. 48 d.lgs. n. 50/2016. Fenix ha eccepito l'inammissibilità della richiesta, sostenendo che il giudicato imponesse l'esclusione dell'intero RTI e l'aggiudicazione in suo favore, nonché la tardività della questione relativa alla modifica soggettiva. Pagano ha sostenuto che l'irregolarità fiscale era sopravvenuta rispetto alla presentazione dell'offerta e all'aggiudicazione e che la sentenza non aveva deciso la questione della modifica in riduzione, mai dedotta nei precedenti giudizi.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto ammissibile la richiesta di chiarimenti, precisando che la sentenza deve essere interpretata nel suo complesso e non attraverso l'estrapolazione di singole frasi. Dalla motivazione emergeva che il RTI possedeva il requisito al momento dell'aggiudicazione e che la mandante Santangelo lo aveva perso soltanto successivamente, alla scadenza del termine per impugnare l'atto impositivo. Pertanto, l'affermazione secondo cui la Santangelo e il RTI non avrebbero potuto essere ammessi non poteva essere intesa come imposizione di un'esclusione ab origine dell'intero RTI. Il giudicato non precludeva quindi l'istanza di modifica soggettiva in riduzione. Il Collegio ha tuttavia escluso di poter decidere, nell'ambito dei chiarimenti ex art. 112, comma 5, c.p.a., la questione della tempestività e della concreta ammissibilità della modifica ai sensi dell'art. 48 d.lgs. n. 50/2016, perché tale questione non era stata oggetto del giudizio definito dalla sentenza e avrebbe richiesto una valutazione della futura azione amministrativa, estranea al perimetro del giudicato. La relativa valutazione è stata rimessa alla stazione appaltante, tenendo conto dell'iter della procedura e degli effetti della sentenza. Spese compensate per la complessità della vicenda.
Norme richiamate
art. 112, comma 5, c.p.a.
strumento volto a ottenere precisazioni e delucidazioni su punti del decisum ovvero sulle concrete e precise modalità di esecuzione, laddove si riscontrino elementi di dubbio o di non immediata chiarezza
Il rimedio consente di chiarire il significato e le modalità esecutive del giudicato, ma non di introdurre nuove questioni, modificare il decisum o ottenere un accertamento sulla legittimità della futura azione amministrativa.
art. 48 d.lgs. n. 50/2016
La possibilità e la tempestività della modifica soggettiva in riduzione del costituendo RTI non sono state valutate dal giudice dell'ottemperanza, ma devono essere esaminate dalla stazione appaltante alla luce dell'iter della gara e del giudicato.
art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016
La perdita del requisito di regolarità fiscale si verifica quando il debito tributario diviene definitivamente accertato e supera la soglia di rilevanza prevista dalla norma.
art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La soglia di rilevanza del debito fiscale è stata utilizzata nella sentenza oggetto di chiarimenti per qualificare come ostativa la violazione tributaria definitivamente accertata di importo pari a 618.194 euro.
Massime di principio
- Il ricorso ex art. 112, comma 5, c.p.a. è ammissibile quando sussistano dubbi specifici e non immediatamente risolvibili sul significato del decisum o sulle concrete modalità di esecuzione del giudicato; non può essere utilizzato per introdurre nuove censure, modificare o integrare la decisione, né per ottenere un giudizio preventivo sulla legittimità di futuri atti amministrativi.
- Il giudicato deve essere interpretato considerando unitariamente la motivazione in fatto e in diritto e il dispositivo, senza attribuire valore decisivo a singole frasi estrapolate dal contesto.
- Quando la perdita di un requisito di partecipazione interviene successivamente alla presentazione dell'offerta e all'aggiudicazione, il giudicato che accerta tale perdita non può essere interpretato, in assenza di una statuizione espressa, come automaticamente impositivo dell'esclusione ab origine dell'intero raggruppamento.
- La questione relativa alla possibilità, alla tempestività e alle concrete modalità di una modifica soggettiva in riduzione di un raggruppamento, se non è stata dedotta e decisa nel giudizio definito dalla sentenza, resta estranea al perimetro del giudicato e deve essere valutata dalla stazione appaltante secondo la disciplina applicabile e l'iter della gara.
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