Sentenza n. 186/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Pescara – Sezione Lavoro n. 274/2025 mediante l'accredito della Carta Docente dell'importo nominale di Euro 2.500,00.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o tardiva esecuzione della sentenza del Tribunale di Pescara – Sezione Lavoro n. 274/2025, relativa all'accredito di Euro 2.500,00 sulla Carta Docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Pescara – Sezione Lavoro n. 274/2025 mediante l'accredito dell'importo nominale di Euro 2.500,00 sulla Carta Docente. Nel corso del giudizio, il Ministero ha riferito di avere integralmente eseguito il titolo in data 18 febbraio 2026, mediante accredito della somma sul borsellino elettronico della ricorrente. La ricorrente ha aderito alla richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere, chiedendo tuttavia la condanna del Ministero alle spese, in ragione della tardiva esecuzione intervenuta soltanto dopo l'instaurazione del giudizio di ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che l'interesse originariamente leso era stato integralmente soddisfatto e che non sussisteva più alcuna ragione di contrasto tra le parti. Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, poiché l'accredito dovuto in esecuzione del titolo era avvenuto solo dopo l'instaurazione del giudizio di ottemperanza. Il Ministero è stato condannato al pagamento di Euro 500,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione della sentenza del giudice ordinario.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, viene integralmente soddisfatta la pretesa azionata e viene meno ogni ragione di contrasto tra le parti.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando, nel corso del giudizio di ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente il titolo e soddisfa l’interesse sostanziale azionato, facendo venir meno ogni ragione di contrasto tra le parti.
- Nel giudizio di ottemperanza, l’esecuzione tardiva del titolo successiva all’instaurazione del giudizio giustifica la condanna dell’amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, anche se la pretesa principale è stata soddisfatta prima della decisione.
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